Il Tribunale del Lavoro di Napoli ha accolto la tesi difensiva degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, riconoscendo che la sentenza n. 8502/2017, passata in giudicato — che aveva accertato il possesso di un titolo abilitante da parte del ricorrente, valido per l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto — coprisse anche il suo diritto a partecipare al concorso riservato. Ciò in virtù del principio del giudicato implicito, che estende gli effetti della sentenza anche agli aspetti non espressamente trattati, ma logicamente necessari.

La sentenza del Tribunale di Napoli di fine settembre 2024, pronunciata dalla dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, ha sancito il diritto del docente AFAM, titolare di un diploma abilitante in Clarinetto, a essere inserito “a pieno titolo” nelle graduatorie di merito del concorso 2018.

Il punto centrale della decisione è il riconoscimento del valore abilitante del diploma musicale del ricorrente, già sancito dalla sentenza n. 8502/2017, che non poteva essere ignorato o interpretato in modo riduttivo “ai fini della partecipazione concorsuale”. Tale decisione, ormai inoppugnabile, si basa sul principio del ne bis in idem, secondo cui una sentenza passata in giudicato non può essere rimessa in discussione. Di conseguenza, nessuna resistenza amministrativa poteva ostacolare la valenza abilitante del titolo accademico.

Il Tribunale di Napoli, rigettando le eccezioni sollevate dall’amministrazione, ha stabilito che il clarinettista vanta pieno diritto a essere inserito nelle graduatorie del concorso per l’insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado. Il giudicato copre non solo quanto già dedotto, ma anche ciò che è deducibile, ovvero tutte quelle questioni logiche e giuridiche che, sebbene non sollevate direttamente, risultano intrinsecamente connesse al caso.

Argomentazioni specifiche:

La prima obiezione sollevata dall’amministrazione riguardava il difetto di giurisdizione del Giudice del lavoro, sostenendo che la questione dovesse essere trattata dal giudice amministrativo. Tuttavia, il Tribunale di Napoli ha chiarito che la domanda del ricorrente non mirava all’annullamento di una graduatoria o di un atto amministrativo generale, ma a far valere un diritto soggettivo: il reinserimento nella G.M. di cui al D.D.G. 85/2018, in virtù della sentenza passata in giudicato sul valore abilitante del titolo AFAM.

Questo passaggio è risolutivo, poiché il diritto di partecipare al concorso, fondato su una precedente sentenza, si configura come un diritto perfetto, e non come un mero interesse legittimo da far valere davanti al Giudice amministrativo. Una distinzione che traccia il confine tra ciò che è opinabile e ciò che è sancito dalla prevalente giurisprudenza.

In merito al valore del diploma musicale del ricorrente, già dichiarato abilitante all’insegnamento con la sentenza n. 8502/2017, la portata di tale decisione aveva generato nel ricorrente il legittimo affidamento di poter partecipare al concorso bandito con D.D.G. 85/2018, riservato ai docenti abilitati. Non appariva logico che l’amministrazione, ignorando il giudicato, continuasse a sostenere che il titolo non fosse abilitante, escludendo così il prof… dalle G.M. concorsuali.

L’amministrazione, nel tentativo di sostenere la propria posizione, aveva citato l’art. 4, comma 1 della legge n. 508/1999 e la legge n. 228/2012, cercando di distinguere tra titolo di studio e titolo abilitante. Sosteneva, infatti, che il diploma del ricorrente fosse valido solo ai fini dell’accesso all’insegnamento, ma non conferisse l’abilitazione necessaria per partecipare al concorso.

Su questo punto, il Magistrato procedente è intervenuto con fermezza: tale distinzione non può essere applicata al caso specifico del ricorrente, poiché il suo diploma musicale era già stato riconosciuto come abilitante con una sentenza passata in giudicato. La decisione del 2017 aveva sancito esplicitamente il diritto del ricorrente a essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto (triennio 2017/20), basandosi sul presupposto implicito del riconoscimento del titolo AFAM V.O., congiunto alla maturità, come abilitante. Tale valutazione ora copre ogni possibile dubbio riguardo la legittima partecipazione al concorso per abilitati.

In sintesi, questa sentenza ribadisce la forza del giudicato. Di conseguenza, i docenti in possesso di diplomi AFAM, esclusi dai concorsi per titoli ritenuti non abilitanti “nonostante abbiano ottenuto sentenze favorevoli sul loro valore abilitante” potranno continuare a ricorrere contro l’inerzia o la resistenza dell’amministrazione nell’applicazione del giudicato.

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