Terza Fascia ATA: Accoglimento Giudiziario Strepitoso del Ricorso ex Art. 700 C.P.C. per preservare un pregiudizio ‘Concreto e Immediato’ alla carriera professionale, difficilmente risarcibile in altre forme.
Valutazione del Servizio presso l’Ente di Formazione Professionale Accreditato (En.A.I.P. Sicilia), ritenuto equiparabile a quello reso in scuole non statali, legalmente riconosciute.
A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola.
A seguito della presentazione di un ricorso urgente al Giudice del Lavoro, in conformità all’articolo 700 del Codice di Procedura Civile, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno esposto la situazione di un dipendente A.T.A.; quest’ultimo ha presentato domanda per essere inserito nelle graduatorie di Terza Fascia per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, per il triennio 2021-2024.
Il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento del servizio svolto presso un ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Siciliana e l’obiettivo della domanda giudiziaria era la rettifica della posizione in graduatoria, previa attribuzione del punteggio maggiorato.
Investito della problematica, il Tribunale del Lavoro di Termini Imerese, Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, ha ritenuto fondato il ricorso nei termini seguenti:
a) La questione verte sull’interpretazione del DM n. 50/2021 e del suo Allegato A, che stabiliscono le regole per la formazione delle graduatorie del personale ATA di terza fascia. In particolare, l’attenzione è rivolta alla differenza tra il punto 6, che menziona il servizio ‘prestato alle dipendenze di Amministrazioni Statali ed Enti locali’, e i punti 7.1 e 7.2, che sono meno specifici e includono servizi prestati presso scuole paritarie e altre istituzioni.
b) L’argomento della parte ricorrente, condiviso dal Giudice adito, sostiene che la formulazione delle norme permetta di considerare il servizio prestato presso enti di formazione professionale ‘accreditati dalla Regione Siciliana’ come equiparabile a quello reso in scuole non statali, ma legalmente riconosciute. Questo è previsto dal punto 7.2, lettera c), dell’Allegato A del D.M. La ragione è rappresentata dalla circostanza per cui il decreto ministeriale non fornisce indicazioni esplicite che escludano il servizio prestato in tali enti dalla categoria dei servizi valutabili, per l’attribuzione del punteggio in graduatoria. In sostanza, è stato ritenuto che, in base all’interpretazione delle norme vigenti, il servizio presso gli enti di formazione debba essere riconosciuto e valutato alla stregua di quello reso presso scuole non statali paritarie, contribuendo così al calcolo del punteggio nella graduatoria del personale ATA di terza fascia.
c) La questione si arricchisce con l’informazione che l’En.A.I.P., ente di formazione presso cui il ricorrente ha svolto servizio, ha ottenuto un accreditamento standard dalla Regione Sicilia per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione di secondo grado nell’anno 2016. Pertanto, il servizio svolto presso questo ente deve rientrare nelle “categorie di servizio che sono valutabili ai fini della graduatoria”, come descritto nel punto 7.2, lettera c), dell’Allegato A del DM n. 50/2021. Di conseguenza, lo stesso concorre all’attribuzione del punteggio per migliorare la posizione nella terza fascia ATA.
Precisa, quindi, il Tribunale siciliano che “al ricorrente deve essere riconosciuto il relativo punteggio e, di conseguenza, si ordina al Ministero convenuto di correggere la graduatoria e di adottare tutti i provvedimenti conseguenti”.
Per quanto riguarda le ragioni d’urgenza (periculum in mora), che hanno permesso al Giudice di emettere una decisione in meno di tre mesi, il Magistrato ha sottolineato che la mancata attribuzione del maggior punteggio nella graduatoria ATA di terza fascia costituisce un danno significativo.
Infatti, l’omissione di tale punteggio limita considerevolmente le opportunità di ottenere supplenze, un tipo di pregiudizio che è considerato difficile da risarcire ‘per equivalente’, soprattutto se si tiene conto del tempo normalmente necessario per la definizione del giudizio di merito.
Questo argomento è ulteriormente rafforzato dal fatto che la parte attrice, attraverso i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha fornito ampie prove a sostegno della circostanza per cui il mancato riconoscimento del servizio svolto presso l’ente di formazione professionale abbia avuto un impatto negativo sulla sua posizione nella graduatoria. Tale situazione avrebbe reso altamente improbabile, nel prossimo futuro, la stipula dei contratti annuali in assenza di una decisione tempestiva.
In sintesi, il mancato riconoscimento del servizio presso l’ente di formazione professionale accreditato è ingiustificato alla luce delle normative vigenti e avrebbe comportato un pregiudizio ‘concreto e immediato’ per la carriera professionale, difficilmente risarcibile attraverso altre vie.
Conclusioni del Giudicante: in accoglimento del ricorso, ordina al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, di riconoscere, nell’ambito della 3° fascia delle graduatorie d’istituto ATA, A.S. 2021-2024, della Provincia di Palermo, per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, il servizio prestato dal ricorrente “con decorrenza dall’anno 2016” presso enti di formazione professionale al pari di quello prestato presso “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate” e, per l’effetto, di procedere all’attribuzione del relativo punteggio, adottando tutti i provvedimenti conseguenti.
Per consultarsi con gli avvocati Esposito e Santonicola riguardo al Ricorso ATA Terza Fascia – Servizio presso Enti di Formazione Professionale, è possibile inviare un messaggio scritto o vocale tramite WhatsApp al numero 366 18 28 489 (si prega di non effettuare telefonate).
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