Ricorso “Semicollettivo” per l’Accesso ai Percorsi Formativi INDIRE e Universitari – Abilitati all’estero
Ricorso archiviato
A CHI È RIVOLTO IL RICORSO?
Il ricorso è rivolto ai docenti specializzati sul sostegno all’estero che siano stati esclusi dai “corsi INDIRE” (percorsi formativi di 36 o 48 CFU) istituiti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con INDIRE/Atenei, a causa del requisito temporale previsto dal D.M. 77/2025. In particolare, rientrano tra i potenziali ricorrenti:
- i docenti che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo estero dopo il 1° giugno 2024;
- i docenti che hanno presentato domanda di riconoscimento prima del 1° giugno 2024, ma con meno di 120 giorni trascorsi a tale data (ovvero coloro che hanno inviato l’istanza dal 2 febbraio 2024 in poi, risultando in attesa da meno di quattro mesi al 1° giugno 2024).
Tali insegnanti, pur avendo conseguito all’estero la medesima specializzazione sul sostegno, sono stati esclusi dall’accesso ai percorsi formativi abilitanti per il solo fatto di non aver presentato (o non aver atteso) l’istanza di riconoscimento entro il termine fissato dal D.M. 77/2025. Il ricorso mira a rimuovere questa preclusione temporale ritenuta ingiusta, ottenendo per gli interessati l’accesso ai corsi con riserva.
DI SEGUITO SI RIPORTANO IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, I MOTIVI DI LEGITTIMITÀ SU CUI SI FONDA L’AZIONE E LE MODALITÀ OPERATIVE PER L’ADESIONE AL RICORSO.
-Decreto Ministeriale n. 77/2025: Ha disciplinato i percorsi formativi c.d. “INDIRE” destinati ai docenti con specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, dettando specifici requisiti di accesso. In base all’art. 4 del D.M. 77/2025, possono partecipare ai corsi i docenti in possesso di titolo estero sul sostegno di durata almeno 1500 ore/60 CFU, che abbiano presentato domanda di riconoscimento del titolo prima del 1° giugno 2024 e, a tale data, siano già decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento (120 giorni), ovvero abbiano un ricorso pendente avverso il silenzio dell’amministrazione. Tale decreto interministeriale (MIM e MUR) del 24 aprile 2025 ha fornito le indicazioni operative per l’avvio dei percorsi formativi in collaborazione con INDIRE e Università.
-Decreto-Legge n. 71/2024 (art. 7): Decreto-legge recante misure urgenti in materia di istruzione, convertito con modificazioni dalla L. n. 107/2024. L’art. 7 del D.L. 71/2024 ha previsto, in via straordinaria, l’attivazione di percorsi formativi abilitanti sul sostegno (da 36 e 48 CFU) destinati ai docenti specializzati all’estero, al fine di favorire il riconoscimento dei titoli esteri e fronteggiare la carenza di insegnanti specializzati sul sostegno nelle scuole italiane.
FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO
Il ricorso amministrativo si fonda su plurimi motivi di legittimità avverso il D.M. 77/2025, il Decreto Legge e gli atti applicativi, evidenziando come il criterio temporale imposto per l’accesso ai corsi sia viziato da disparità di trattamento e irragionevolezza.
In particolare, si osserva che:
- Il D.M. 77/2025, nell’imporre la presentazione dell’istanza di riconoscimento entro una certa data (01/06/2024) con un’attesa minima di 120 giorni, ha creato una differenziazione tra categorie di docenti che si trovano in situazioni sostanzialmente identiche. Due insegnanti che abbiano conseguito lo stesso titolo di specializzazione all’estero e possiedano le medesime competenze possono trovarsi in condizioni opposte: ammesso ai corsi uno, escluso l’altro, unicamente in base al fatto di aver presentato l’istanza di riconoscimento qualche settimana prima o dopo il termine fissato. Questa disparità non è sorretta da alcuna ragione oggettiva e rilevante legata alla qualificazione professionale o all’effettiva idoneità all’insegnamento: si tratta pertanto di una disparità ingiustificata, in violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Si sottolinea come situazioni sostanzialmente identiche vengano trattate in modo diverso senza valido motivo (come evidenziato anche nei commenti giuridici al provvedimento).
