Questione dalla natura squisitamente interpretativa…

Il recente accoglimento giudiziario della Corte d’Appello di Ancona – del gennaio 2022 – interpreta la volontà del legislatore, volta a riconoscere l’equipollenza dei 24 CFU all’abilitazione conseguita ai sensi delle leggi previgenti.

A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola

La particolarità della questione trattata, dalla natura squisitamente interpretativa, impone, a codesti legali, un breve excursus sulla normativa di riferimento.

L’art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria), emanato in attuazione della legge delega n.107/2015, recita al primo comma:

  1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di insegnamento oppure il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato) coerente con le classi di insegnamento vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo – psico – pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Il successivo comma 4 bis precisa: I soggetti in possesso di abilitazione, per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA…

E ancora, il comma 4 ter aggiunge: Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. 

Ebbene, attraverso le argomentazioni della recentissima sentenza emessa, nel gennaio 2022, dalla Corte d’Appello di Ancona, Sezione Lavoro (Presidente dott.ssa Annalisa Gianfelice), è possibile dedurre quanto segue:

Le chiare disposizioni di legge ora menzionate non lasciano seri dubbi sull’assoluta equivalenza del possesso dell’abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, ai fini della partecipazione ai concorsi; del resto, in questa sede, è controversa soltanto la possibilità di operare la trasposizione, di tale pacifica equipollenza dei titoli di ammissione ai concorsi, in seno alla disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza…

La ratio dei commi 4 bis e 4 ter (Decreto legislativo del 13/04/2017 N. 59) risiede nell’esigenza di ampliare il novero dei soggetti da considerare in possesso di titolo abilitante…rispetto alla formulazione originaria del D.Lvo 59/2017, fra i requisiti di accesso al concorso torna ad essere contemplata l’abilitazione, senza alcuna priorità, proprio perché c’è equivalenza rispetto al possesso congiunto della laurea magistrale e dei 24 cfu, come rivela la congiunzione “oppure” (Costituisce titolo di accesso al concorso, relativamente ai posti di docente, il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di insegnamento oppure il possesso di laurea+24 cfu…), la quale evoca il concetto della scelta alternativa…Ergo, alla stregua di quanto detto innanzi – tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal d.lgs.n. 59/2017 – è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e dei 24 CFU senz’altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all’inserimento degli interessati nelle graduatorie degli abilitati. 

In virtù delle pronunce difformi registrate, sul tema, fra i giudici di merito, costantemente monitorate per la “VERTENZA RELATIVA AL VALORE ABILITANTE DI LAUREA/DIPLOMA + 24 CFU/CFA”, le tipologie di ricorso (individuale/semicollettivo) – anche a tutela di quanti si siano imbattuti in esiti “provvisoriamente negativi” – saranno concordate “caso per caso”, previa analisi dei titoli/servizi posseduti e cercando di esaltare gli “elementi curriculari”. 

Si ricorda, infine, come “anche i docenti a tempo indeterminato, in possesso di laurea e 24 crediti formativi funzionali all’insegnamento nella scuola secondaria”, possano valutare, con lo studio legale Esposito Santonicola, l’avvio del RICORSO GIUDICE DEL LAVORO “ABILITAZIONE LAUREA/DIPLOMA + 24 C.F.U./C.F.A. X PASSAGGIO DI RUOLO”. 

In tale ottica, si consiglia di inoltrare messaggio WhatsApp  o vocale (no telefonate), al  366 18 28 489, per ricevere, direttamente dal legale, risposta vocale personalizzata.

Quanto al numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale EspositoSantonicola,  lo stesso osserva le seguenti fasce orarie: Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì; Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.