All’apertura dell’anno scolastico 2026/2027 migliaia di insegnanti specializzati, e non specializzati, attendono di comprendere se la relazione educativa costruita con l’alunno con disabilità potrà proseguire nella medesima scuola. La domanda è legittima. La risposta, tuttavia, non si esaurisce nella volontà della famiglia né nella valutazione del dirigente scolastico. La continuità del docente a tempo determinato sul posto di sostegno è una procedura amministrativa a filtri successivi, innestata sulle Graduatorie provinciali per le supplenze e sul conferimento informatizzato degli incarichi.

Il quadro di riferimento. Le GPS e le correlate graduatorie di istituto trovano fondamento nell’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il biennio 2026/2027-2027/2028 la materia è disciplinata dall’ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito 16 febbraio 2026, n. 27, pubblicata sul portale istituzionale. La possibilità di mantenere, su istanza dei genitori, il medesimo docente di sostegno a tempo determinato per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 è stata ulteriormente resa operativa dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 257 del 5 novembre 2025). Lo sfondo costituzionale resta quello fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 febbraio 2010, n. 80, che ha vincolato l’organizzazione scolastica alla effettività del diritto allo studio dell’alunno con disabilità, in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Quel che taluni probabilmente confondono, in queste ore di pubblicazione dei bollettini, è la natura giuridica della riconferma. Essa non è una proroga del contratto precedente. Non è una riserva di posto sottratta alla graduatoria. È una priorità di sede concessa soltanto a chi, nella simulazione del primo turno di nomina, risulterebbe comunque destinatario di un incarico. In assenza di nominabilità, la richiesta familiare decade. In assenza di posto ancora vacante dopo ruoli, mobilità, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, la richiesta familiare decade allo stesso modo.

IL QUESITO

Sono docente specializzata per le attività di sostegno, inserita nelle GPS della provincia in cui ho prestato servizio nell’anno scolastico 2025/2026. La famiglia dell’alunno ha chiesto la mia conferma e il dirigente scolastico ha trasmesso i dati all’Ufficio. Nelle 150 preferenze ho indicato la disponibilità alla continuità. Il mio nominativo, tuttavia, non compare nel bollettino delle riconferme pubblicato a fine agosto. Vorrei comprendere se ho perso ogni possibilità di lavorare, se posso ancora ottenere la stessa scuola nei turni successivi e se la mancata riconferma pregiudica la partecipazione ordinaria alle nomine da GPS.

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile Professoressa, gentile Professore,

la vicenda che descrive va affrontata con ordine, perché tre piani distinti vengono sovrapposti nel linguaggio quotidiano delle segreterie e dei gruppi di confronto: la richiesta di continuità, la verifica interna detta «bollettino zero» e lo scorrimento ordinario delle GPS.

La richiesta della famiglia è condizione necessaria, non sufficiente. Essa avvia un procedimento che si articola nella valutazione del dirigente, sentito il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, nella raccolta della disponibilità del docente e nell’inserimento dei dati nel sistema informativo. Quegli adempimenti, conclusi nella tarda primavera, non producono ancora la nomina. Producono soltanto l’idoneità a essere scrutinati nella fase preliminare di agosto.

Il cosiddetto bollettino zero non è un provvedimento pubblicato. È una elaborazione riservata agli Uffici scolastici territoriali. L’algoritmo simula il primo turno di attribuzione delle supplenze e verifica se l’aspirante, in base alla fascia, al punteggio e alle preferenze espresse, sarebbe stato destinatario di un incarico, sul sostegno oppure su altra classe di concorso indicata nella domanda. Se la risposta è positiva, il docente è nominabile. Se, contemporaneamente, il posto occupato nell’anno precedente risulta ancora privo di titolare, quel posto viene riservato e assegnato a titolo di continuità. L’atto che il docente può leggere non è la simulazione, ma il decreto di individuazione dei confermati, pubblicato da ciascun Ufficio entro il 31 agosto.

Due precisazioni sono necessarie. La prima: la nominabilità non deve cadere necessariamente sul medesimo posto di sostegno. È sufficiente che l’aspirante abbia titolo a una qualsiasi nomina tra quelle ricomprese nelle preferenze. La seconda: chi ha mutato provincia di inserimento nelle GPS, pur chiedendo la conferma sulla sede dell’anno precedente, è valutato sulla nuova provincia. Se in quella sede territoriale non risulta nominabile, la continuità non si perfeziona.

Chi compare nel bollettino delle riconferme assume servizio il 1° settembre, salvo impedimenti tutelati dall’ordinamento. Da quel momento non partecipa alle operazioni successive di conferimento delle supplenze al 31 agosto o al 30 giugno. La preclusione opera anche in caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, secondo il regime sanzionatorio recato dall’ordinanza 16 febbraio 2026, n. 27. Resta fermo, ove l’incarico sia uno spezzone, il diritto al completamento orario. L’insussistenza sopravvenuta dei requisiti comporta la revoca.

Chi non compare in quell’elenco non è escluso dalle GPS. È escluso soltanto dalla corsia della continuità. Il meccanismo della riconferma si esaurisce in un passaggio unico. Il secondo bollettino, il terzo e quelli successivi non riaprono la priorità di sede. Possono, però, attribuire una supplenza ordinaria, anche nella medesima istituzione scolastica, se quella sede figura tra le preferenze e se il punteggio la rende spettante. Con l’elaborazione informatizzata del 2026, chi nel primo turno non trova alcuna disponibilità coerente con la domanda viene riesaminato nei turni seguenti, quando emergono posti ulteriori, spezzoni aggregati o cattedre che si liberano. Quella nomina, se arriva, non è continuità. È scorrimento.

La distinzione produce effetti diversi sul piano del contratto, della sanzione per rinuncia e della partecipazione alla procedura dell’anno successivo. Accettare o rifiutare una riconferma già pubblicata non è la stessa cosa che attendere un incarico dal turno ordinario. Per questo lo Studio Esposito Santonicola invita a leggere due elenchi distinti: quello dei confermati sul sostegno e quello delle nomine da GaE e GPS. Confonderli significa interpretare in modo errato la propria posizione giuridica.

Va detto con pari nettezza che la misura non può contraddire il principio di graduatoria. Dove il posto sia stato assorbito da un’immissione in ruolo o da un movimento annuale del personale di ruolo, nessuna istanza familiare potrà restituirlo al precariato.

I posti di sostegno in deroga, istituiti in corso d’anno per dare attuazione al diritto allo studio, restano uno strumento distinto. Possono alimentare convocazioni successive. Non riaprono, di per sé, il filtro del bollettino zero. Chi intenda far valere errori materiali, depennamenti, omessa considerazione di una preferenza o difetto di coordinamento tra province diverse dovrà muoversi sul piano del reclamo amministrativo e, ove ne ricorrano i presupposti, della tutela giurisdizionale, dopo esame della documentazione individuale.

Per un approfondimento della vicenda personale è possibile scrivere al numero WhatsApp 366 18 28 489 (anche con messaggio vocale).

La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale. Nessun esito processuale potrà essere garantito in anticipo. Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.

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