DOCENTI I.T.P. INSERITI NELLA SECONDA FASCIA GRADUATORIE DI ISTITUTO, SULLA BASE DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI (GIUDIZIO PENDENTE), CON CONSEGUENTE STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO.

SUCCESSIVAMENTE LICENZIATI, IN QUANTO ERRONEAMENTE DEPENNATI DALLA SECONDA FASCIA G.I.  E NUOVAMENTE INSERITI IN SECONDA FASCIA.

RICORRONO AL GIUDICE DEL LAVORO PER IL “RECUPERO DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO MATURATA DALLA SECONDA FASCIA G.I.”.

Questo è il quesito pervenuto: Gentile Avvocato Santonicola, nella qualità di insegnante tecnico pratico ritengo che mi sia stata indebitamente sottratta l’anzianità di servizio dalla carriera di docente.

Con ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto al T.A.R. del Lazio, impugnavo il Decreto Ministeriale 374/17 al fine di ottenere l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

La scuola capofila, dopo aver ricevuto una serie di diffide, mi inseriva nella seconda fascia G.I., in applicazione delle disposizioni ministeriali per le quali “la semplice pendenza giudiziaria giustificava una collocazione nella fascia superiore insegnamento” .

A questo punto fruivo della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, in ragione del nuovo posizionamento.

Sennonchè con provvedimento dirigenziale, senza alcun preavviso, venivo improvvisamente depennato dalla seconda fascia G.I., sulla base della discutibile interpretazione, proveniente dall’ufficio Scolastico Regionale di mio riferimento, per la quale “si poteva procedere all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto dei soli diplomati I.T.P. che avessero pendenza giudiziaria al T.A.R. del Lazio e non degli insegnanti con azione intrapresa al cospetto del Presidente della Repubblica” .

In ragione del citato depennamento venivo, di conseguenza, licenziato.

Intanto la pendenza giudiziaria si traduceva in pronuncia cautelare favorevole, con riammissione nella seconda fascia G.I.. Tuttavia, prima ancora che l’ordinanza fosse pubblicata, l’istituzione Scolastica Capofila, resasi conto dell’errore commesso, provvedeva, dopo alcuni mesi, a reinserirmi nelle graduatorie degli abilitati all’insegnamento dove tuttora legittimamente permango.

Stando così le cose, chi mi restituirà il posto di lavoro, le spettanze economiche e, soprattutto, il punteggio perso in ragione del licenziamento?

AVV. CIRO SANTONICOLA.

Gentile docente, al fine di richiedere le spettanze economiche ed il recupero del punteggio maturato all’atto del depennamento dalle graduatorie di II fascia, con conseguente licenziamento, certamente ritenuto illegittimo sulla base di quanto da lei illustrato, potrà ricorrere al Giudice del Lavoro, territorialmente competente, previa analitica visione, da parte del legale, di tutta la documentazione in suo possesso.

Per info, adesioni e richieste di preventivi inoltri WhatsApp al numero 3661828489.