L’effettività della tutela cautelare contro l’inerzia amministrativa: un principio di diritto dapprima affermato e poi disatteso dal “diniego digitale”, infine reso coercibile nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito

a cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Lo Studio Legale Esposito–Santonicola rende noto l’epilogo “esecutivo” di una vicenda giudiziaria definita dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro (Giudice dott.ssa Maria Lucantonio): con ordinanza recentissima, il Giudice del Lavoro, accertato l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha nominato un commissario ad acta — individuato nel Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania — affinché dia esecuzione, nel termine di trenta giorni, alla precedente ordinanza cautelare “per l’inserimento dell’aspirante in ATA 24 mesi con punteggio maggiorato”, rimasta priva di attuazione.

Si chiude in questa fase, nel segno dell’effettività della tutela, un percorso che dalla statuizione di principio del Consiglio di Stato è progressivamente approdato alla coercizione dell’apparato amministrativo rimasto inerte, restituendo concretezza a un diritto che la barriera informatica del sistema ministeriale aveva di fatto vanificato.

L’antefatto: un giudicato del Consiglio di Stato

Per cogliere appieno la rilevanza dell’ultima pronuncia occorre muovere dal suo presupposto remoto. Il diritto del ricorrente — il Sig. G., aspirante all’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (le cosiddette graduatorie ATA “24 mesi”) — al pieno computo del servizio militare di leva non costituiva, secondo la tesi dei legali, materia opinabile. Il Consiglio di Stato, con sentenza passata in giudicato, aveva già stabilito che il servizio militare di leva prestato dal medesimo ricorrente (nel periodo compreso fra il febbraio 1997 e il febbraio 1998) dovesse essere pienamente computato quale servizio scolastico effettivo all’interno delle graduatorie del personale ATA di III Fascia, a prescindere dalla circostanza che esso fosse stato prestato in costanza di nomina o meno.

Tale approdo poggia su un fondamento di rango costituzionale. L’articolo 52, comma 2, della Costituzione, a mente del quale l’adempimento del servizio militare non può in alcun modo pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino, trova attuazione specifica nell’articolo 569, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico in materia di istruzione), il quale prescrive che il periodo di servizio militare di leva, ovvero il servizio civile sostitutivo, sia “valido a tutti gli effetti”.

Il “diniego digitale” e l’ordinanza cautelare

A questo punto, la pretesa del ricorrente – forte di una pronuncia giudiziaria che aveva considerato l’annualità militare come servizio A.T.A. effettivo cui si aggiungeva l’ulteriore annualità effettivamente maturata nel profilo professionale di interesse – era rivolta all’inserimento in “A.T.A. 24 mesi”. Tuttavia, il sistema Polis Istanze on Line, con specifico riferimento all’aggiornamento A.T.A. 24 mesi 2025/26, non consentiva l’inserimento, impedendo la presentazione della domanda finalizzata, tra l’altro, all’immissione in ruolo.

Avverso tale impedimento digitale lo Studio proponeva ricorso ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, articolando la difesa su un duplice ordine di argomenti. In primo luogo, il principio del “dedotto e deducibile”: l’efficacia del giudicato non si arresta a quanto specificamente deciso, ma si estende a tutte le conseguenze giuridiche logicamente e necessariamente connesse, sicché il riconoscimento della piena valutabilità del servizio militare doveva propagarsi a ogni tipologia di graduatoria, ivi comprese le “24 mesi”. In secondo luogo, la teoria del “diniego digitale”: il blocco informatico che preclude l’esercizio di un diritto soggettivo perfetto integra un provvedimento amministrativo tacito di diniego, sindacabile dal giudice e affetto da nullità radicale per violazione ed elusione del giudicato, ai sensi dell’articolo 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

All’esito della fase cautelare, con ordinanza non reclamata (e dunque divenuta stabile), il Tribunale accoglieva la domanda, ravvisando tanto il fumus boni iuris quanto il periculum in mora. Per l’effetto, ordinava all’Amministrazione di procedere al ricalcolo del punteggio del ricorrente, computando il servizio militare di leva per l’intera durata di dodici mesi con attribuzione del punteggio pieno di sei punti, di rimuovere ogni impedimento informatico e di consentire la presentazione della domanda per tutti i profili posseduti, ossia Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico.

L’inerzia dell’Amministrazione e l’istanza ex articolo 669-duodecies c.p.c.

La pronuncia cautelare, per quanto netta, non sortiva tuttavia spontanea attuazione. L’Amministrazione scolastica non ottemperava all’ordine giudiziale, perpetuando di fatto la lesione che la misura d’urgenza era destinata a elidere.

Lo Studio legale Esposito Santonicola non si arrestava dinanzi al silenzio dell’apparato pubblico e depositava istanza ai sensi dell’articolo 669-duodecies del codice di procedura civile, strumento che attribuisce al medesimo giudice della cautela il potere di determinare le concrete modalità di attuazione del provvedimento rimasto ineseguito. Il quesito sottoposto al Tribunale assurgeva, a questo punto, a questione processuale in sede cautelare: con quali mezzi rendere effettivo un provvedimento cautelare allorché il datore di lavoro pubblico semplicemente ometta di darvi esecuzione.

