ABILITAZIONE ROMANIA-NUOVO ACCOGLIMENTO, AL TAR LAZIO, SUL DIRITTO ALL’OMOLOGA DEL TITOLO ESTERO.

STUDIO LEGALE ESPOSITO & SANTONICOLA

Il T.A.R. del Lazio, Roma, Sez. III Bis, con nuova sentenza del 23.09.2020, ha accolto il ricorso che domandava l’annullamento del provvedimento MIUR, con il quale era rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento, conseguito in Romania dalla parte ricorrente.

In particolare, il docente interessato ha domandato il riconoscimento, in Italia, dei titoli “Programmului de Studii Psichopedagogice, Nivel I e Nivel II” abilitanti all’insegnamento e conseguiti in Romania, per le specifiche classi di concorso, avendo impugnato la nota M.I.U.R. n.5636 del 2.4.2019 e il successivo provvedimento di diniego dell’omologa.

Si è costituito il Ministero, contestando la fondatezza del ricorso. 

Seguono alcuni estratti della pronuncia, ritenuti essenziali:

-“L’argomento, posto a base del contestato diniego, si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere, in modo automatico, i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro, al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni, a tempo parziale, non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno (cfr., ad es. Cge n. 675 del 2018); pertanto, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese Ue… per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia”;

-“L’eventuale errore delle autorità rumene, sul punto, non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio, reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro, è la laurea conseguita presso un’università italiana… ”;

-“Le norme della Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono, ad uno Stato membro, di riconoscere, in modo automatico, i titoli di formazione previsti da tale Direttiva e rilasciati in un altro Stato membro, al termine di formazioni in parte concomitanti…”;

-“Per ciò che rileva nel caso di specie, va, altresì, richiamato l’art. 13 della Direttiva 2013/5 Ue…… rubricato condizioni di riconoscimento: “…Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto da un altro Stato membro, per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio…”;

-“Pertanto, a fronte della sussistenza….. sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego”;

-“A quest’ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità rumene, il Ministero è chiamato, unicamente, alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione, ottenuto in un altro Stato membro, al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni, a tempo parziale, non siano inferiori a quelli delle formazioni continue, a tempo pieno”.

UN INTERESSANTE PASSAGGIO ARGOMENTATIVO È DEDICATO AL DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI SPECIALIZZANTI, PER IL POSTO DI DOCENTE DI SOSTEGNO, CONSEGUITI IN ROMANIA.

Per i Giudicanti, a giustificazione del provvedimento di diniego, si richiamerebbero, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania e Italia nel quomodo dell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno.

“A parere del Collegio, tuttavia, il tema non è la perfetta coincidenza, o meno, tra l’ordinamento scolastico nazionale con quello rumeno, ma la possibilità che tale circostanza possa ergersi a nucleo centrale di un apparato motivazionale ex se idoneo a giustificare il rigetto, generalizzato e de plano, delle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione al sostegno conseguiti in Romania dai cittadini italiani, senza che…..da tali provvedimenti traspaia il compimento di alcuna attività istruttoria protesa all’effettuazione di una verifica, effettuata in concreto, del livello professionale conseguito ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36/CE, ovvero di una effettiva valutazione delle competenze individualmente acquisite…..Sotto questo profilo, pertanto, deve ritenersi che l’atto del MIUR in argomento difetti di motivazione, atteso che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania”.

Le argomentazioni, di cui alla citata pronuncia giudiziaria, saranno allegate in tutti i contenziosi, in attesa di definizione, patrocinati dallo studio legale Esposito&Santonicola e relativi all’“omologa del titolo abilitante rumeno”.

A tutela di quanti si trovassero “fuori termine”, per agire nella sede giudiziaria amministrativa, sarà possibile proporre RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO, PER LA CONVALIDA ITALIANA DELL’ABILITAZIONE CONSEGUITA IN ROMANIA

Per concordare mirate strategie sul “RICORSO OMOLOGA ABILITAZIONE ROMANIA-INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA G.P.S. E RECUPERO RUOLO DEL CONCORSO RISERVATO 2018”, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).