IL QUESITO

Sono docente in servizio. Nella giornata in cui è convocato il Collegio dei docenti in orario pomeridiano ho già svolto, o sto per svolgere, regolarmente le lezioni del mattino. Nello stesso pomeriggio ho una visita medica documentata, il cui orario coincide soltanto con quello della seduta collegiale. Chiedo se posso giustificare la sola assenza da quell’attività funzionale, oppure se sono obbligato a coprire l’intera giornata con un permesso o con una giornata di malattia. Esiste una norma che preveda, in questo caso, l’assenza per l’intera giornata?

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile Professoressa, gentile Professore,

Le ore di lezione e le ore del collegio non sono la stessa cosa. L’ARAN, orientamento applicativo 22 marzo 2022, id. 31128, ha letto l’art. 16 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007. Quel contratto concede, compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi “di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore”. “Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione”. Il limite annuale, per il docente, “corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento”. Sulla vigenza: il CCNL del 18 gennaio 2024 non contiene una disciplina sostitutiva di quei permessi brevi; l’ARAN, ancora il 12 giugno 2025, id. 34584, continua ad applicare l’art. 16 del 2007. Nello stesso orientamento 31128 l’Agenzia ha scritto che “di diversa tipologia, invece, sono le ore del Collegio dei docenti”, le quali nel 2007 rientravano nell’art. 29, comma 3, lettera a), oggi riprodotto, nella sostanza, dall’art. 44, comma 3, lettera a), del CCNL del 18 gennaio 2024. La conclusione ufficiale è questa: “le stesse non concorrono al calcolo per la fruizione del limite giornaliero di ore di permesso breve”. Da quella conclusione segue, come inquadramento, che .

La seconda linea di confine riguarda la malattia e le visite. L’art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che, nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, ovvero trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. La disposizione disciplina il modo di documentare l’assenza quando essa è imputata a malattia. Non crea, per il personale docente, un permesso orario autonomo per le visite. Quel permesso orario, fino a diciotto ore annue, fruibile anche a ore, è riconosciuto dall’art. 69, comma 1, del CCNL del 18 gennaio 2024 ai soli dipendenti ATA. Estenderlo al docente per analogia non troverebbe base contrattuale.

Quando il docente sceglie di imputare l’impedimento a malattia, l’istituto opera su base giornaliera. L’art. 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni sia corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione delle indennità e del trattamento accessorio, salve le eccezioni ivi contemplate. L’attestazione della visita, se utilizzata per fondare una giornata di malattia, non «spezza» la giornata in ore di lezione e ore funzionali: la malattia copre la data. Le lezioni antimeridiane già effettivamente prestate non si cancellano e non vanno recuperate; ciò che muta è la qualificazione giuridica ed economica della giornata nel fascicolo del dipendente.

La terza via è il permesso retribuito per motivi personali o familiari. Per il personale a tempo indeterminato esso trova ancora fondamento nell’art. 15, comma 2, del CCNL del 29 novembre 2007. Per il personale docente, educativo e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, l’art. 35, comma 12, del CCNL del 18 gennaio 2024 riconosce, a domanda, tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, documentati anche mediante autocertificazione; per gli ATA quei giorni possono essere fruiti anche a ore, con le modalità dell’art. 67 del medesimo contratto. Per il docente, anche questo istituto è a base giornaliera. Chi lo utilizza per «saltare il Collegio» copre l’intera giornata, non la sola fascia pomeridiana.

Resta la soluzione che più aderisce alla fattispecie descritta nel quesito. Il docente presta regolarmente il servizio di insegnamento antimeridiano, comunica tempestivamente al dirigente scolastico l’impedimento coincidente con la sola seduta collegiale e produce l’attestazione della visita con l’indicazione dell’orario, secondo lo schema documentale contemplato dall’art. 55-septies, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001. In questo modo non si invoca il permesso breve, che il contratto non consente sulle ore funzionali; non si chiede necessariamente un giorno intero di permesso personale; non si è costretti, da una norma nazionale, ad astenersi dalle lezioni del mattino. Si giustifica l’inadempimento del solo obbligo collegiale. Il dirigente scolastico, titolare dei poteri di direzione e di gestione del personale ai sensi dell’art. 25, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, valuta la documentazione e adotta i provvedimenti di gestione del rapporto. Il regolamento di istituto e la contrattazione integrativa possono disciplinare le modalità e i tempi della comunicazione; non possono introdurre un obbligo di giornata intera assente dal CCNL nazionale.

La distinzione va tenuta ferma anche in caso di contestazione. Le controversie sul rapporto di lavoro del personale scolastico, ivi comprese quelle sull’imputazione delle assenze e sul trattamento economico connesso, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. Prima di ogni iniziativa contenziosa è tuttavia necessario verificare quale istituto sia stato effettivamente richiesto e quale sia stato registrato a sistema. Da quella imputazione dipendono la trattenuta, il computo del comporto e l’eventuale rilievo disciplinare per assenza ingiustificata dall’organo collegiale.

Riassumendo: si può giustificare la sola assenza dal Collegio pomeridiano, purché l’impedimento sia documentato e comunicato. Non si può utilizzare il permesso breve. Non esiste una norma che obblighi a coprire anche le lezioni del mattino. Se si chiede la malattia o il permesso personale giornaliero, quegli istituti coprono la data e producono i rispettivi effetti economici.

La scelta dell’istituto da far valere va compiuta con consapevolezza.

Il chiarimento è rivolto ai docenti di ruolo e ai docenti a tempo determinato tenuti alla partecipazione alle attività funzionali di cui all’art. 44 del CCNL del 18 gennaio 2024, e in particolare alle riunioni del Collegio dei docenti. Per un esame della documentazione individuale e dell’imputazione dell’assenza nella propria scuola è possibile rivolgersi allo Studio legale Esposito Santonicola tramite messaggio WhatsApp, scritto o vocale, al numero 366 18 28 489.

La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale. Nessun esito processuale può essere garantito in anticipo. Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.


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