Reinserimento nelle graduatorie ATA per un’assistente amministrativa: annullato l’illegittimo depennamento per presunta dichiarazione mendace – Accoglimento Giudiziario

Le argomentazioni legali decisive sono state quelle che hanno evidenziato l’illegittimità dell’esclusione totale della ricorrente dalle graduatorie, a causa di presunte dichiarazioni mendaci relative a titoli non essenziali.

È stato sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a rettificare il punteggio, anziché procedere con l’esclusione.

A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Il Tribunale del Lavoro di Asti, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Antoci, con sentenza emessa nell’ottobre 2024, ha annullato i decreti di esclusione della ricorrente dalle graduatorie ATA e dalla graduatoria permanente per il profilo di Assistente Amministrativo.

La vicenda legale trae origine dall’impugnazione del decreto di depennamento dalle graduatorie di terza fascia ATA per il triennio 2018/2021 e dalla conseguente revoca del ruolo disposta dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) Piemonte – ATP di Alessandria/Asti.

Il provvedimento contestato si basava su una presunta dichiarazione mendace relativa ai servizi prestati dalla Sig.ra … presso l’Istituto Paritario … di Nocera Inferiore.

Gli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno dimostrato, in sede giudiziaria, l’illegittimità di tali provvedimenti, evidenziando che il servizio maturato dalla ricorrente, nell’anno scolastico 2017/2018, doveva essere considerato valido sia dal punto di vista giuridico che economico.

Ecco le argomentazioni vincenti:

  • Validità del servizio statale nell’A.S. 2017/2018. Il Giudice ha riconosciuto che il servizio prestato dalla ricorrente nell’anno scolastico 2017/2018 è valido sia giuridicamente che economicamente, poiché svolto in base alle graduatorie del triennio 2014/2017, nelle quali la ricorrente era regolarmente inserita senza alcuna dichiarazione mendace. Pertanto, l’amministrazione non poteva dichiarare invalido tale periodo di servizio.
  • Illegittimità dell’esclusione dalle graduatorie. Il Giudice ha stabilito che l’amministrazione ha agito illegittimamente escludendo la ricorrente dalle graduatorie di terza fascia ATA (triennio 2018/2021) e dalla graduatoria permanente ATA per l’A.S. 2018/2019. Secondo il Tribunale, la dichiarazione mendace relativa ai servizi prestati presso l’Istituto Paritario … non riguardava un requisito essenziale per l’accesso alle graduatorie, ma costituiva solo un titolo valutabile ai fini del punteggio. Di conseguenza, l’amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a rettificare il punteggio, sottraendo i punti relativi ai servizi non effettivamente svolti, anziché escludere totalmente la ricorrente dalle graduatorie.
  • Non applicabilità della decadenza ex art. 75 DPR 445/2000. Il Giudice ha ritenuto che la decadenza prevista dall’art. 75 del DPR 445/2000 si applichi solo quando la dichiarazione mendace riguardi un requisito essenziale per il conseguimento del beneficio, ovvero per l’accesso al pubblico impiego. Nel caso della ricorrente, la dichiarazione falsa non riguardava un requisito di ammissione, ma solo un titolo che incrementava il punteggio. Pertanto, non sussisteva una causa di decadenza automatica dal beneficio ottenuto.
  • Diritto al reinserimento con punteggio rettificato. In base alle argomentazioni sopra esposte, il Giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente a essere reinserita nelle graduatorie di terza fascia e nella graduatoria permanente, con il punteggio rettificato, sottraendo i punti relativi ai servizi presso l’Istituto …. (6 punti).

In conclusione, il Tribunale ha riconosciuto l’infondatezza del provvedimento di esclusione, stabilendo che l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto limitarsi a rettificare il punteggio, detraendo i punti relativi ai servizi prestati presso l’Istituto Paritario. Poiché tali servizi non erano rilevanti per l’accesso alle graduatorie, l’esclusione non risultava giustificata.

La sentenza ha dunque dichiarato l’illegittimità dei decreti con cui l’Istituto Comprensivo … e l’USR Piemonte – ATP di Alessandria/Asti avevano disposto il depennamento della ricorrente dalle graduatorie di terza fascia ATA per il triennio 2018/2021 e dalla graduatoria permanente ATA per l’A.S. 2018/2019, profilo di Assistente Amministrativo.

Di conseguenza, l’istante ha diritto a essere reinserita nelle graduatorie con il punteggio corretto, sottraendo i punti relativi ai servizi non riconosciuti, con piena validità giuridica ed economica del servizio svolto nell’anno scolastico 2017/2018.

Per ulteriori informazioni e consulenze legali in merito a questioni legate al “reinserimento nelle graduatorie ATA, alla contestazione di provvedimenti amministrativi o ad eventuali procedimenti di depennamento”, contatta lo Studio Esposito Santonicola inviando un messaggio whatsapp, scritto o audio, al 3661828489.

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