IN RAGIONE DEI REITERATI ACCOGLIMENTI GIUDIZIARI, È ANCORA POSSIBILE ADERIRE ALL’INIZIATIVA PER IL RICONOSCIMENTO DI EURO 500,00 (PER CIASCUN ANNO SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO).

QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA.

Gentile avvocato, posto che la carta del docente spetta anche agli insegnati precari, come sancito dalla Corte di Giustizia U.E., con quali argomentazioni si difende il ministero, a fronte di una pretesa economica “funzionale alla formazione”, avanzata al cospetto delle Magistrature del Lavoro di tutta Italia?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile lettore, innanzitutto è spesso eccepita in giudizio, dalla controparte ministeriale, la presunta carenza di giurisdizione della Magistratura del lavoro, nel senso che i precari avrebbero dovuto impugnare, dinanzi al giudice amministrativo, la regolamentazione delle modalità di assegnazione e di utilizzo della carta elettronica per l’aggiornamento professionale.

Sul punto, al di là delle numerose sentenze favorevoli già emesse dai Tribunali del lavoro, si contrappone la circostanza per cui,nel caso concreto, i ricorrenti chiedono di “accertare e dichiarare il (proprio) diritto … a percepire l’importo aggiuntivo previsto dall’art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica…), a decorrere dall’A.S. 2015/2016; e per l’effetto “condannare l’Amministrazione resistente ad erogare tale somma”. 

Ebbene, la questione giuridica non attiene alla legittimità dei parametri adottati, ai fini dell’erogazione della somma, né all’utilizzo degli stessi da parte della P.A., ma unicamente alla sussistenza del diritto degli insegnanti precari, che svolgono le identiche mansioni dei colleghi di ruolo, alla corresponsione dell’importo aggiuntivo previsto dall’art. 1, co. 12, della L. 13 luglio 2015 n. 107, ai fini della formazione professionale. 

In tali termini, la posizione giuridica controversa è di diritto soggettivo e rimane attratta alla giurisdizione del Tribunale del lavoro.

Ed ancora, non si ritiene necessario, come sostiene in taluni casi il ministero, sollevare la questione di costituzionalità in merito alla mancata previsione del beneficio anche per i precari, dal momento che è addirittura la Corte di Giustizia UE (sez. VI, 18/05/2022, n. 450)  ad aver sancito come “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di 500 euro all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica…”.

Nemmeno potrà reggere in giudizio l’assunto per cui il beneficio in parola sarebbe stato istituito al fine di compensare “la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo”; se le mansioni svolte dai precari sono qualitativamente identiche, identica deve essere la formazione, non esistendo norme che richiedano, al personale precario, una prestazione professionale diversa da quella prevista per il personale di ruolo.

Infatti, la contrattazione collettiva, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non ha posta alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, essendo comunque interesse del sistema scolastico far sì che tutto il personale docente possa conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale, affinché sia garantita la qualità di insegnamento complessivo fornito agli studenti.

Sarebbe non conforme al canone di buona amministrazione un sistema che, ponendo l’obbligo di aggiornamento a carico di una sola parte del personale docente, continuerebbe nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale, programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Sarebbe altresì paradossale la circostanza per cui la carta docenti, erogata agli insegnanti in part time, ai docenti di ruolo in prova, ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, non spetterebbe ai colleghi precari.

Citandosi, infine, i più recenti accoglimenti, i Tribunali del lavoro di Milano (Giudice Perillo Tullio), di Arezzo (Giudice Rispoli Giorgio) di La Spezia (Giudice Marco Viani), di Vercelli (Giudice Patrizia Baici) e di Cosenza (Giudice Vincenzo Lo Feudo), hanno ribadito il diritto di parte ricorrente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall’art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per i periodi di precariato richiesti in ricorso.

Per accedere alle istruzioni operative del “RICORSO CARTA DOCENTE PER I PRECARI – AL GIUDICE DEL LAVORO” si clicchi di seguito:

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