La decisione del Giudicante: la nomina del commissario ad acta

Il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro ha condiviso integralmente l’impostazione difensiva, muovendo da una premessa dogmatica di rilievo. Attratta gran parte del pubblico impiego nell’area della disciplina privatistica dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero, nel rapporto con il proprio dipendente, agisce jure privatorum (vale a dire quale ordinario datore di lavoro privato) e non può, pertanto, sottrarsi all’ordine del giudice richiamando le proprie prerogative pubblicistiche. Il Giudice ha così escluso, segnatamente, che la nomina di un ausiliario incaricato dell’esecuzione possa configurare una indebita invasione nella sfera dei poteri pubblicistici, giacché la statuizione cautelare da attuare attiene a un rapporto di lavoro privatizzato.

Né si pone, ha osservato il Tribunale, alcun problema di infungibilità della prestazione o di incoercibilità dell’obbligo: l’impersonalità degli uffici e l’interscambiabilità dei soggetti preposti generano una fungibilità esecutiva da reputarsi quasi in re ipsa (cioè connaturata alla stessa essenza dell’apparato amministrativo).

Su tali premesse, in applicazione degli articoli 669-duodecies e 68 del codice di procedura civile, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con facoltà di subdelega ad altro funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al ricalcolo del punteggio, alla rimozione del blocco informatico e all’inserimento del ricorrente nelle graduatorie ATA “24 mesi” della provincia di Napoli per tutti i profili posseduti.

Da quanto esposto emerge che, ove l’Amministrazione non esegua spontaneamente un ordine cautelare divenuto stabile, il lavoratore possa invocare l’utilizzo di uno strumento ritenuto agile e immediato — la nomina di un commissario ad acta in sede di attuazione ex articolo 669-duodecies del codice di procedura civile — idoneo a surrogare la volontà dell’apparato renitente, senza doversi rassegnare al più gravoso e defatigante avvio di un nuovo giudizio di merito.

Vi è di più. La decisione si salda idealmente con il principio, di matrice costituzionale, secondo cui nessun automatismo — per quanto sofisticato — possa prevalere sul comando contenuto in una decisione passata in giudicato. Fermo restando che ogni esito dipende dalla valutazione del singolo magistrato e che ciascuna posizione vada verificata caso per caso, lo Studio Esposito Santonicola ritiene che la vicenda offra un riferimento di apprezzabile portata per i numerosi lavoratori del comparto scuola che versino in condizione analoga.

Per il personale ATA, il pieno computo del servizio militare di leva (o del servizio civile sostitutivo, ovvero del servizio volontario equiparabile per legge) può rilevare sotto un duplice profilo: quale annualità piena utile al raggiungimento della soglia di servizio richiesta dall’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per l’inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali, e quale titolo per l’attribuzione del punteggio pieno di sei punti per ciascun profilo professionale posseduto, con evidente incidenza sulla collocazione utile ai fini degli incarichi annuali e dell’immissione in ruolo.

È in questa prospettiva che il personale amministrativo, tecnico e ausiliario — Collaboratori Scolastici, Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici — che abbia prestato servizio militare di leva o servizio equiparato non in costanza di rapporto di impiego può richiedere una consulenza informativa allo Studio Legale Esposito–Santonicola, inviando un messaggio scritto o vocale via WhatsApp al numero 366 18 28 489.

Lo Studio Legale Esposito Santonicola ricorda, infine, di aver promosso, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e a beneficio del personale A.T.A. con servizio militare, due iniziative giudiziarie collettive distinte, ciascuna costruita per rispondere a un’esigenza specifica e differente.

La prima iniziativa: inserimento in graduatoria ATA 24 MESI e attribuzione del punteggio pieno di 6 punti

La prima iniziativa persegue un obiettivo duplice e cumulativo. Da un lato, essa mira a ottenere il computo del servizio militare quale annualità piena ai fini del raggiungimento della soglia minima di ventitré mesi e sedici giorni di servizio prescritta dalla normativa vigente per l’inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali A.T.A. Dall’altro, contestualmente, essa chiede l’attribuzione del punteggio pieno di 6 punti — corrispondente a 0,50 punti per ciascun mese di servizio prestato — per ogni profilo professionale, segnatamente Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, per il quale l’interessato possieda i requisiti di accesso.

Questa iniziativa è rivolta a coloro che, senza il computo del servizio militare come annualità utile, non raggiungerebbero il requisito minimo di servizio e resterebbero dunque esclusi dalla graduatoria. La pagina dedicata alla preadesione è raggiungibile al seguente indirizzo:

https://scuolalex.it/preadesione-ricorso-per-riconoscimento-6-punti-servizio-militare-in-graduatorie-ata-24-mesi-2026-2027/

La seconda iniziativa: il solo riconoscimento del punteggio pieno di 6 punti in ATA 24 mesi

La seconda iniziativa ha un obiettivo circoscritto al solo profilo del punteggio. Non viene richiesto il computo del servizio militare ai fini del raggiungimento del requisito minimo di servizio per l’inserimento in graduatoria, bensì esclusivamente l’attribuzione del punteggio pieno di 6 punti in luogo del punteggio ridotto che l’Amministrazione applica al servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego. Questa iniziativa è indicata per chi è già inserito nelle graduatorie permanenti provinciali, ovvero per chi possiede autonomamente i requisiti per l’inserimento, e intende unicamente ottenere la correzione al rialzo del proprio punteggio.

La pagina dedicata alla preadesione è raggiungibile al seguente indirizzo:

https://scuolalex.it/preadesione-al-ricorso-amministrativo-per-il-riconoscimento-del-servizio-militare-nelle-graduatorie-ata-24-mesi-a-s-2026-2027/

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