Accoglimento Giudiziario, Tribunale di Napoli Nord: la valorizzazione del servizio presso scuole paritarie non può dipendere dalla prova del versamento dei contributi previdenziali da parte della scuola.
Studio Legale Esposito Santonicola
Antefatto:
- Nell’aprile 2021, l’interessata presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024, per il profilo di Collaboratore Scolastico nella provincia di Napoli.
- Nella domanda indicava il servizio prestato come Collaboratore Scolastico presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria … di San Nicola La Strada, dal 01.09.2013 al 31.08.2018.
- Inizialmente, la ricorrente veniva inserita in graduatoria con un punteggio di 27,80.
- Successivamente, veniva individuata come destinataria di due contratti di lavoro a tempo determinato presso due istituti scolastici.
- Nel novembre 2021, l’Istituto Comprensivo … di Casoria emetteva un provvedimento che rettificava il punteggio, azzerando la valutazione del servizio prestato presso la scuola paritaria.
- Di conseguenza, il secondo contratto di lavoro veniva risolto a partire dal novembre 2021.
Il Ricorso.
La dipendente, rappresentata dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, presentava ricorso al Tribunale di Napoli Nord, contestando l’erronea valutazione del suo punteggio e chiedendo:
- L’annullamento del decreto di rettifica del punteggio;
- Il riconoscimento del servizio svolto presso la scuola paritaria;
- La rettifica della graduatoria;
- Il risarcimento del danno da mancato guadagno.
Gli aspetti giuridici del caso
Uno degli aspetti centrali della vicenda riguarda la legittimità della decurtazione del punteggio dovuta all’assenza di contributi previdenziali versati dall’istituto scolastico paritario.
La questione solleva interrogativi sulla responsabilità del lavoratore nel garantire che il datore di lavoro, in questo caso l’istituto scolastico paritario, abbia adempiuto correttamente agli obblighi contributivi.
L’interpretazione giurisprudenziale prevalente, sostenuta anche da numerose sentenze di merito e amministrative, evidenzia come il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte dell’istituto scolastico non possa essere attribuito al lavoratore, il quale non ha alcun potere di controllo o coercizione nei confronti del datore di lavoro.
Di conseguenza, la mancata valutazione del servizio prestato a causa di tale omissione si configura come una misura sanzionatoria indiretta nei confronti del lavoratore, nonostante l’onere di versamento dei contributi previdenziali gravi esclusivamente sull’istituto.
La Decisione del Tribunale.
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile, in quanto la ricorrente lamentava un’impropria valutazione del punteggio nella graduatoria di istituto di terza fascia del personale ATA. Il Tribunale ha aderito all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito e amministrativa, prodotto dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, secondo cui la valorizzazione del servizio presso scuole paritarie non può dipendere dalla prova del versamento dei contributi previdenziali da parte della scuola. Infatti, come sostenuto dai legali:
- Il lavoratore non ha alcun potere sostitutivo rispetto al versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
- Lo stesso ha dimostrato documentalmente l’esperienza lavorativa attraverso estratti contributivi, contratti di lavoro e certificati di servizio;
- Disconoscere il servizio a causa del mancato versamento dei contributi costituirebbe un’illegittima forzatura e una sanzione indiretta al lavoratore per un’inadempienza non sua;
- L’esperienza lavorativa maturata presso scuole paritarie deve essere valutata in base alla sua effettività e non può essere messa in discussione da eventuali inadempienze contributive dell’istituto scolastico;
- Il Consiglio di Stato ha già stabilito che è illegittimo condizionare l’attribuzione di un punteggio al versamento dei contributi.
Sulla pretesa risarcitoria di parte ricorrente
Il Giudice ha accolto la domanda risarcitoria, condannando l’amministrazione al pagamento delle spettanze maturate dalla risoluzione del contratto (11.11.2021) fino alla sua naturale scadenza (30.12.2021). Il danno subito dalla ricorrente, a seguito della risoluzione, comprende:
a) Perdita del posto di lavoro;
b) Perdita di opportunità per la stipula di altri contratti di lavoro;
c) Compromissione della professionalità.
Le parole del Giudicante, dott.ssa Raffaela Sorrentino.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- Accerta l’illegittimità del provvedimento prot. … del … novembre 2021, emesso dal Dirigente Scolastico dell’I.C. Istituto Comprensivo … di Casoria, nella parte in cui ha decurtato il punteggio complessivamente assegnato al ricorrente, non riconoscendo lo specifico punteggio relativo ai servizi resi presso l’Istituto Scolastico Paritario … dal 01 settembre 2013 al 31 agosto 2018 e, segnatamente, il punteggio di 12,80 per il profilo di collaboratore scolastico, già in origine assegnato in sede di domanda d’inserimento;
- Per l’effetto, condanna l’amministrazione a collocare il ricorrente nella corretta posizione nella graduatoria di istituto, riconoscendo il punteggio sopra menzionato;
- Condanna l’amministrazione convenuta al pagamento della somma di euro 1.950,00, per le ragioni di cui in motivazione (risarcimento per il danno da mancato guadagno).
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