IMPORTANTE ACCOGLIMENTO, INNANZI AL MAGISTRATO DEL LAVORO DI TORRE ANNUNZIATA, PER I LEGALI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA.

INSEGNANTE DI RUOLO OTTIENE IL RICALCOLO DELLA RETRIBUZIONE IN BASE ALL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE MATURATA.
La ricorrente, prima di essere assunta in ruolo, aveva svolto le docenze sul sostegno mediante reiterati contratti a tempo determinato.

Con la ricostruzione di carriera, la scuola aveva riconosciuto solo in parte, in termini di anzianità,  il pregresso servizio didattico svolto nella qualità precaria.

In altre parole, il periodo pre-ruolo era stato interamente calcolato solo per i primi quattro anni.

A questo punto si procedeva, in sede giudiziaria, al cospetto del Tribunale del Lavoro, per domandare il riconoscimento di tutta l’anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato.

Ebbene, il giudice del lavoro-dott.ssa Francesca Tritto presso il Tribunale di Torre Annunziata-con la recentissima sentenza n. 29/2019 pubblicata il 10/01/2019, accogliendo il ricorso, ha condannato l’amministrazione convenuta (M.I.U.R.) a riconoscere alla docente-ai fini giuridici ed economici- la ricostruzione della carriera, tenendo conto del computo integrale di tutto il periodo di servizio pre-ruolo prestato, condannando la medesima Amministrazione a riconoscere le relative differenze retributive, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo”.

Per descrivere meglio la vicenda, si riportano i contenuti essenziali della citata decisione:

  • L’art. 485 TU n. 297/94, come modificato dalla L. n. 124/99, riconosce al personale docente, già in servizio nella scuola a tempo determinato, l’anzianità pregressa-ai fini giuridici ed economici-solo al momento dell’assunzione in ruolo, considerando il periodo pre-ruolo per intero nei primi quattro anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, mentre il restante 1/3 viene valutato ai soli fini economici.
  • La normativa si pone in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva 1999/70 CE, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato. In altre parole, non esistono ragioni oggettive e giustificative del diverso trattamento economico e giuridico tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato.
  • La stessa clausola 4 precisa che i criteri del periodo di anzianità di servizio, relativi a particolari condizioni di lavoro, dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato.
  • La nozione di “condizioni di impiego” di cui alla ricordata clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e contenuto in allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata, anche ai fini dell’attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato degli scatti di anzianità che l’ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato.
  • Nel caso in esame, la ricorrente aveva svolto, per oltre dieci anni, supplenze come insegnante di sostegno, puntualmente, per tutta la durata dell’anno scolastico ed era stata poi immessa in ruolo sempre come insegnante di sostegno. La stessa ha diritto all’immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l’anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno, oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale, come se il rapporto fosse stato costituito, sin dall’inizio, a tempo indeterminato.

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Risponderà personalmente il legale.

Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola