ABILITAZIONE SUL SOSTEGNO PER L’ESPERIENZA DI DOCENZA MATURATA SUL CAMPO. 

LA STORICA SENTENZA DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO DI NAPOLI, DEFINITA “IPERURANICA”, E’ DIVENTATA INAPPELLABILE!

IL REITERATO SERVIZIO STATALE SUL SOSTEGNO “SENZA TFA” CONSIDERATO SPECIALIZZANTE!

SENTENZA DEFINITIVA EMESSA DAL TRIBUNALE DEL LAVORO DI NAPOLI, A BENEFICIO DI UN DOCENTE IN DISCIPLINE MUSICALI, CON QUATTRO ANNI DI INSEGNAMENTO PRESTATO SU POSTI DI SOSTEGNO “SENZA SPECIALIZZAZIONE”, VALUTATI PER L’INSERIMENTO NELLA “PRIMA FASCIA G.P.S. SOSTEGNO” – C.D. GRADUATORIE “RISERVATE AGLI SPECIALIZZATI” – CLASSE ADMM (SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO).

Gentili lettori, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola sono lieti di annunciare che la storica sentenza, definita “iperuranica” – con la quale il Giudice del Lavoro di Napoli, dott.ssa Maria Gaia Majorano, ha sancito, nell’Ottobre 2021, che il titolo abilitante/specializzante all’insegnamento è costituito dall’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni e dal possesso del titolo accademico (laurea o diploma congiunto ai 24 crediti formativi universitari), conseguentemente ordinando, al Ministero, la valutazione di tali titoli ai fini dell’inserimento nella prima fascia sostegno delle Graduatorie Scolastiche Provinciali d’interesse (c.d. graduatorie riservate agli specializzati, con riferimento alla classe ADMM, Sostegno nella Scuola Secondaria di I Grado) – è diventata definitiva, inappellabile.

L’avere svolto attività didattica presso le scuole statali, per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all’abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. Sentenza Mascolo).

Del resto, per il Giudicante partenopeo, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio e il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione…Stante la mancata attivazione da parte del MIUR di percorsi di abilitazione all’insegnamento… l’impossibilità oggettiva di acquisire titoli abilitanti ha quale unico effetto quello di interpretare, in un’ottica costituzionalmente orientata…l’equivalenza semantica del termine “abilitazione” e del termine idoneità…

Auspicando che tale pronuncia giudiziaria definitiva e inappellabile – ottenuta, dallo studio legale Esposito Santonicola, in sintonia con l’orientamento interpretativo della Corte di Giustizia – possa contribuire al consolidamento di quella giurisprudenza che equipara il conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento dell’insegnamento statale, nella scuola secondaria, per un periodo almeno triennale, si ricorda che il Giudice del Lavoro di Termini Imerese (Sicilia), dott.ssa Chiara Gagliano e il Tribunale del Lavoro di Sciacca (Sicilia) parimenti hanno riconosciuto – sempre a beneficio di insegnanti assistiti dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, in applicazione dei superiori dettami della normativa europea – il diritto all’inquadramento nelle graduatorie degli abilitati, avendo acquisito, gli interessati, una “abilitazione di fatto” all’insegnamento per l’esperienza maturata sul campo.

In ragione di tanto, lo studio legale ritiene possibile insistere, nei superiori gradi di giudizio, per puntare a ribaltare gli esiti giudiziari “provvisoriamente negativi”, arricchendo la linea difensiva con le citate sentenze favorevoli.

Per info specifiche in merito al “RICORSO URGENTE AL GIUDICE DEL LAVORO PER L’INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA GPS 2022/24 (SCUOLA SECONDARIA) DEI DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO, ALLA PARI DEI COLLEGHI ABILITATI E IN VISTA DELLE PROSSIME CONVOCAZIONI, ANCHE AI FINI DELL’IMMISSIONE IN RUOLO (DA I FASCIA G.P.S. SOSTEGNO)”, si clicchi di seguito:

https://scuolalex.it/ricorso-i-fascia-g-p-s-giudice-del-lavoro-docenti-secondaria-con-tre-anni-di-servizio-statale/

Per concordare strategie mirate, SI INOLTRI MESSAGGIO SCRITTO O AUDIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE). RISPONDERÀ IL LEGALE CON VOCALE PERSONALIZZATO.

Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:

Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;

Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.