COMPARTO AFAM-ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 2020”. 

NUOVA SENTENZA FAVOREVOLE, EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO DI PADOVA.

ACCERTATO IL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA AFAM “VECCHIO ORDINAMENTO”. NUOVAMENTE SANCITO IL DIRITTO ALL’INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO.

Per il giudicante, il diploma AFAM, congiunto al titolo accademico della scuola secondaria superiore ed equipollente al diploma di secondo livello, ha valenza abilitante. 

Gentili A.F.A.M.

Con ricorso ordinario, innanzi alla Magistratura del lavoro di Padova, un docente, diplomato AFAM, domandava al Giudice designato, dott. Maurizio Pascali:

  • Di riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma accademico A.F.A.M.;
  • Di ordinare, all’Amministrazione resistente, l’immediato inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie d’istituto, per tutti gli insegnamenti musicali interessati.

La causa è stata decisa con sentenza, resa nota dopo l’udienza del 23.01.2020.

Per il Tribunale veneto, il ricorso merita di essere accolto (si riportano gli estratti della pronuncia, ritenuti essenziali):

È, dunque, la legge, fonte primaria, a stabilire un principio di parificazione tra diplomi rilasciati secondo l’ordinamento previgente, congiunti ad un diploma di scuola secondaria superiore e diplomi accademici di secondo livello. E l’equipollenza deve valere anche quanto all’idoneità all’insegnamento, posto che il D.M. 374/17 qualifica titolo idoneo di accesso alla seconda fascia il diploma di secondo livello…la fonte secondaria……………non può negare, in via generale, l’efficacia abilitante all’insegnamento dei diplomi rilasciati secondo l’ordinamento previgente”.

P.Q.M. il Giudice, accertato il valore abilitante del Diploma Afam vecchio ordinamento, ha dichiarato il diritto all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

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