PERSONALE A.T.A. TERZA FASCIA. RECUPERO DEL PUNTEGGIO RETTIFICATO “PER BEN TRE ANNI DI SERVIZIO SVOLTO NELLA SCUOLA PARITARIA”.
RECUPERATO IL SERVIZIO ATA PARITARIO – AI FINI DEL PUNTEGGIO – IN TEMPO UTILE PER IL NUOVO AGGIORNAMENTO – STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA
Nuova sentenza favorevole, maturata dallo Studio legale Esposito Santonicola, sul recupero del punteggio relativo a servizi A.T.A., maturati presso un Istituto scolastico paritario, profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico.
L’assistito risultava già inserito nella III fascia delle graduatorie d’istituto del personale A.T.A. (periodi 2008/11 e triennio 2017/20), per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico.
A seguito della domanda di conferma in graduatoria A.T.A., riferita al triennio 2017/2020, veniva attribuito all’interessato – sulla base dei titoli culturali posseduti e dei servizi svolti – il punteggio di 19,02 (Profilo A.A.), 7,65 (Profilo A.T.) e 10,50 (Profilo C.S.).
A questo punto, il lavoratore veniva individuato, da un Istituto Comprensivo di Grosseto, quale destinatario del contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 07.11.2018 e cessazione al 30.06.2019, per 36 ore settimanali, profilo Assistente Amministrativo.
Ebbene, nel settembre 2019, il Dirigente scolastico preposto rettificava il punteggio del T.V. da punti 19,02 a 9,77 (profilo A.A.), da 7,65 a 6,80 (profilo A.T.), da 10,50 a 7,72 (profilo C.S.).
Il provvedimento dirigenziale era motivato dal mancato versamento dei contributi INPS, per i servizi prestati presso una scuola paritaria, dal luglio 2004 al settembre 2007.
Stando così le cose, l’assistente amministrativo – nella qualità di parte lesa – si vedeva costretto a rivolgersi alla Magistratura del Lavoro di Grosseto, territorialmente competente, per il tramite dello studio legale Esposito Santonicola, documentando, innanzitutto:
- Il conferimento della nomina di assistente amministrativo nella scuola paritaria, a partire dal luglio 2004;
- Con apposita certificazione, lo svolgimento del reiterato servizio come assistente amministrativo dal 2004 al 2007.
Inoltre, citando giurisprudenza favorevole proveniente dal Tribunale di Milano, i legali hanno argomentato come, ai fini della valutazione del punteggio, l’Istituzione scolastica dovesse avvalersi del riscontro dell’effettivo servizio prestato, non potendo imputarsi al lavoratore l’eventuale mancato versamento contributivo, parziale o anomalo.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato il recupero di tutti i punteggi sottratti per i profili professionali interessati, “tra l’altro già convalidati”.
Investito della problematica, il Giudice del lavoro di Grosseto, dott. Giuseppe Grosso, nell’accogliere il ricorso, con recentissima sentenza, post periodo pasquale, ha così stabilito:
- Accerta l’illegittimità del provvedimento…emesso dal Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo… nella parte in cui ha decurtato il punteggio complessivamente assegnato al ricorrente, non riconoscendo lo specifico punteggio relativo ai servizi da questi resi presso l’Istituto scolastico paritario… dal …07.2004 al …09.2007;
- Condanna l’Amministrazione a collocare il ricorrente nella corretta posizione nella graduatoria d’istituto, riconoscendo il punteggio di cui sopra, oltre quello eventualmente medio tempore maturato.
Si riportano estratti, ritenuti essenziali, della pronuncia:
“Ritiene il Tribunale di aderire all’orientamento che appare ormai maggioritario nella giurisprudenza di merito e amministrativa secondo cui la valorizzazione in esame non può dipendere da un comportamento di un terzo rispetto alla cui osservanza il lavoratore peraltro non ha alcun potere sostitutivo o coercitorio. Appare infatti un’illegittima forzatura disconoscere, a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali, il periodo di servizio svolto dal lavoratore quando l’inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito degli istituti scolastici ove era stato prestato servizio…
Ebbene…parte ricorrente ha comprovato documentalmente l’esperienza lavorativa e il dato non è contestato dalla resistente, la quale ha escluso espressamente il mendacio, non ha contestato lo svolgimento della prestazione e anzi in passato ha computato i medesimi periodi lavorativi nel punteggio del ricorrente e si è limitata unicamente a considerare il mancato pagamento dei contributi come pregiudizievole ex se nel calcolo del punteggio, anche se la prestazione nella scuola paritaria sia stata effettivamente resa… Né vi sono circostanze contrarie che possano smentire l’effettività del servizio svolto dal ricorrente (ad esempio il MIUR non ha documentato o anche solo allegato di aver effettuato controlli sulla posizione del ricorrente – con riferimento al periodo in contestazione – presso il Centro per l’Impiego o presso l’amministrazione finanziaria con esito negativo). In definitiva l’omissione contributiva può costituire unicamente indizio del mancato svolgimento dei servizi dichiarati ma da sola non può costituire prova…”.
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PER INFO/PREVENTIVI SUI “RICORSI ATA-RECUPERO PUNTEGGI SERVIZI IN SCUOLE PARITARIE”, si suggerisce di procedere nella seguente modalità:
A) INVIARE EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME”, SOTTOPONENDO AL LEGALE LA CASISTICA;
B) SEGNALARE L’AVVENUTO INOLTRO DELL’E-MAIL CON MESSAGGIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE), SCRIVENDO “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME ED INDIRIZZO E-MAIL DAL QUALE È PARTITO IL QUESITO”.
C) Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:
- Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
- Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.