IL PUNTEGGIO PER IL “SERVIZIO ASPECIFICO” PUO’ ESSERE DECURTATO IN RAGIONE DEL MANCATO CONSEGUIMENTO – ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’INSERIMENTO IN GRADUATORIA – DEL TITOLO DI ACCESSO (PER IL RELATIVO GRADO DI ISTRUZIONE), COME DA NOTA ESPLICATIVA MINISTERIALE RIFERITA AL BIENNIO 2020/22?

QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA.

Gentile avvocato, sottopongo al suo autorevole vaglio un caso particolare.

Sono un docente iscritto nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze della scuola secondaria e, prima di collocarmi nelle suddette GPS, avevo lavorato, con messa a disposizione (M.A.D.) e per almeno tre annualità, presso la scuola primaria, senza possedere il titolo d’accesso a tale grado d’istruzione.

Ebbene, sin dal momento dell’iscrizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS biennio 2020/22), con riferimento alla docenza “sostegno nella scuola secondaria”, importavo (tramite procedura telematica) il servizio prestato sul grado primaria “quale servizio di insegnamento aspecifico” (maturato “su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado”); tanto ai sensi dell’apposita Tabella A8 (relativa ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado), in particolare “Punto C2”.

Intanto – in ragione dell’utile inserimento nelle graduatorie (biennio 2022/24) – ho stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, nella qualità di docente supplente sino al termine delle attività didattiche, per posto sostegno psicofisico presso una scuola secondaria di secondo grado.

Improvvisamente, a seguito di decisione dell’ufficio scolastico territoriale, non è stato considerato computabile, ai fini della migliore collocazione nella graduatoria provinciale della scuola secondaria, il punteggio maturato “per il servizio aspecifico della scuola primaria”. Tanto in ragione di una “Nota Ministeriale Esplicativa” sulla valutazione dei titoli (riferita alla pregressa ordinanza ministeriale 60/2020), recante numero 0001290 del 22 luglio 2020, all’interno della quale è riportata, al punto 2, la seguente dicitura: “il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido, ai fini della valutazione del servizio, se e solo se il suddetto titolo è in possesso dell’aspirante al momento della presentazione della domanda”.

Constatata la sottrazione del punteggio “caricato sull’insegnamento della scuola secondaria” – in virtù della mancata valutazione di tutti i servizi aspecifici (scuola primaria) – ho anche persa la possibilità di maturare, nel presente anno scolastico (A.S. 2022/23), ulteriori 12 punti. In particolare, attraverso l’analisi dei bollettini di conferimento delle nomine, ho potuto verificare che, per lo stesso insegnamento (sostegno nella scuola secondaria di secondo grado), diversi colleghi si sono visti assegnare sedi che mi sarebbero spettate, se non fossero stati indebitamente sottratti (dal mio punteggio) ben 24 punti per il servizio aspecifico.

In ragione di quanto narrato, potrei presentare ricorso per recuperare la valutazione del servizio aspecifico sul grado d’istruzione primaria – ai fini della migliore collocazione nella seconda fascia G.P.S.e l’ulteriore punteggio, pari a 12 p.t., per l’annualità di servizio (vigente A.S. 2022/23) che, intanto, mi sarebbe spettata?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile docente, la risposta al suo quesito è affermativa. 

Si ritiene assolutamente illegittimo considerare prevalente una mera nota esplicativa (n. 0001290 del 22 luglio 2020), rispetto alla portata regolamentare della vigente Ordinanza ministeriale n. 112/2022, di ultimo aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, che consente, in ogni caso, di importare il servizio “non specifico” al fine di calcolare il surplus di punteggio in graduatoria.

Ebbene, in applicazione del dato testuale di cui alla già citata Tabella A/8 (punto C.2) il servizio di insegnamento prestato “su altro posto, altra classe di concorso o altro grado nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione” corrisponde a punti 1, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6”.

Quanto alla Nota esplicativa – che a dire del ministero legittimerebbe l’esclusione del servizio aspecifico prestato, nel caso in esame, sul grado di istruzione primaria, in assenza del titolo di accesso – quest’ultima, qualora ritenuta integratrice della Regolamentazione ministeriale, non potrà che considerarsi cessata, poiché riferita all’O.M. 60/2020, superata e tacitamente abrogata alla luce della successiva pubblicazione dell’O.M. 112/2022 (valida per il nuovo biennio 2022/24). 

Confermiamo, in definitiva, la possibilità di presentare mirato ricorso al Tribunale civile del Lavoro, per domandare il recupero dei punteggi sottratti.

Per interagire con i legali Esposito Santonicola sui “RICORSI AVVERSO LE DECURTAZIONI DEI PUNTEGGI, AI FINI DELLA MIGLIORE RICOLLOCAZIONE IN G.P.S.” È POSSIBILE:

A) INVIARE WHATSAPP SCRITTO O AUDIO AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE);

B) INOLTRARE E-MAIL ALL’INDIRIZZO SEGRETERIASANTONICOLA@SCUOLALEX.COM;
C) CONTATTARE IL NUMERO FISSO 081 19 18 99 44 DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA, ATTIVO NELLE SEGUENTI FASCE ORARIE: DALLE 10,00 ALLE 12,30 E DALLE 16,30 ALLE 19,30, OGNI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ; DALLE 10,00 ALLE 12,30, OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ.