Il valore abilitante del diploma accademico di II livello in discipline musicali, Scuola di Oboe, della laurea specialistica in “Scienze dello spettacolo e produzione musicale” e della laurea in Ingegneria dei Sistemi Edili (classi di concorso AH56, A029, A030, AH55, A001, A007, A012, A017, A022, A030, A054, A026, A047, A037, A060 e A032) congiunti al possesso dei 24 crediti formativi.

Accoglimento giudiziario. Sentenza per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto.

A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Gagliano, ha emesso, ancora una volta, una sentenza che riconosce il diritto di tre ricorrenti all’inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto per le classi di concorso di interesse.

I docenti, difesi dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, hanno presentato un ricorso contro il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale della Provincia di Palermo, lamentando il mancato riconoscimento del valore abilitante dei loro titoli accademici: Diploma di II Livello in discipline musicali, Scuola di Oboe, Laurea specialistica in Scienze dello spettacolo e produzione musicale e Laurea in Ingegneria dei Sistemi Edili, congiunti ai 24 crediti formativi universitari.

Il Giudice procedente, dopo aver esaminato la normativa di riferimento, ha accolto il ricorso, stabilendo che il possesso congiunto di un titolo accademico e dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche è ancora equiparabile all’abilitazione all’insegnamento. Tale interpretazione si fonda sull’art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015, sulle disposizioni del D.Lgs. n. 59/2017, che hanno delineato i requisiti di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, nonché sulle disposizioni normative transitorie “valide sino al termine del 2024”.

In virtù di questa decisione, i ricorrenti si inseriranno nelle superiori graduatorie di interesse, con un riconoscimento pieno della valenza abilitante del titolo/qualifica professionale, potendo, di fatto, superare i vincoli imposti dai nuovi percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU.

Per informazioni sulle “tutele legali per l’accesso all’abilitazione alla docenza, nel regime normativo transitorio (sino al termine del 2024)”, è possibile contattare gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, inviando un messaggio scritto o audio, tramite WhatsApp, al numero 3661828489.