Il Tribunale del Lavoro di Bologna riconosce la natura meramente ricognitiva dello status professionale, indipendente dalla vacanza del posto

a cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Con sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Simona Santini, è stato accolto il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dallo Studio Legale Esposito–Santonicola in favore di un docente di scuola secondaria di secondo grado, titolare su posto di sostegno e inquadrato nel ruolo dei docenti diplomati (ITP), il quale, avendo conseguito la laurea magistrale e l’abilitazione nella classe di concorso (per la quale il titolo di laurea costituisce requisito di accesso), si era visto opporre dall’Amministrazione scolastica il diniego del passaggio di ruolo per asserita carenza di posti vacanti.

Il Tribunale ha affermato un principio di diritto ritenuto di considerevole rilievo per l’intero personale docente che, in costanza di servizio, abbia arricchito il proprio bagaglio formativo conseguendo titoli accademici e abilitanti superiori. Il Giudice ha chiarito che il riconoscimento del corretto inquadramento giuridico nel ruolo dei docenti laureati ha natura meramente ricognitiva di uno status già perfezionatosi in forza del possesso dei titoli prescritti, e non può essere subordinato alla sussistenza di posti vacanti, atteso che, come testualmente affermato in motivazione, la disciplina pattizia della mobilità professionale «regola i movimenti su posti vacanti e non può incidere su un diritto soggettivo allo status già maturato in forza del possesso dei titoli prescritti».

La pronuncia, in coerenza con il principio già enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro – ordinanza n. 33237 del 10 novembre 2021 – nonché con i parametri costituzionali di cui agli artt. 36 e 97 della Costituzione e con l’art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, valorizza l’elemento dirimente del possesso dell’abilitazione in classe di concorso che esige la laurea quale titolo di accesso, distinguendolo nettamente dalla mera tipologia del posto di sostegno occupato, che non costituisce classe di concorso autonoma. Il Tribunale ha conseguentemente disposto la disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera nella parte in cui continuava a qualificare il docente come diplomato, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione dei provvedimenti consequenziali, con rifusione delle spese di lite.

A parere dello Studio Legale Esposito–Santonicola, la decisione si segnala per la nitida enucleazione del confine tra il diritto soggettivo allo status professionale, di natura ricognitiva e imprescrittibile, e l’istituto della mobilità professionale su posti vacanti, di matrice pattizia, offrendo un riferimento ermeneutico di sicura utilità per i docenti che, dopo l’immissione in ruolo, abbiano conseguito titoli abilitanti idonei a un più elevato inquadramento giuridico.

I docenti del comparto scuola che versino in situazione analoga possono dunque richiedere una consulenza preliminare allo Studio Legale Esposito–Santonicola contattando il numero WhatsApp 366 18 28 48 9 (messaggio scritto o vocale).

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