SI RINNOVANO GLI ACCOGLIMENTI GIUDIZIARI, DA ULTIMO PRESSO I TRIBUNALI DEL LAVORO DI PALMI, MILANO, COSENZA, FONDATI, ESSENZIALMENTE, SULLA NORMATIVA EUROPEA…

PER ADERIRE SUBITO AL RICORSO CARTA DOCENTE PER I PRECARI E’ DISPONIBILE IL PRESENTE LINK: https://scuolalex.it/ricorso-carta-docente-per-i-precari-al-giudice-del-lavoro/

A CURA DEI LEGALI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA 

Come noto la Corte di Giustizia Europea e il Consiglio di Stato (con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022), intervenendo sulla materia inerente la fruibilità della carta docenti da parte del personale precario, hanno affermato l’irragionevolezza della differenza di trattamento tra personale precario e di ruolo, che collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione “sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A”.

Argomentazioni ribadite, questa volta, dal Tribunale di Palmi (Sez. Lavoro, Giudice dott. Carlo Gabutti), di Milano (dott.ssa Eleonora Palmisani) e di Cosenza (dott. Vincenzo Lo Feudo).

Scrivono i giudicanti: “tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l’obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali”.

Ed ancora, precisa il Magistrato cosentino che “…Il diverso trattamento … non potrebbe essere giustificato neppure dall’obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato, poiché tale indennità viene erogata anche ai docenti in prova, che conseguono la stabilità solo dopo il superamento di un periodo di prova”, aggiungendo che “ammettere come la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della Direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.

P.Q.M. Definitivamente pronunciando, “accertano il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di interesse, per l’effetto, condannano il Ministero dell’Istruzione alla relativa corresponsione per ciascun anno”.

Per accedere all’audio esplicativo (tratto dal canale youtube scuolalex) dal titolo “Carta docenti, la confutabile difesa del Ministero” si clicchi sotto:

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