NUOVI INSERIMENTI NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO.
RECENTISSIMI ACCOGLIMENTI NEL MERITO (CHE SI AGGIUNGONO ALLA GIÀ NOTA PRONUNCIA DELLA MAGISTRATURA DI PADOVA), INNANZI ALLE SEZIONI LAVORO DI ORISTANO E TERMINI IMERESE:
PARLIAMO DI SENTENZE FAVOREVOLI, NON DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI, EMESSE NONOSTANTE L’ORIENTAMENTO NEGATIVO PROVENIENTE DALLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA, NON RITENUTO, ANCORA UNA VOLTA, VINCOLANTE!
GENTILI DOCENTI,
SI RIPORTANO, IN SINTESI, GLI ESTRATTI ESSENZIALI DEI PRONUNCIAMENTI DI MERITO RESI DAI GIUDICI DEL LAVORO DI ORISTANO E TERMINI IMERESE:
A) TRIBUNALE DI ORISTANO, SEZIONE LAVORO, SENTENZA DEL 20/03/2019.
Causa in materia di lavoro decisa, in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, dal Giudice Salvatore Carboni.
Le due ricorrenti, difese dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, hanno evocato in giudizio il MIUR e le amministrazioni scolastiche territoriali, esponendo di essere iscritte nella terza fascia delle graduatorie di istituto, dove avveniva l’insegnamento dell’educazione musicale e di essere in possesso del diploma accademico di conservatorio, rilasciato dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Le docenti Afam ritengono di avere diritto, per le ragioni esposte in ricorso, a riconoscere il valore formativo ed abilitante del diploma accademico AFAM, nonché all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Con memoria DIFENSIVA, il MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELLA UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA e L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda avversa.
Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato.
Risulta contrario a legge, e deve essere disapplicato, il decreto ministeriale n. 374 del 2017, nella parte in cui esclude dalla seconda fascia di istituto i diplomati AFAM che hanno conseguito il titolo secondo il precedente ordinamento.
Questo giudice ritiene di doversi comunque conformare, ai sensi dell’articolo 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, alle numerose sentenze di merito invocate dalle ricorrenti le quali hanno concordemente affermato il diritto dei colleghi, in condizione analoga alle docenti odierne, ad essere inseriti in seconda fascia anziché in terza, disapplicando i contrari atti amministrativi. Da ultimo giova richiamare la sentenza del giudice del lavoro presso il tribunale di Padova del 17 luglio 2018, che ha deciso nel senso indicato.
Il ricorso viene pertanto accolto e per l’effetto, disapplicate le contrarie disposizioni del decreto ministeriale n. 374 del 2017, è accertato il valore ABILITANTE E FORMATIVO del diploma in possesso delle ricorrenti, ed ordinato alle amministrazioni resistenti di provvedere al loro inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (per le classi concorsuali interessate).
B) TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA DEL 18/03/2019.
Causa in materia di lavoro decisa, in pubblica udienza, dal Giudice Chiara Gagliano.
In via preliminare va affermata la giurisdizione del giudice adito.
Nel merito il ricorso è FONDATO.
Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello.
In relazione alla predetta circostanza, appare, pertanto, irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 374/2017 che annovera, tra i titoli ritenuti equipollenti all’abilitazione all’insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia – il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre non fa alcuna menzione di quello rilasciato dalle istituzioni definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il dettato del D.M. 374/2017 determina, dunque, un’irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia. Da tale ricostruzione, consegue che l’odierna ricorrente, in quanto in possesso del diploma AFAM congiuntamente a un diploma di scuola secondaria superiore, deve considerarsi detentrice di un titolo equipollente ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante.
In accoglimento del ricorso, si dichiara il diritto della ricorrente all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto, per le classi di concorso A031, A032, A077, nell’ambito territoriale di interesse.
Il tutto, giova ribadirlo, in presenza di un orientamento negativo, sede cautelare, proveniente dal Consiglio di Stato (sull’inserimento nella seconda fascia Graduatorie di Istituto per i Diplomati AFAM), circostanza idonea a ribadire che LE PRONUNCE DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA NON SONO VINCOLANTI PER IL GIUDICE DEL LAVORO.
Ricordiamo la concreta possibilità, in secondo grado di giudizio, di puntare a capovolgere quei provvisori rigetti, maturati in alcuni Fori giudiziari (laddove le sentenze/ordinanze risultino ancora appellabili/reclamabili).
A tutela di quanti volessero conferire nuovo mandato, SAREMO PIENAMENTE DISPONIBILI A PATROCINARE LE NOSTRE AZIONI, AL COSPETTO DI TUTTE LE CORTI DI APPELLO ITALIANE.
PER ADERIRE ALL’ “APPELLO AFAM GIUDICE DEL LAVORO” si clicchi sotto:
https://scuolalex.it/appello-afam-studio-santonicola/
Si rammenta come sia ancora possibile, per i docenti del comparto A.F.A.M. (Conservatorio, Belle Arti o Accademia Danza), aderire al “RICORSO AFAM GIUDICE DEL LAVORO PER L’INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO-CON STRATEGIA SPECIFICA (RICORSO A PARTE) RIFERITA ALLE CLASSI DI CONCORSO DEI LICEI MUSICALI“, CLICCANDO SUL SUCCESSIVO LINK:
https://scuolalex.it/ricorso-afam-con-nuova-strategia-processuale/
Al fine di chiarire ulteriori dubbi (con riferimento alle specifiche strategie adottabili innanzi ai Tribunali o alle Corti di Appello), si inoltri messaggio whatsapp, preferibilmente scritto, al numero 3661828489 (no telefonate). Risponderà direttamente l’Avvocato con un vocale.
I legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.