NUOVI INSERIMENTI NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO.

RECENTISSIMI ACCOGLIMENTI NEL MERITO (CHE SI AGGIUNGONO ALLA GIÀ NOTA PRONUNCIA DELLA MAGISTRATURA DI PADOVA), INNANZI ALLE SEZIONI LAVORO DI ORISTANO E TERMINI IMERESE:

PARLIAMO DI SENTENZE FAVOREVOLI, NON DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI, EMESSE NONOSTANTE L’ORIENTAMENTO NEGATIVO PROVENIENTE DALLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA, NON RITENUTO, ANCORA UNA VOLTA, VINCOLANTE!

GENTILI DOCENTI,

SI RIPORTANO, IN SINTESI, GLI ESTRATTI ESSENZIALI DEI PRONUNCIAMENTI DI MERITO RESI DAI GIUDICI DEL LAVORO DI ORISTANO E TERMINI IMERESE:

A) TRIBUNALE DI ORISTANO, SEZIONE LAVORO, SENTENZA DEL 20/03/2019.

Causa  in materia  di lavoro decisa, in  pubblica udienza, mediante  sentenza contestualmente motivata, dal Giudice Salvatore Carboni.

Le due ricorrenti, difese dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, hanno evocato  in giudizio il MIUR e le amministrazioni scolastiche territoriali, esponendo di  essere iscritte nella terza fascia delle graduatorie di istituto, dove avveniva l’insegnamento  dell’educazione musicale  e di  essere in  possesso del  diploma accademico  di conservatorio, rilasciato  dalle istituzioni di alta formazione  artistica, musicale e coreutica.

Le  docenti Afam   ritengono di avere  diritto, per le ragioni  esposte in ricorso, a riconoscere  il valore formativo ed abilitante del  diploma accademico AFAM, nonché all’inserimento  nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Con  memoria  DIFENSIVA, il  MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,   DELLA UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  e L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER  LA SARDEGNA si è costituito in giudizio,  chiedendo il rigetto della domanda avversa.

Il  ricorso  deve essere   accolto, in quanto  fondato.

Risulta  contrario  a legge, e  deve essere disapplicato,  il decreto ministeriale n. 374  del 2017,  nella  parte in  cui esclude  dalla seconda  fascia di istituto  i diplomati AFAM che hanno  conseguito il titolo secondo  il precedente ordinamento.

Questo  giudice ritiene  di doversi comunque   conformare, ai sensi dell’articolo  118 delle disposizioni di attuazione  al codice di procedura civile, alle numerose  sentenze di merito invocate dalle ricorrenti le  quali  hanno concordemente  affermato il diritto  dei colleghi, in condizione  analoga alle docenti odierne,  ad essere inseriti in seconda fascia  anziché in terza, disapplicando i contrari  atti amministrativi. Da  ultimo  giova richiamare  la sentenza del giudice  del lavoro presso il tribunale  di Padova del 17 luglio 2018, che  ha deciso nel senso indicato.

Il  ricorso  viene pertanto  accolto e per l’effetto,  disapplicate le contrarie disposizioni  del decreto ministeriale n. 374 del 2017,  è  accertato  il valore ABILITANTE E FORMATIVO  del diploma in possesso delle ricorrenti,  ed ordinato  alle amministrazioni  resistenti di provvedere  al loro inserimento nella seconda  fascia delle graduatorie di istituto (per le classi concorsuali interessate).

B) TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA DEL 18/03/2019.

Causa  in materia  di lavoro decisa, in  pubblica udienza, dal Giudice Chiara  Gagliano.

In  via preliminare  va affermata la giurisdizione  del giudice adito.

Nel merito  il ricorso è FONDATO.

Alla  luce delle  normative vigenti  (rispettivamente L.  228/2012 e L. 53/2003),  sia i diplomi AFAM vecchio  ordinamento che quelli di maturità  magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 sono da  considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello.   

In  relazione  alla predetta  circostanza, appare,  pertanto,  irragionevole  la scelta compiuta  dal D.M. 374/2017 che  annovera, tra i titoli  ritenuti equipollenti all’abilitazione  all’insegnamento – che quindi danno accesso  alla II fascia – il diploma di maturità magistrale  conseguito entro il 2002, mentre non fa alcuna menzione  di quello rilasciato dalle istituzioni definite “di alta formazione  artistica, musicale e coreutica (AFAM)”.   

Sulla  scorta delle  superiori considerazioni,  il dettato del D.M. 374/2017  determina, dunque, un’irragionevole  disparità di trattamento  tra posizioni rese analoghe  sul piano sostanziale  dalla  normativa  vigente in  materia. Da  tale  ricostruzione,  consegue che l’odierna  ricorrente, in quanto in  possesso del diploma AFAM congiuntamente  a un diploma di scuola secondaria superiore,  deve considerarsi detentrice di un titolo equipollente  ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza  abilitante.

In accoglimento del ricorso, si dichiara il diritto della ricorrente all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto, per le classi di concorso A031, A032, A077,  nell’ambito  territoriale di interesse.

Il tutto, giova ribadirlo, in presenza di un orientamento negativo, sede cautelare, proveniente dal Consiglio di Stato (sull’inserimento nella seconda fascia Graduatorie di Istituto per i Diplomati AFAM), circostanza idonea a ribadire che LE PRONUNCE DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA NON SONO VINCOLANTI PER IL GIUDICE DEL LAVORO.

Ricordiamo la concreta possibilità, in secondo grado di giudizio, di puntare a capovolgere quei provvisori rigetti, maturati in alcuni Fori giudiziari (laddove le sentenze/ordinanze risultino ancora appellabili/reclamabili).

A tutela di quanti volessero conferire nuovo mandato, SAREMO PIENAMENTE DISPONIBILI A PATROCINARE LE NOSTRE AZIONI, AL COSPETTO DI TUTTE LE CORTI DI APPELLO ITALIANE.

PER ADERIRE ALL’ “APPELLO AFAM GIUDICE DEL LAVORO” si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/appello-afam-studio-santonicola/

Si rammenta come sia ancora possibile, per i docenti del comparto A.F.A.M. (Conservatorio, Belle Arti o Accademia Danza), aderire al “RICORSO AFAM GIUDICE DEL LAVORO PER L’INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO-CON STRATEGIA SPECIFICA (RICORSO A PARTE) RIFERITA ALLE CLASSI DI CONCORSO DEI LICEI MUSICALI“, CLICCANDO SUL SUCCESSIVO LINK:

https://scuolalex.it/ricorso-afam-con-nuova-strategia-processuale/

Al fine di chiarire ulteriori dubbi (con riferimento alle specifiche strategie adottabili innanzi ai Tribunali o alle Corti di Appello), si inoltri messaggio whatsapp, preferibilmente scritto, al numero 3661828489 (no telefonate). Risponderà direttamente l’Avvocato con un vocale.

I legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.