Il quesito della settimana
Una docente di sostegno ci riferisce che, nel corso del consiglio di classe, il coordinatore si è reso disponibile come accompagnatore per il viaggio di istruzione. In quella sede è stato poi affermato che i docenti di sostegno, in quanto assegnati a un alunno con disabilità, «devono partire anche loro». Nessun ordine di servizio le è stato notificato e la docente non ha dato alcuna risposta espressa; chiede ora se l’obbligo esista davvero e come comportarsi.
La risposta degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
No. Nessuna norma impone al docente di sostegno di accompagnare l’alunno con disabilità al viaggio di istruzione. L’incarico di accompagnatore non rientra tra gli obblighi di servizio ordinari, ma presuppone la disponibilità dell’interessato. Un’affermazione resa in consiglio di classe, anche se proveniente dal coordinatore, non ha alcun valore vincolante; né il silenzio serbato in quella sede né un semplice cenno del capo equivalgono a una manifestazione di disponibilità.
Il riferimento resta la circolare ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291, della quale il Ministero ha confermato nel 2016 la perdurante validità. Al punto 8.1 il testo qualifica l’incarico di accompagnatore come «modalità di particolare prestazione di servizio», ma ne lega il conferimento alla disponibilità del docente. Il punto 8.3 stabilisce infatti che il direttore didattico o il preside, oggi il dirigente scolastico, individua i docenti «tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni», regola che vale anche per integrazioni e sostituzioni. Il punto 8.4 prevede inoltre che sia assicurato, di norma, l’avvicendamento degli accompagnatori, così da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio nel medesimo anno scolastico. Quanto alla presenza di alunni con disabilità, il punto 8.2 rimette alla «ponderata valutazione dei competenti organi collegiali» la designazione, in via prioritaria, di un qualificato accompagnatore, di regola tra i docenti della classe, e ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione. La circolare, dunque, non individua affatto nel docente di sostegno l’accompagnatore obbligato: individua un’esigenza organizzativa che spetta alla scuola soddisfare.
A ciò si aggiunge la natura stessa della funzione di sostegno. Il docente di sostegno, come dispone l’art. 13, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assume la contitolarità della classe in cui opera e partecipa alla programmazione educativa e didattica: non è l’assistente personale dell’alunno con disabilità. L’inclusione nel viaggio è dunque compito degli organi collegiali e dell’istituzione scolastica, che possono designare come accompagnatore un docente curricolare disponibile e affiancargli l’assistente all’autonomia e alla comunicazione, se assegnato dall’ente locale ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, o altra figura appositamente autorizzata. Il diritto dell’alunno con disabilità a partecipare al viaggio è pieno e va tutelato; ma spetta alla scuola assicurarlo con misure organizzative adeguate, non al singolo docente di sostegno con la rinuncia alla propria libertà di adesione.
Orbene, finché manca una designazione formale, il docente non è destinatario di alcun atto da impugnare. È però opportuno non lasciare che il silenzio in consiglio di classe venga letto come assenso: la posizione va formalizzata per iscritto, con una dichiarazione di indisponibilità motivata da protocollare prima della designazione, nella quale richiamare il carattere volontario dell’incarico e rimettere alla scuola l’individuazione delle misure di sostegno dovute all’alunno. Se invece dovesse sopraggiungere un ordine di servizio, l’atto andrebbe contestato senza indugio, in forma scritta. Quando l’alunno è seguito anche da un assistente all’autonomia e alla comunicazione, è utile evidenziarlo, perché la scuola può chiederne all’ente locale l’intervento durante il viaggio, a ulteriore conforto della posizione del docente.
La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale. Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale. Ogni situazione va esaminata anche alla luce del regolamento di istituto.