- Irragionevolezza del criterio temporale: Il requisito cronologico introdotto dal D.M. 77/2025 è ritenuto arbitrario e illogico. La finalità dichiarata dal legislatore (D.L. 71/2024) era di integrare nel sistema scolastico italiano un ampio numero di docenti specializzati all’estero, colmando la carenza di insegnanti di sostegno. Porre un limite temporale così stringente (domanda antecedente di almeno 4 mesi) contraddice tale finalità, escludendo “incredibilmente” molti docenti pienamente qualificati. Si tratta di un filtro temporale che non incide sulla qualità della formazione posseduta, né sul buon andamento del corso (i percorsi non sono a numero chiuso né contingentati). La scelta di escludere chi ha presentato domanda dopo una certa data appare dunque priva di logica e proporzionalità, configurando un eccesso di potere per irragionevolezza: la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto ammettere tutti i docenti in possesso del titolo estero, eventualmente prevedendo per ciascuno le necessarie misure compensative, anziché operare un taglio basato sul tempo trascorso dall’istanza. In sede di ricorso si eccepirà l’illogicità di tale criterio, anche in riferimento ai principi di cui all’art. 97 Cost. (imparzialità e buon andamento), poiché un’amministrazione diligente avrebbe potuto gestire le ammissioni in modo non discriminatorio e più aderente alla reale situazione dei docenti.
In sintesi, il ricorso metterà in evidenza come la “data del 1° giugno 2024” e la soglia dei 120 giorni costituiscano un criterio discriminatorio e privo di valida giustificazione. La domanda giudiziale prospetterà violazioni di legge (contrastando il D.M. 77/2025 con il D.Lgs. 206/2007 e con la Direttiva 36/2005/CE), eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, nonché violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
Si chiederà al giudice amministrativo di sospendere l’efficacia delle disposizioni impugnate nella parte in cui escludono i ricorrenti, e in via definitiva di annullarle, così da riequilibrare la situazione, consentendo a tutti i docenti in possesso di titolo estero sul sostegno di accedere ai percorsi formativi abilitanti alle medesime condizioni.
Lo scopo ultimo dell’azione è di ottenere un provvedimento giudiziale che consenta ai ricorrenti di partecipare ai percorsi formativi INDIRE/universitari per il sostegno, nonostante l’esclusione iniziale dovuta al mancato rispetto del requisito temporale.
DOVE SARÀ PRESENTATO IL RICORSO?
Il ricorso sarà presentato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RICORSO DA PREDISPORRE E INVIARE ALLO STUDIO LEGALE:
1) Procura alle liti – delega al patrocinio legale in favore degli Avv. Aldo Esposito e Ciro Santonicola, da sottoscrivere in originale (firma autografa);
2) Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (Privacy – GDPR) – informativa e consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – autodichiarazione (ai sensi degli artt. 46–47 D.P.R. 445/2000) relativa alla posizione individuale del ricorrente, in cui attestare sotto la propria responsabilità: il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno all’estero (con indicazione di ateneo estero, durata e anno di conseguimento), gli estremi della domanda di riconoscimento presentata in Italia (protocollo, data di invio) e lo stato della stessa (es.: “domanda presentata in data X, attualmente pendente senza risposta” oppure “domanda presentata in data Y, respinta con provvedimento del …”). Nella dichiarazione il docente espliciterà di essere stato escluso per il mancato rispetto del termine del 1° giugno 2024 (o per il mancato decorso dei 120 giorni), e dichiarerà di voler aderire al ricorso innanzi al TAR Lazio per ottenere l’ammissione al corso. (Il modello di dichiarazione è fornito dallo Studio: il docente dovrà solo inserire i propri dati e le informazioni richieste e firmare);
4) Richiesta di ammissione al corso: è richiesto ad ogni docente aderente di inviare una PEC (Posta Elettronica Certificata) agli enti competenti, per formalizzare la richiesta di ammissione al percorso formativo nonostante l’esclusione. Lo Studio fornisce un fac-simile di testo per tale PEC, già redatto in forma di diffida e richiesta di ammissione.
5) Bonifico effettuato –pagamento della quota di adesione al ricorso (Euro 500,00). Ciascun aderente dovrà effettuare un bonifico dell’importo fisso di € 500,00 alle coordinate indicate (intestato allo Studio Legale, causale “Ricorso INDIRE sostegno – Nome Cognome”), e allegare copia della ricevuta di avvenuto bonifico;
6) Copia del documento d’identità e del codice fiscale – un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o passaporto) e il tesserino codice fiscale (o tessera sanitaria) del ricorrente, scansionati fronte/retro;
Una volta compilati i documenti e effettuato il bonifico, il docente dovrà inviare copia di tutta la documentazione via email allo Studio Legale Esposito Santonicola. In particolare:
- Email: indirizzare a segreteriasantonicola@scuolalex.com
- Oggetto dell’email: “Adesione Ricorso INDIRE Sostegno – [Nome Cognome]”
- Allegati: inserire in allegato tutti i PDF dei documenti elencati. Se possibile, allegarli separatamente.
- Corpo del messaggio: specificare i dati del ricorrente (nome, cognome, data di nascita) e un recapito telefonico. È utile indicare: “In allegato si trasmettono i documenti per l’adesione al ricorso INDIRE sostegno (D.M.77/2025) del sottoscritto Nome Cognome, nato a … il …, cell. …, email ….
Successivamente, la documentazione – non spillata e nemmeno fotocopiata fronte/retro – sarà spedita in un plico sigillato, mediante raccomandata postale (con ricevuta di ritorno), all’indirizzo: Avvocati Ciro Santonicola e Aldo Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA). NB: Sulla parte esterna del plico, sarà utile annotare “Adesione Ricorso INDIRE Sostegno”.
Costi dell’Iniziativa Legale
Per aderire al ricorso semicollettivo, è previsto un contributo spese legali di € 500,00 per ciascun ricorrente.
Modalità di pagamento:
- Beneficiario: AVV. ALDO ESPOSITO
- IBAN: IT90D0200822102000401344727
- Causale: “RICORSO INDIRE – NOME COGNOME C.F.”
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario.
Nella causale del bonifico, indicare il nominativo del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).
Caratteristiche del Ricorso Semicollettivo
Il ricorso semicollettivo rappresenta una forma di tutela giurisdizionale che consente a un gruppo ristretto di ricorrenti, accomunati da analoghe posizioni giuridiche, di agire congiuntamente contro provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi dei propri diritti. Questa modalità si distingue dal ricorso collettivo tradizionale per una maggiore flessibilità e personalizzazione delle istanze, pur mantenendo l’efficienza procedurale derivante dall’azione congiunta. Condividendo le spese legali tra i ricorrenti, si punta ad ottenere un equilibrio tra la personalizzazione del ricorso e la sostenibilità economica dell’azione legale.
Precisazioni:
- Per ulteriori informazioni, e per ricevere una risposta vocale diretta dal legale, è possibile inviare un messaggio scritto o un audio via WhatsApp al numero 3661828489 (no telefonate).
- Lo studio declina ogni responsabilità per l’eventuale mancato inserimento nel ricorso, qualora la documentazione non giunga via email o a mezzo plico cartaceo, o nel caso in cui non vengano rispettate le procedure indicate nella presente informativa. Si riserva il diritto di accettare i vostri mandati.
- Ulteriori istruzioni o strategie processuali saranno comunicate dal legale via e-mail.
Si ricorda, infine, che per le telefonate al numero fisso dello Studio Legale Esposito Santonicola, 08119189944, siamo disponibili nei seguenti orari:
- Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì.
- Dalle 10:00 alle 12:30, ogni martedì e giovedì.
Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.