Preadesione al ricorso per l’attribuzione di 6 punti relativi all’anno di servizio militare di leva/civile «non prestato in costanza di nomina» per la Terza Fascia ATA del triennio scolastico 2027/2030.

Proposta di tutela legale per il personale ATA in sede di giustizia amministrativa.

A chi è rivolto il ricorso?

Il ricorso è destinato al personale che intende chiedere l’inserimento o la conferma nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia A.T.A. per il triennio scolastico 2027/2030 e che ha prestato il servizio militare di leva, o il servizio civile, dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso ai profili A.T.A., in un periodo in cui non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica.

Requisito necessario per la partecipazione:

L’interessato deve aver adempiuto agli obblighi di leva, avendo prestato il servizio militare o il servizio civile dopo il conseguimento del titolo o della qualifica valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A.

BREVE PREMESSA

Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A. attualmente in vigore, costituite ai sensi del D.M. 21 maggio 2024, n. 89, esauriscono la propria validità con l’anno scolastico 2026/2027. Il rinnovo è atteso per il triennio scolastico 2027/2030. Il posizionamento in graduatoria dipende dal punteggio accumulato, derivante dai titoli e dai servizi maturati.

Secondo le avvertenze della tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. n. 89/2024 (Allegato A), il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica soltanto se prestati in costanza di rapporto di impiego, con attribuzione di 6 punti per ogni anno e di 0,50 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni. Se prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono invece considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con attribuzione di soli 0,60 punti per ogni anno e di 0,05 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.

A fronte di tale divario, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola ritengono illegittima e discriminatoria la valutazione ridotta del servizio militare di leva, e del servizio sostitutivo assimilato per legge, prestato fuori nomina. Qualora il decreto di aggiornamento per il triennio 2027/2030 dovesse riprodurre la medesima disciplina, lo Studio proporrà ricorso amministrativo avverso il decreto e i relativi atti applicativi. In vista di tale eventualità, e al fine di organizzare per tempo un’iniziativa soggetta a termini ristretti, è aperta sin d’ora la fase di preadesione; le istruzioni per l’adesione definitiva saranno comunicate dopo la pubblicazione del decreto ministeriale.

Le graduatorie del triennio 2027/2030 costituiranno atti nuovi e distinti rispetto a quelle dei trienni precedenti: la tutela richiede pertanto una nuova impugnazione anche da parte di chi abbia aderito a iniziative relative alle graduatorie precedenti.

Fondamento Giuridico del Ricorso.

Si passano in rassegna i precedenti giurisprudenziali più recenti e il quadro normativo di riferimento:

A. Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza 17 aprile 2025, n. 3367 (R.G. n. 6056/2024), pronunciandosi proprio sulle graduatorie di terza fascia A.T.A. del triennio 2024/2027, ha accolto l’appello di alcuni aspiranti e ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui il D.M. n. 89/2024 attribuiva 0,60 punti al servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego, stabilendo che l’amministrazione riconoscesse ai ricorrenti il maggior punteggio di 6. Il Collegio, dando continuità all’orientamento della Sezione favorevole al personale A.T.A., ha valorizzato l’art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, che dichiara valido a tutti gli effetti il periodo di servizio militare di leva senza richiedere che esso sia prestato in costanza di rapporto di impiego, e ha affermato che “Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata.” La Sezione ha ritenuto tale lettura coerente con la tutela che l’art. 52, comma 2, della Costituzione riserva alla posizione di lavoro di chi adempie il servizio militare.

B. Nello stesso senso, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza 10 marzo 2022, n. 1720 (R.G. n. 7657/2021), relativa alle graduatorie disciplinate dal D.M. 3 marzo 2021, n. 50, ha accolto l’appello di aspiranti A.T.A. che avevano prestato il servizio militare o il servizio sostitutivo dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso, in un periodo privo di nomina, e ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui limitavano la valutazione come servizio effettivo nella qualifica al solo servizio prestato in costanza di rapporto di impiego. Secondo il Collegio, il servizio di leva e il servizio civile a esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, tanto se prestati in costanza di rapporto di lavoro quanto se espletati dopo il semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria; la sentenza dà inoltre atto che, a seguito della misura cautelare concessa nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva attribuito agli appellanti 6 punti per il periodo di leva.

