SI AVVICINA LA DATA DELL’UDIENZA, COME SI È GIUNTI IN PLENARIA E COSA SARA’ SOSTENUTO…

QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA.

Gentile avvocato, nella qualità di abilitato in Romania, in possesso del famoso certificato denominato ‘Adeverinta’– e in attesa dell’omologa del titolo estero sto aspettando, come centinaia di colleghi, “il responso della Plenaria”.

Volevo chiederle, essenzialmente, come si è giunti fino all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e cosa sarà sostenuto, secondo il suo punto di vista, in quella sede.

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile docente, avevamo già parlato, almeno in parte, di questo delicato argomento. Le riporto apposito link: https://scuolalex.it/riconoscimento-delle-qualifiche-professionali-estere-per-linsegnamento-acquisite-in-spagna-abilitazione-allinsegnamento-sul-sostegno-classe-adss/

In merito all’iter processuale che ha determinato l’approdo in Plenaria, le rappresento come, a seguito della predisposizione di alcuni appelli del Ministero avverso le sentenze T.A.R. che avevano annullato gli atti di diniego dell’omologa del titolo abilitativo, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)ritenuto che debba essere meglio approfondito l’orientamento, fino ad ora maggioritario, per cui “constatato che l’interessato (cittadino italiano) è in possesso sia del titolo di studio richiesto per essere ammessi ai corsi per cui è causa (i.e.: la laurea conseguita in Italia, titolo ex se rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita in Romania per effetto della frequenza ai richiamati corsi (“Programului de studi psichopedagogice Nivel I e Nivel II”), si perviene ad un giudizio finale di illegittimità del diniego opposto dal ministero, ai fini dell’omologa” abbia disposto il deferimento della causa, ex art. 99 c.p.a. comma 1 del cod. proc. amm., all’Adunanza plenaria – massimo Consesso deputato, nella sede giudiziaria amministrativa, all’uniforme interpretazione del diritto – con udienza pubblica prevista per il giorno 16 novembre 2022.

QUESTIONE DEMANDATA ALL’ADUNANZA PLENARIA 

Se, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita nell’Ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007) e in particolare ai fini dell’accesso in Italia alla professione regolamentata di insegnante nelle scuole primaria e secondaria, sia necessario riconoscere in modo sostanzialmente automatico in Italia un percorso di formazione seguito da un cittadino dell’UE (nel caso in esame, italiano) presso altro Paese membro dell’UE (nel caso in esame, in Romania), soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta (e fatta salva la possibilità per le Autorità italiane di disporre a tal fine specifiche misure compensative).

In particolare, se tale riconoscimento sia doveroso (o anche solo possibile) laddove:

– nel Paese membro di origine (i.e.: nel Paese in cui il percorso di formazione si è svolto – nel caso in esame, in Romania -) il completamento di tale percorso formativo non assume di per sé carattere abilitante ai fini dell’accesso all’insegnamento, ma presuppone altresì in via necessaria che l’interessato abbia conseguito nel Paese di origine (nel caso in esame: la Romania) sia studi di istruzione superiore o post-secondaria, sia studi universitari;

– all’esito di tale percorso di formazione le Autorità del Paese di origine (nel caso in esame: la Romania) non abbiano rilasciato un attestato di competenza o un titolo di formazione ai sensi dell’articolo 13, par. 1 della Direttiva 2005/36/CE.

Orbene, in occasione di tale udienza, rappresenteremo ai Giudicanti (presidente del Consiglio di Stato e dodici magistrati del Consiglio di Stato) – nell’interesse di coloro che, dopo il conseguimento del titolo abilitante estero, hanno presentato al Ministero italiano la domanda per ottenere il riconoscimento ai fini dell’abilitazione all’insegnamento in Italia e al conseguente esercizio della professione di insegnante (c.d. domanda di omologazione del titolo abilitativo estero, Paesi U.E.). attendendo, per questo, riscontro in merito all’istanza di omologazione “con eventuale accettazione di misure compensative” – che dalle motivazioni delle sentenze nn. 1198/2020 e 2495/2020 rese dal Consiglio di Stato (Sezione Sesta), orientamento al momento maggioritario, si evince, in particolare, come, “una volta che sia incontestato il possesso della laurea conseguita in Italia e dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania, il diniego al richiesto riconoscimento non pare potersi appuntare sulla scorta della valutazione delle autorità rumene, le quali escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania, posto che si porrebbe, tale scelta,  in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. ex multis, C.G.U.E. n. 675 del 2018). 

Secondo le predette sentenze, dunque, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese UE, per il mancato riconoscimento del titolo di studio-laurea- conseguito in Italia.

In altri termini, una volta prodotta la documentazione che attesta il conseguito diritto all’insegnamento nel sistema scolastico preuniversitario romeno, c.d. “Adeverintia”, non può negarsene il riconoscimento nell’ordinamento nazionale, in qualità di Paese membro dell’Unione Europea, per il mancato riconoscimento della laurea conseguita in Italia. Ciò in quanto “l’eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana” (Cons. Stato, sentenza n. 1198/2020)”.

Diversamente opinando, si assisterebbe ad un’insanabile disparità di trattamento, la quale si manifesterebbe nel momento in cui – mentre ai cittadini romeni che abbiano completato la loro formazione nel Paese di origine verrebbe riconosciuto il diritto ad insegnare in Italia – ai connazionali, con laurea conseguita in Italia e successivo percorso abilitante conseguito in Romania, tale possibilità sarebbe invece preclusa.

Per info specifiche in merito al “RICORSO AMMINISTRATIVO CONTRO IL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE CHE HA RESPINTO LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELL’ABILITAZIONE ESTERA”, si inoltri WHATSAPP SCRITTO O AUDIO AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE);

È ANCORA POSSIBILE INTERAGIRE CON LO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA NELLE SEGUENTI MODALITA’:

A) INOLTRANDO E-MAIL ALL’INDIRIZZO SEGRETERIASANTONICOLA@SCUOLALEX.COM;

B) CONTATTANDO IL NUMERO FISSO 081 19 18 99 44 DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA, ATTIVO NELLE SEGUENTI FASCE ORARIE: DALLE 10,00 ALLE 12,30 E DALLE 16,30 ALLE 19,30, OGNI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ; DALLE 10,00 ALLE 12,30, OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ.