Gentile Avvocato, sono un neolaureato che ha acquisito, nel percorso di studio, i famosi 24 C.F.U., in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Sarei interessato al ricorso proposto dallo studio, denominato LAUREA/DIPLOMA+24 C.F.U.=ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO,  per due motivi:

  • In primo luogo, condivido la linea interpretativa secondo la quale il possesso di un titolo accademico, unito al superamento degli esami che attribuiscono crediti formativi, in specifici settori disciplinari, consacra la maturazione di un percorso abilitante all’insegnamento;
  • In secondo luogo e da un punto di vista pratico, ritengo la via giudiziaria quale unica risposta possibile alla mancanza di percorsi abilitanti che, seppure previsti in futuro, non sarebbero aperti, a mio parere, alle nuove generazioni con poco precariato alle spalle. Quanto al “futuro concorso abilitante” lo stesso, secondo le notizie apprese dalla stampa, impone più fasi selettive: solo superandole è possibile conseguire l’abilitazione all’insegnamento, ragion per cui, il citato ricorso, rappresenta una valida cautela.

A questo punto le domando: perché si propone il ricorso al Giudice del lavoro e non al Tar? Per evitare i calderoni giudiziari?

Studio Santonicola and partners.

Gentile lettore,

Partiamo dalla linea interpretativa del “ricorso laurea più 24 CFU per abilitazione all’insegnamento”, come argomentata dal tribunale di Roma, sezione lavoro, sentenza 22 marzo 2019:

Si riportano gli estratti, considerati essenziali, della sentenza, affinché possa conoscere, ancor meglio, il pensiero del giudicante: “La comparazione legislativamente operata è la seguente: il titolo di accesso ai….concorsi è l’abilitazione e l’abilitazione è stata, fino ad ora, definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS; a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso, il conseguimento dell’abilitazione, nel significato sopra inteso; infatti il legislatore delegato, nel definire nell’alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l . 107/2015 che richiede l’abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine “abilitazione”, ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall’allegato A del DM 616/2017………………….; ergo, il concetto di abilitazione- finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS- è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente”.

Quanto alla scelta “giudice del lavoro”, è la struttura del ricorso ad orientarci verso tale Magistratura, con la precisazione che, pur in presenza dei “ricorsi Tar”, è nostra abitudine predisporre “azioni omogenee”, non possibili calderoni.

In particolare, oggetto della domanda giudiziaria (RICORSO LAUREA O DIPLOMA PIÙ 24 C.F.U) è l’accertamento del diritto all´inserimento nelle graduatorie di istituto “seconda fascia”, in quanto si ritiene il docente abilitato, per il possesso di titolo accademico (laurea o diploma, unitamente ai 24 crediti formativi universitari), senza pretendere alcun annullamento di atti amministrativi, generali o normativi.

In virtù di tanto, competente a decidere è la Magistratura del lavoro, come sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanze 25972 del 16 /12/2016, ord. n. 25840/2016 e n. 21196 de  l 13 settembre 2017).

PER SCARICARE LE ISTRUZIONI OPERATIVE DEL RICORSO SANTONICOLA “LAUREA/DIPLOMA+24 C.F.U.=ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTOSI CLICCHI SOTTO:

https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-laurea-diploma24-c-f-u-abilitazione-allinsegnamento/

Al fine di ricevere ulteriori chiarimenti, si inoltri WhatsApp scritto al numero 3661828489 (non utilizzabile per le telefonate). Risponderà direttamente il legale, con un vocale, in media entro sette giorni dall’invio.