“ABILITAZIONE DOCENTI 180 PER 3”- E’ POSSIBILE TORNARE IN CONSIGLIO DI STATO, CON MIRATA STRATEGIA, A TUTELA DI QUANTI ABBIANO “RICORSI PENDENTI NELLA SEDE AMMINISTRATIVA”.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, 

Sono una sua assistita, profondamente colpita dal tenore di una sentenza (n. 4167), emessa dal Consiglio di Stato, Sez. VI, in data 30.06.2020.

E’ vero, si parla di ricorso per domandare l’accesso ai concorsi, ex art. 1, co. 110 della L. n. 107/2015 (c.d. buona scuola), a beneficio di “non abilitati” che avevano partecipato al reclutamento e lo avevano superato.

Tuttavia, come evidenzia il Consiglio di Stato, gli appellanti, oltre a possedere il titolo di studio idoneo, hanno anche svolto un periodo di servizio, presso le scuole statali, pari a oltre 36 mesi. Ancora, il Giudicante, aggiunge: “Ed è appena il caso di ricordare che l’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13 (cd. sentenza Mascolo)…Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione….”.

Stando così le cose, è giuridicamente possibile attuare una strategia -per i docenti “180 x 3, suoi assistiti, con ricorsi pendenti al T.A.R. o C.D.S., in attesa dell’emanazione di sentenza – volta a “ritornare al Consiglio di Stato”, sottoponendo il seguente quesito: “Se l’aver svolto l’attività didattica, presso le scuole statali, per oltre tre anni, è stato considerato, dal C.D.S., titolo equiparabile all’abilitazione, per qual ragione i docenti con tre e più anni di servizio non dovrebbero accedere alle graduatorie degli abilitati?

Gentile assistita,

Ringraziandola per la chiarezza espositiva dell’utilissimo quesito, le rappresentiamo che stiamo approntando una strategia per “ritornare in Consiglio di Stato sulla questione abilitazione 180X3”. 

La stessa sarà resa progressivamente nota, a tutti i potenziali interessati.

Il modus operandi non potrà prescindere dal ravvicinato aggiornamento delle graduatorie d’istituto, dall’istituzione delle “G.P.S.” e dalle più recenti modifiche normative, da richiamare nei ricorsi anche con argomentazioni aggiuntive, ritenute necessarie.

Ad ogni modo, vogliamo ricordare che, seppure in riferimento ad un nostro contenzioso (ricorso urgente) relativo al ritenuto valore abilitante dei 24 C.F.U., il G.D.L. di Monza, dott.ssa Sommariva, con ordinanza, ha esposto (estratto pronuncia): “Ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di istituto, è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007, in virtù delle quali l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa”.

E ancora (altro estratto) “le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli per lo svolgimento per la partecipazione o titoli che consentono l’accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di istituto, è il titolo di studio; cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007, in virtù delle quali l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa”.

Anche il Giudice del Lavoro di Siena, dott. Cammarosano, con recentissima ordinanza resa a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., ha precisato (estratto pronuncia riferito al contenzioso, patrocinato dallo studio legale EspositoSantonicola, sul ritenuto valore abilitante dei 24 CFU/CFA): “Dubbia è, infine, la tenuta stessa del concetto di abilitazione, alla luce delle fonti euro unitarie… Al sistema sovranazionale appare essenzialmente estraneo il concetto di abilitazione professionale, ulteriore rispetto al titolo idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero della qualifica professionale, e certamente il docente interessato è in possesso del titolo di studio, unitamente al percorso formativo universitario appositamente istituito, che lo rende idoneo per lo stesso ordinamento nazionale all’insegnamento, senza limitazioni, sulla base dei più riferimenti normativi anche primari trascorsi sin qui in rassegna”.Per acquisire le prime info, in attesa delle mirate comunicazioni, s’inoltri WhatsApp scritto al numero 366 18 28 489 (no telefonate – tempi medi fisiologici, per la risposta diretta del legale, giorni 7).