Ordinato il conferimento dell’incarico di supplenza fino al 30 giugno/31 agosto (A.S. 2023/24) per la beneficiaria di riserva ex L. 68/1999, posto che, nel contesto delle assunzioni, un candidato con punteggio più basso, ma titolare della Legge 68/1999, può “scavalcare” persone con punteggio più alto.

A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

La recentissima pronuncia giudiziale del Tribunale di Castrovillari riguarda un ricorso ex art. 700 c.p.c., a beneficio di una docente inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di I Fascia della provincia di Cosenza, avverso il mancato conferimento dell’incarico di supplenza fino al 30 giugno/31 agosto, per l’anno scolastico 2023/24, nonostante la sua condizione di beneficiaria della riserva ex L. 68/1999.

Si tratta di ordinanza basata su un’interpretazione della normativa vigente che tutela i diritti dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, assicurando che le disposizioni relative alla “riserva dei posti” siano effettivamente rispettate, garantendo così l’effettiva inclusione lavorativa di tali soggetti.

Il Giudice Dott.ssa Anna Caputo, dopo aver esaminato gli atti di causa e le difese della parte, minuziosamente illustrate dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha dichiarato il diritto della docente ad essere convocata per la stipula del contratto a termine, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le diramazioni scolastiche periferiche a porre in essere tutte le determinazioni finalizzate al conferimento dell’incarico.

Il Tribunale ha basato la decisione su due elementi fondamentali del provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.: il fumus boni iuris e il periculum in mora.

In merito al fumus boni iuris, il Giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla riserva di posti prevista dalla Legge 68/1999, che impone ai datori di lavoro pubblici e privati di avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette. In particolare, il Magistrato ha chiarito che, in base alla normativa e alle circolari applicabili, i beneficiari della riserva vantano un diritto all’assunzione “a prescindere dalla loro posizione in graduatoria” (fino al 50% delle assunzioni), e che tale diritto, nel caso di specie, risulta palesemente violato. Di seguito, l’estratto essenziale: “l’assunto del resistente non è corretto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, in virtù delle quali ai riservisti spetta l’assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria…”.

Sul periculum in mora (motivo d’urgenza del ricorso), il Magistrato, condividendo la tesi dello studio Esposito Santonicola, ha ritenuto che il mancato riconoscimento del diritto all’assunzione avrebbe comportato un “danno professionale irrecuperabile” per la ricorrente, in quanto le avrebbe impedito di avanzare in vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali dei Supplenti (GPS), con conseguente impossibilità di accumulare i punti necessari per la valutazione dei titoli di servizio.

Le conclusioni del Tribunale calabrese sono di seguito riportate:

  • Dichiara il diritto della docente ad essere convocata dalla prima fascia GPS della provincia di Cosenza, codice d’insegnamento EEEE (SCUOLA PRIMARIA, POSTO COMUNE), ai fini della stipula del contratto a termine (30 giugno/31 agosto), alla luce delle preferenze espresse in domanda e della condizione di riservista ex art. 18 legge n. 68 del 1999;
  • Condanna il Ministero e le diramazioni periferiche (U.S.R. Calabria/A.T.P. Cosenza) a porre in essere tutte le conseguenti determinazioni finalizzate alla stipula di tale contratto.

Per avviare i “Ricorsi al Giudice del Lavoro per il recupero economico e giuridico (12 punti) del contratto non stipulato, per rivendicare il diritto di precedenza (riserva ex lege 68/99 in ragione dell’invalidità civile)“, è possibile inviare un messaggio scritto o audio via WhatsApp al numero 3661828489.