Giustizia per il Collaboratore Scolastico: il Giudice del Lavoro di Benevento riconosce il diritto alla supplenza per il servizio militare non svolto in costanza di nomina e dispone il risarcimento dei danni!

A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Una recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Benevento ha chiarito un caso di errata attribuzione del punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024.

Il caso giudiziario

Il collaboratore scolastico aveva richiesto il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per il servizio militare di leva prestato “non in costanza di nomina”, inspiegabilmente non riconosciuto.

Nonostante una precedente sentenza favorevole del Consiglio di Stato (n. 1720/2022) che ordinava la rettifica del punteggio, l’Istituto Capofila di Benevento aveva assegnato un punteggio errato, 10,13 invece del corretto 16,13, precludendo al ricorrente la possibilità di ottenere incarichi di supplenza “per il periodo compreso tra il 22 ottobre 2021 e l’8 giugno 2022”. Nel frattempo, i contratti venivano stipulati da aspiranti con punteggi inferiori.

Le ragioni della decisione

Il Tribunale Ordinario di Benevento, nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio, ha accolto le ragioni del ricorrente, evidenziando che:

  1. Violazione del principio meritocratico

L’omesso riconoscimento del punteggio aggiuntivo, per il servizio militare, ha impedito di ottenere supplenze legittimamente spettanti nell’anno scolastico 2021/2022.

Grazie a un’istanza di accesso agli atti rivolta a 30 istituti scolastici, il ricorrente ha dimostrato che gli incarichi erano stati conferiti a candidati con punteggi inferiori al suo.

  1. Danno economico e professionale

L’errore dell’Amministrazione scolastica ha causato un danno patrimoniale (mancato guadagno per le supplenze non ottenute) e un danno professionale (compromissione della possibilità di svolgere il lavoro per il quale il ricorrente si era candidato).

In giudizio è inoltre emerso che l’Amministrazione scolastica, pur essendo stata informata il 22 ottobre 2021 della pronuncia del Consiglio di Stato, non ha rettificato tempestivamente il punteggio nelle graduatorie ATA di terza fascia, impedendo così al ricorrente di accedere agli incarichi a tempo determinato, nonostante il punteggio corretto di 16,13 gli attribuisse pieno diritto.

La decisione del Tribunale

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Amministrazione periferica sono stati condannati a:

  • Riconoscere il diritto all’incarico di supplenza e all’attribuzione del relativo punteggio giuridico per il periodo dal 22 ottobre 2021 all’8 giugno 2022;
  • Risarcire il danno economico subito dal ricorrente, corrispondente alle retribuzioni che avrebbe percepito se avesse ottenuto gli incarichi di supplenza nello stesso periodo.

Significato della sentenza

La decisione sottolinea l’importanza della corretta applicazione delle sentenze pregresse (nel caso in esame la pronuncia del Consiglio di Stato sul riconoscimento del punteggio pieno per il servizio militare). La sentenza riafferma inoltre il principio meritocratico nello scorrimento delle graduatorie, che deve avvenire in base ai punteggi correttamente attribuiti.

Contatta lo Studio Legale Esposito Santonicola

Se fai parte del personale ATA e hai subito un’errata attribuzione del punteggio che ti ha precluso il diritto alle supplenze, lo Studio Legale Esposito Santonicola è a tua disposizione per informazioni e assistenza.

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