Abilitati/Specializzati all’estero – in attesa dell’omologa del titolo – che, pur avendo presentato domanda d’inserimento “con riserva” in I FASCIA G.P.S., si ritrovano esclusi “dagli elenchi aggiuntivi I Fascia”  e dal Ruolo Straordinario (G.P.S.), A.S. 2021/22.

La proposta di tutela legale avanzata dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

Il Decreto Ministeriale n. 51 del 03 Marzo 2021 (ed atti correlati) ha prevista la possibilità – per i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione/specializzazione entro fine luglio 2021 – di richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle G.P.S. prima fascia (e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto) cui si attinge, prioritariamente, ai fini delle supplenze, rispetto alle G.P.S. di seconda fascia e alle G.I. di terza fascia.

Ebbene, relativamente ai titoli di abilitazione o specializzazione all’insegnamento, conseguiti all’estero e non ancora omologati in Italia, una grave problematica sta affliggendo quantipur avendo inviato la  domanda di riconoscimento alla competente Direzione generale  ministeriale, entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento in graduatoria – a seguito della ripubblicazione delle G.P.S. (e dell’esame della documentazione prodotta), si son visti comminare il provvedimento di esclusione dagli “elenchi aggiuntivi di I Fascia”.

Tanto è avvenuto sulla base dell’assunto ministeriale, oggetto di contestazione, per il qualenelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto – possono domandare l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle G.P.S. di prima fascia (e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto) i soli soggetti, con abilitazione/specializzazione estera, che abbiano ricevuto, entro fine luglio 2021, l’effettivo riconoscimento del titolo dal M.I./M.U.R..

Eppure l’Ordinanza Ministeriale Madre n. 60/2020 – che ha materialmente istituito, lo scorso anno, le graduatorie provinciali per le supplenze – dalla quale sono promanati gli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia – all’art. 7 comma 4 lett. E ha statuito che qualora il titolo di accesso (in graduatoria), conseguito all’estero, sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, ai sensi della normativa vigente, occorre semplicemente dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente, entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento, per poter essere iscritti in graduatoria “con riserva” di riconoscimento del titolo.

Ed allora, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, nel ritenere discriminante che,

A) Da un lato, con O.M. 60/2020, è stato consentito (lo scorso anno) ai possessori di abilitazione/specializzazione estera, non ancora omologata (con istanza di riconoscimento inoltrata entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento in G.P.S.), di collocarsi “quanto meno con riserva” in G.P.S. prima fascia;

B) Dall’altro, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 51 del 03 Marzo 2021 (art 1 comma 1 e art. 2 comma 1), è stato inspiegabilmente impedito ai neo abilitati/specializzati all’estero (entro fine luglio 2021) l’inserimento con riserva nell’ elenco aggiuntivo alle G.P.S. di prima fascia (e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto), per la semplice circostanza che il “titolo abilitante europeo”, pur in presenza della domanda di riconoscimento, non risulta ancora validato in Italia;

Propongono una specifica iniziativa giudiziaria, per domandare – innanzi al competente T.A.R. o Magistrato del Lavoro (la scelta dipenderà dalla tipologia di ricorso che s’intende plasmare per il singolo caso) – l’annullamento o disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 51 del 03 Marzo 2021 (costitutivo degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60), nella parte in cui, all’ art 1 comma 1 e art. 2 comma 1, non consente, ai possessori di abilitazione o specializzazione estera “in attesa dell’omologa” (per tempistiche burocratiche certamente non imputabili ai lavoratori che, intanto, hanno presentato apposita istanza di riconoscimento, entro il termine per la presentazione della domanda d’inserimento in G.P.S.) di collocarsi “con riserva” nelle G.P.S. prima fascia, elenchi aggiuntivi.

L’impugnata disposizione – Decreto Ministeriale n. 51 del 03 Marzo 2021 art  1 comma 1 e art. 2 comma 1 – contrasta, infatti, con l’ O.M. 60/2020, istitutiva delle graduatorie provinciali per le supplenze, laddove prevede – all’art. 7 comma 4 lett. E – l’inclusione “con riserva” in I Fascia G.P.S. per quanti abbiano domandato, alla Direzione generale competente, l’omologa del titolo abilitativo estero, entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento.

Per confrontarsi sulla tematica con i legali ESPOSITO/SANTONICOLA, s’inoltri WhatsApp scritto, o vocale di 1 minuto, al 366 18 28 489 (no telefonate), a partire dal 26 agosto 2021.

Si rappresenta, infine, come – con specifico riferimento al rivendicato diritto di taluni docenti all’inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (A.S 2021/2022) “sui posti di sostegno”, mediante l’inserimento della specializzazione sul sostegno “conseguita in Spagna e in corso di omologazione – si registra una prima “apertura giudiziaria” proveniente dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Sezione Seconda) che, con provvedimento cautelare monocratico, ha riconosciuto il diritto degli interessati alla collocazione “nell’elenco aggiuntivo alla superiore graduatoria”, in attesa della discussione collegiale fissata nel prossimo settembre.