C. Il quadro normativo. L’art. 569, comma 3, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, dettato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, stabilisce che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.” La disposizione si coordina con l’art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui l’adempimento del servizio militare “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici”. L’art. 2050, comma 2, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), che si riferisce al periodo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza di rapporto di lavoro, detta invece una regola generale per i concorsi pubblici, rispetto alla quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto prevalenza alla disciplina speciale del personale A.T.A.

OBIETTIVO: Ottenere, per il triennio 2027/2030, la valutazione del servizio militare di leva, o del servizio civile, prestato fuori nomina con il medesimo punteggio previsto per il servizio prestato in costanza di rapporto di impiego (6 punti per anno), ai fini delle supplenze.

DOVE SARÀ PRESENTATO IL RICORSO?

Il ricorso sarà proposto al TAR del Lazio avverso il decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2027/2030.

Costo del Ricorso «ATA Punteggio Maggiorato Servizio Militare di Leva/Civile, Non Prestato in Costanza di Nomina» (triennio 2027/2030):

Per l’adesione il costo previsto ammonta a € 150,00 (centocinquanta euro).

Estremi per il Pagamento:

Intestazione: Avv. Ciro Santonicola

IBAN: IT10V0306940213100000002662

Causale: Ricorso ATA Militare Punti 6, Nome, Cognome, C.F.

Importo: Euro 150,00

Documentazione Necessaria per la Preadesione:

  • Scheda di preadesione e dichiarazione sostitutiva: compilata in ogni parte, datata e firmata, con indicazione del titolo di studio e del periodo di servizio militare, o civile, prestato «non in costanza di nomina».
  • Modulo Privacy: informativa sul trattamento dei dati personali, datata e sottoscritta.
  • Titolo di studio o qualifica: copia del titolo valido per l’inserimento nelle graduatorie del personale A.T.A.
  • Certificato di servizio militare, foglio di congedo o foglio matricolare (ovvero attestazione del servizio civile sostitutivo): documento comprovante il servizio prestato «non in costanza di nomina».
  • Posizione attuale (ove esistente): per chi è già inserito nelle graduatorie del triennio 2024/2027, copia della domanda presentata e del punteggio attribuito al servizio militare.
  • Documenti personali: copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale.
  • Procura: compilata in ogni parte.
  • Diffida: istanza per il riconoscimento del punteggio pieno, da inviare a mezzo PEC al Ministero dell’istruzione e del merito e all’Ambito territoriale provinciale appositamente scelto in vista della presentazione della domanda per il triennio 2027/2030, conservando le ricevute di accettazione e di consegna. Le ricevute potranno essere inoltrate successivamente all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com (Oggetto: Nome, Cognome, DIFFIDA ATA SERVIZIO MILITARE 2027/2030).
  • Domanda di inserimento o di aggiornamento nelle graduatorie di III Fascia A.T.A. per il triennio 2027/2030, nel frattempo presentata.
  • Ricevuta del bonifico effettuato secondo gli estremi che saranno comunicati dallo Studio.

La documentazione per la preadesione andrà inviata, in formato PDF, all’indirizzo e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com, con il seguente oggetto:

«PREADESIONE RICORSO ATA MILITARE 2027/2030, NOME COGNOME E CODICE FISCALE DEL RICORRENTE»

PRECISAZIONI:

  • Potranno preaderire anche coloro che abbiano partecipato a iniziative relative ai trienni precedenti, trattandosi di atti nuovi, nonché coloro che siano risultati soccombenti in un precedente giudizio innanzi alla Magistratura del Lavoro, previa valutazione, da parte dello Studio, degli effetti del giudicato.
  • Per ricevere ulteriori informazioni e la risposta vocale diretta del legale, si prega di inviare un messaggio scritto o audio, via WhatsApp, al numero 3661828489 (no telefonate).
  • Lo Studio declina ogni responsabilità in merito all’eventuale mancato inserimento nell’iniziativa qualora la documentazione non pervenga via e-mail, ovvero qualora non siano rispettate le procedure previste nella presente informativa, riservandosi il diritto di accettare i mandati.
  • Ulteriori istruzioni o strategie processuali saranno comunicate dal legale via e-mail.

ueste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.

Panoramica privacy

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella privacy policy.