Il Tribunale di Venezia riconosce il diritto del Collaboratore Scolastico alla corretta valutazione dei titoli di servizio, inizialmente esclusi a causa di un errore materiale nella compilazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie.

A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

IL CASO

La controversia ha avuto origine dal mancato riconoscimento del punteggio spettante al Sig. T.F. per i servizi prestati come Collaboratore Scolastico (CS) nel triennio 2021/2024, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia per il successivo triennio 2024/2027 (nella provincia di Venezia).

L’anomalia è stata determinata da un errore materiale nella compilazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie, che ha impedito l’inserimento dei titoli di servizio maturati nel triennio precedente.

CRONOLOGIA DEGLI EVENTI

  1. Inserimento nelle graduatorie 2021/2024: il Sig. T.F. era stato inserito con un punteggio iniziale di 9,85.
  2. Servizi prestati come Collaboratore Scolastico:
    • A.S. 2021/2022: dal 15 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 (15 ore settimanali) e dal 28 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021 (18 ore settimanali).
    • A.S. 2022/2023: dal 14 novembre 2022 al 21 novembre 2022 (36 ore settimanali).
    • A.S. 2023/2024: dal 7 settembre 2023 al 4 maggio 2024 (36 ore settimanali).
      Tali incarichi avrebbero determinato un punteggio totale di 16,85.
  3. Presentazione della domanda di aggiornamento (12 giugno 2024): nella richiesta di aggiornamento per il triennio 2024/2027, il Sig. T.F. ha incluso i titoli di servizio maturati. Tuttavia, a causa dell’errore sopra menzionato, tali servizi non sono stati correttamente dichiarati.
  4. Pubblicazione delle graduatorie definitive (3 settembre 2024): al Sig. T.F. è stato attribuito esclusivamente il punteggio pregresso (9,85), senza considerare i servizi aggiuntivi.
  5. Diffida alla scuola capofila: nonostante la richiesta di rettifica dei titoli presentata dal ricorrente, l’Istituzione scolastica ha respinto la domanda, sostenendo che le graduatorie definitive non fossero più modificabili, suggerendo di rivolgersi all’Ufficio Scolastico Regionale.

LA POSIZIONE DEGLI AVVOCATI ESPOSITO E SANTONICOLA

Gli Avvocati Esposito e Santonicola hanno basato la difesa su una rigorosa applicazione dei principi giuridici relativi al soccorso istruttorio, alla tutela dell’affidamento legittimo e alla prevalenza della sostanza sulla forma.

Nello specifico, hanno sostenuto che:

  • Violazione del principio di soccorso istruttorio: l’art. 6, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990 obbliga la Pubblica Amministrazione a collaborare con i cittadini per correggere errori materiali o formali. Nel caso in questione, l’errore era facilmente individuabile, poiché i servizi erano già noti e documentati nei contratti stipulati nel triennio precedente.
  • Principi di buona fede e correttezza amministrativa: l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire la rettifica dell’errore, trattandosi di una mera svista e non di una carenza sostanziale.
  • Dati già esistenti: i titoli di servizio degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 risultavano regolarmente registrati nei sistemi informatici dell’Amministrazione.
  • Assenza di lesione della parità tra candidati: la correzione non avrebbe comportato un’aggiunta postuma di requisiti, ma solo il ripristino della corretta valutazione.

Infine, è stato sottolineato il grave danno subito dal ricorrente, il quale, con un punteggio inferiore (9,85 anziché 16,85), avrebbe avuto minori possibilità di ottenere incarichi lavorativi come Collaboratore Scolastico.

La decisione del Tribunale

Con provvedimento urgente e immediatamente esecutivo, il Tribunale del Lavoro di Venezia, nella persona della Dott.ssa Maria Chiara Rossi, ha accolto il ricorso, dichiarando che:

  • L’errore nella domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA per il triennio 2024/2027 costituiva una svista non imputabile a negligenza sostanziale.
  • L’Amministrazione scolastica aveva violato il principio di soccorso istruttorio.

Pertanto, è stato ordinato al Ministero dell’Istruzione di attribuire al ricorrente il punteggio corretto di 16,85 nelle graduatorie ATA terza fascia della provincia di Venezia, per il profilo di Collaboratore Scolastico.

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  • Oggetto: “Problematica PUNTEGGIO”

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