“PERSONALE ATA TERZA FASCIA”- RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO ISTITUTO ACCREDITATO DALLA REGIONE CAMPANIA E RETTIFICA DEL PUNTEGGIO/RECUPERO PUNTEGGIO NON COPERTO DA CONTRIBUZIONE.

NUOVO ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO. PRONUNCIA EMESSA DAL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TORRE ANNUNZIATA.

Il servizio prestato dalla ricorrente, presso il Centro di Formazione Professionale, risulta inquadrabile, ai sensi del D.M. 640/2017, allegato A1, punto 7.2 lettera c), nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”, ragion per cui deve esser valutato al pari di quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali– Questa la linea difensiva portata avanti, dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, a tutela degli ATA PRECARI III FASCIA che hanno subito, in seguito ai controlli, la decurtazione del punteggio ed il licenziamento.

La parte ricorrente, precaria A.T.A. Terza Fascia, nel richiedere l’inserzione in graduatoria (ultimo aggiornamento), aveva dichiarato, nella “sezione E della domanda”, il servizio prestato, per i profili interessati , presso un istituto di formazione accreditato dalla Regione Campania. 

Sennonché il Dirigente preposto, in sede di rettifica, ha diminuito il punteggio.

L’istante, ritenendo di aver subito un danno ingiusto – in ragione del servizio svolto nella qualità ATA, presso l’ente accreditato dalla Regione Campania (abilitato all’erogazione dei corsi di formazione professionale), si è rivolto alla Magistratura civile oplontina, territorialmente competente.

Nuovamente investito della questione, il Giudice di Torre Annunziata, dr. Giovanni Favi, con recentissima ordinanza, resa nelle forme dell’art. 700 c.p.c. – richiesta avanzata dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola – ha così deciso (estratti ritenuti essenziali):

Il servizio prestato dall’odierna ricorrente………., presso il Centro di Formazione Professionale………, risulta appunto inquadrabile, ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate….Difatti, l’Istituto Professionale ……. risulta ente accreditato dalla Regione Campania, Dipartimento dell’Istruzione della Ricerca e del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali (prot…..) per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione…E’ superfluo sottolineare che il presente giudice non è vincolato ad atti amministrativi, contrastanti con la normativa vigente, che possono essere disapplicati”;

“Dovrà conseguentemente essere riconosciuto all’istante il …punteggio, ordinandosi al Ministero ed agli altri enti convenuti di correggere la graduatoria e adottare tutti i provvedimenti conseguenti. In particolare, dovrà essere riconosciuto, dal punto di vista giuridico, l’intero periodo di cui al contratto a tempo determinato prot. N°…..”;

“Si deve, a questo punto, esaminare la sussistenza del periculum in mora. Orbene, la mancata attribuzione del punteggio, nella graduatoria, comporta un evidente pregiudizio ai fini del conferimento di supplenze e dell’assunzione a tempo determinato; pregiudizio che non appare poter essere riparato per equivalente, all’esito del tempo normalmente occorrente per la definizione di un giudizio di merito”. Ne consegue, inoltre, in concreto, un evidente danno alla vita professionale con correlativa perdita di chances ad essere chiamato per altri incarichi”.

Infine, AVENDO IL MINISTERO RESISTENTE CONTESTATO CHE NON VI FOSSE PROVA DELLA EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO, PERCHÉ LO STESSO NON COMPARIVA NELL’ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE, COSI’ HA ARGOMENTATO, SUL PUNTO, IL GIUDICANTE:

Con riferimento al pagamento dei contributi si deve ritenere, conformemente ad un orientamento del Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 5570/2001 a cui si aderisce, che l’adempimento, da parte di istituto o parificato, delle obbligazioni previdenziali a favore di proprio insegnante, non condiziona la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato, ai fini dei concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione. È, pertanto, illegittimo il provvedimento che, agli effetti della collocazione in graduatoria in esito a pubblico concorso, disconosce il periodo di insegnamento concretamente svolto dal candidato, sulla base della certificazione di mancato versamento dei contributi previdenziali per lo stesso periodo.PER INFO/PREVENTIVI SUI “RICORSI ATA-RECUPERO PUNTEGGIO DERIVANTE DA CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI CON ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATI – RECUPERO PUNTEGGIO SENZA CONTRIBUTI”, SI INOLTRI UNICO WHATSAPP SCRITTO (NO MESSAGGI SPEZZETTATI IN PIÙ MOMENTI, ALTRIMENTI IL SISTEMA VI COLLOCA IN CODA), O VOCALE DI 1 MINUTO, AL NUMERO 366 18 28 489 (NO TELEFONATE).