Il giudice del lavoro di Asti riconosce la portata sanzionatoria della novella introdotta dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 21.528,74, oltre interessi legali e spese di lite distratte
a cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
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Il Tribunale Ordinario di Asti, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso proposto, con il patrocinio congiunto degli Avvocati Ciro Santonicola e Aldo Esposito dello Studio Legale Esposito–Santonicola, da una docente della scuola statale destinataria di una pluriennale successione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ha condannato l’Amministrazione resistente al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a € 21.528,74, corrispondente a 10,83 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali.
La pronuncia, resa dalla dott.ssa Giovanna Manzoni ai sensi dell’art. 429 c.p.c., è destinata a porsi quale utile riferimento interpretativo per l’intera platea del precariato scolastico, in ragione della piena adesione del giudicante al rinnovato impianto sanzionatorio dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall’art. 12 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131.
La vicenda processuale
La ricorrente, docente legata al Ministero dell’Istruzione e del Merito da una catena di contratti di lavoro a tempo determinato protrattisi per un arco temporale assai significativo, si era rivolta al Tribunale lamentando l’abusiva reiterazione dei contratti oltre il termine di trentasei mesi complessivi e domandando il riconoscimento del corrispondente risarcimento del danno per violazione della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente aveva contestato la fondatezza della domanda invocando la specialità della disciplina di reclutamento del personale scolastico, segnatamente quella dettata dall’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
All’esito dell’istruttoria documentale il giudice ha accertato che, nell’arco temporale compreso tra il 10 luglio 2001 — dies a quo fissato dalla Suprema Corte per la rilevanza dell’abuso — e l’ultimo contratto stipulato, la ricorrente è stata destinataria di supplenze su organico di diritto, dall’anno scolastico 2016/2017 all’anno scolastico 2022/2023, e di supplenze su organico di fatto, con scadenza al 30 giugno, per la stessa materia e nel medesimo istituto, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per un periodo complessivo di centouno mesi, senza che alla scadenza dell’ultimo contratto sia intervenuta alcuna immissione in ruolo.
Il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato dal giudicante
La pronuncia in commento si inserisce nel solco di un’elaborazione giurisprudenziale stratificata, che vede il proprio fondamento sovranazionale nella clausola 5, punto 1, dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e che ha trovato nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, Mascolo e altri (cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13 e C-418/13), il proprio momento di consacrazione interpretativa. Con tale arresto la Corte di Lussemburgo ha affermato l’incompatibilità con il diritto eurounitario di una normativa nazionale che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali, il rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e di personale ATA senza la previsione di tempi certi per dette procedure e senza la predisposizione di alcuna misura idonea a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo alla successione di contratti.
Alla pronuncia della Corte di Giustizia hanno fatto seguito, sul piano interno, la sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 2016, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999 nella parte in cui autorizzava — in assenza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti — il rinnovo potenzialmente illimitato dei contratti a termine, e la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5072 del 2016, che ha individuato nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato la misura risarcitoria di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 quale parametro liquidatorio del cosiddetto danno comunitario, dotato di valenza presuntiva e sanzionatoria. La Sezione Lavoro della Suprema Corte, con la sentenza n. 22552 del 7 novembre 2016 e con le successive sentenze nn. 22553, 22554, 22555, 22556 e 22557 del medesimo anno, ha quindi consolidato, nella sua funzione di organo della nomofilachia, otto principi di diritto che ancora oggi presidiano la materia.
La novità saliente: l’applicazione del nuovo art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 nella formulazione introdotta dal D.L. n. 131/2024
Il punto di maggiore interesse della decisione risiede, ad avviso dello Studio, nella piena valorizzazione del rinnovato impianto sanzionatorio introdotto dall’art. 12 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. La novella ha riformulato l’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introducendo una forbice risarcitoria espressamente parametrata sull’abuso del termine nel pubblico impiego, oscillante tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.
Il giudice del lavoro di Asti ha ritenuto applicabile ratione temporis la nuova disposizione, in adesione all’orientamento già affermato dalla Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 12 del 2025, in forza di un duplice ordine di considerazioni che merita di essere riportato con la dovuta puntualità. In primo luogo, la novella legislativa si pone in piena continuità sistematica con l’opera di interpretazione adeguatrice condotta dalle Sezioni Unite n. 5072 del 2016, costituendo fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua rispetto a quella già impiegata dalla giurisprudenza di legittimità. In secondo luogo, la nuova disciplina, in quanto criterio legale di liquidazione del danno, non incide retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità, ma si rivolge direttamente al giudice delimitandone l’ambito di discrezionalità, secondo l’insegnamento già reso, in tema diverso ma di principio omogeneo, da Cass. ord. 15 giugno 2022, n. 19229.
