Gentili docenti,
Il Tribunale del Lavoro di Sassari, nella persona del giudice del lavoro Dott.ssa Maria Angioni, con una pronuncia emessa in data 02.01.2018, a seguito di ricorso ex art. 700 cpc patrocinato dallo studio Santonicola, finalizzato al riconoscimento del valore formativo- abilitante dei diplomi accademici vecchio ordinamento A.F.A.M. (conseguiti presso le Accademie di Belle Arti, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori ed Istituti musicali pareggiati), ha così deciso (SI RIPORTANO I PASSAGGI SIGNIFICATIVI):

“Poiché la legge di stabilità n. 228/2012 ha dichiarato l’equipollenza dei titoli in possesso della ricorrente ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante all’insegnamento, è irragionevole e ingiustamente discriminante la scelta ministeriale, adottata con DM n. 374/2017, di non considerare titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento quello rilasciato ante 1999, ovvero conseguito successivamente ma con le stesse regole, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica comparto AFAM; e di considerare invece titolo abilitante il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Parte istante è in possesso dei titoli per l’accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto interessate in considerazione del valore abilitante dei titoli posseduti; e il DM 249/10, che ha previsto quale requisito essenziale per l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole secondarie di primo grado, oltre al possesso della laurea magistrale (diploma accademico di secondo livello) anche l’avvenuto svolgimento di un tirocinio formativo attivo, ovvero lo svolgimento di un percorso abilitante speciale, è in contrasto con la disposizione della L. 228/12, art. 1 comma 107, che ha equiparato il diploma del vecchio ordinamento AFAM a quello accademico di secondo livello senza richiedere lo svolgimento di ulteriori percorsi abilitanti da parte del diplomato AFAM vecchio ordinamento”.

Ed ancora: “Alla luce della normativa vigente, infatti, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello. In relazione alla predetta circostanza, appare pertanto irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 374/2017 che annovera, tra i titoli ritenuti equipollenti all’abilitazione all’insegnamento, che quindi danno accesso alla II fascia, il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre non fa alcuna menzione di quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il dettato del D.M. 374/2017 determina dunque una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia. Di conseguenza la ricorrente, in quanto in possesso del diploma AFAM congiuntamente a un diploma di scuola secondaria superiore, deve considerarsi titolare di un titolo equipollente ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante”.

“Quanto al periculum in mora, va evidenziato che l’attesa del giudizio ordinario causerebbe alla ricorrente un danno non risarcibile per equivalente, in quanto lesivo della sua crescita professionale, non solo in relazione al proprio bagaglio di esperienza lavorativa, ma anche in ordine al punteggio da accumulare. E’ indubbio infatti che il mancato inserimento nella seconda fascia renderebbe più difficile l’inserimento dell’istante nel mondo della scuola, atteso che la stessa sarebbe preceduta in graduatoria dai docenti collocati in prima e seconda fascia, e comporterebbe pertanto una inevitabile perdita di conoscenze acquisite, e conseguentemente di professionalità”.

“P.Q.M. – accoglie il ricorso e per l’effetto ordina alle parti resistenti di inserire la ricorrente nelle graduatorie di II fascia di Istituto per le classi di concorso A031, A032 e A077, in luogo delle corrispondenti graduatorie di III fascia in cui risulta attualmente inserita; – condanna le parti resistenti in solido fra loro al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.276,10 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.

ECCO COME ADERIRE AL RICORSO RUOLO SEMPLIFICATO PER DOCENTI A.F.A.M., I.T.P., DOTTORI DI RICERCA, DOCENTI CON SERVIZIO 180 PER 3, DOCENTI ABILITATI ALL’ESTERO DOPO IL 31 MAGGIO 2017, DOCENTI CON SERVIZIO SU SOSTEGNO NON ABILITATI, DOCENTI DIPLOMATI ISEF! ADESIONI PROROGATE ALLA DATA 16.01.2018.

IL LEGALE CIRO SANTONICOLA