Tale impostazione risulta corroborata dalla ratio dichiarata della novella, espressamente esplicitata nel primo “considerato” del D.L. n. 131/2024, il quale finalizza l’intervento normativo alla necessità di ridurre il numero delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano ed evitare l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 260, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.
Il criterio liquidatorio adottato: una metodologia replicabile
Nell’opera di concreta quantificazione dell’indennità, il giudicante ha elaborato un criterio liquidatorio di particolare rigore tecnico, che merita di essere segnalato per la sua valenza paradigmatica. Muovendo dal dato di fatto della reiterazione protrattasi per centouno mesi, il Tribunale ha attribuito mezza mensilità risarcitoria per ogni sei mesi di abusiva reiterazione, oltre il trentaseiesimo mese e sino al centoduesimo mese, e una mensilità risarcitoria per ogni sei mesi di abusiva reiterazione dal centotreesimo mese in avanti, nel rispetto del limite minimo di quattro e del limite massimo di ventiquattro mensilità, così adeguatamente valorizzando la finalità sanzionatoria della nuova norma in rapporto al numero di contratti e alla durata complessiva del rapporto. L’applicazione di tale griglia al caso di specie ha condotto al riconoscimento di 10,83 mensilità, corrispondenti a € 21.528,74 (pari a € 1.987,88 × 10,83), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo con la rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
“La pronuncia in esame — osservano gli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola — rappresenta, a parere dello Studio, una significativa conferma dell’applicazione concreta del rinnovato impianto sanzionatorio dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001. Al giudice del lavoro di Asti va riconosciuto il merito di superare le residue incertezze interpretative concernenti l’applicabilità temporale della novella, affermando con chiarezza che i nuovi parametri risarcitori, in quanto criteri legali di liquidazione del danno, trovano applicazione anche alle fattispecie di abuso consumatesi anteriormente al 16 settembre 2024, in piena coerenza con i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5072 del 2016 e in continuità con la prospettiva dell’interpretazione adeguatrice al diritto dell’Unione europea.”
“Particolarmente apprezzabile — soggiungono i difensori — è la metodologia liquidatoria adottata dal giudicante, che vincola il quantum risarcitorio non già a parametri forfettari indifferenziati, bensì a una griglia progressiva che premia, sul piano sanzionatorio, la maggiore durata dell’abuso e il maggior numero di contratti reiterati. Tale approccio appare pienamente conforme all’indicazione normativa, la quale suggerisce al giudice di avere riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione e alla durata complessiva del rapporto.”
“La pronuncia — concludono gli Avvocati Esposito e Santonicola — si pone, ad avviso dello Studio, quale utile riferimento per le migliaia di docenti e di unità di personale ATA della scuola statale che, nel corso degli anni, hanno subito un’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato senza ottenere né la stabilizzazione né alcuna concreta tutela risarcitoria”
La pronuncia del Tribunale di Asti consolida un orientamento che fa registrare, nella nuova cornice dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, un incremento significativo delle misure indennitarie rispetto al passato, in piena coerenza con l’obiettivo, espressamente perseguito dal legislatore del 2024, di restituire alla disciplina nazionale un’effettiva conformità al canone di adeguatezza e dissuasività dettato dalla clausola 5 dell’Accordo quadro. Resta ferma — ed è opportuno precisarlo in ossequio al dovere di corretta informazione — l’impossibilità, sancita dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, di addivenire alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto della reiterazione abusiva, attesa la persistente vigenza della regola dell’accesso al pubblico impiego per concorso ai sensi dell’art. 97, comma 4, della Costituzione.
Tutto il personale scolastico — docenti, personale ATA, educatori — che ritenga di trovarsi in una posizione analoga, segnatamente coloro che abbiano cumulato oltre trentasei mesi di servizio a tempo determinato su posti vacanti e disponibili, può richiedere una valutazione preliminare della propria posizione individuale, ai fini dell’eventuale instaurazione di un giudizio ai sensi degli artt. 414 e seguenti del codice di procedura civile.
Per informazioni: Studio Legale Esposito–Santonicola
Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
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