Preadesione al ricorso per l’annullamento della clausola di esclusione automatica e perpetua («ergastolo professionale») dalle graduatorie di Terza Fascia ATA del triennio scolastico 2027/2030, a tutela di chi sia stato destituito, dispensato, licenziato o dichiarato decaduto dall’impiego.

Proposta di tutela legale per il personale ATA in sede di giustizia amministrativa.

A chi è rivolto il ricorso?

Il ricorso è destinato a chi intende chiedere l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia A.T.A. per il triennio scolastico 2027/2030 e ne è escluso in ragione di un provvedimento adottato nei suoi confronti, talvolta molti anni or sono. Si tratta della destituzione, della dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e della decadenza da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Requisito necessario per la partecipazione:

L’interessato deve possedere un titolo di studio o una qualifica che consenta l’accesso ad almeno uno dei profili professionali del personale A.T.A. ed essere destinatario di uno dei provvedimenti sopra indicati, che deve costituire l’unica ragione dell’esclusione.

BREVE PREMESSA

Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A. attualmente in vigore, costituite ai sensi del D.M. 21 maggio 2024, n. 89, esauriscono la propria validità con l’anno scolastico 2026/2027. Il rinnovo è atteso per il triennio scolastico 2027/2030.

L’art. 3, comma 2, del D.M. n. 89/2024 esclude dalla procedura di inserimento, tra gli altri, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (lettera b). Ne esclude altresì coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. n. 3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione (lettera c). La preclusione non conosce limiti di tempo e non ammette alcuna valutazione del caso concreto: restano del tutto irrilevanti la gravità effettiva del fatto, gli anni trascorsi, la condotta successiva e l’eventuale riabilitazione.

Il provvedimento espulsivo, di natura amministrativa, sbarra l’accesso sempre e per sempre, come una sorta di ergastolo professionale.

A fronte di tale assetto, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola ritengono illegittima l’esclusione automatica e perpetua.

Il decreto per il triennio 2027/2030 costituirà un atto nuovo e distinto rispetto a quelli che hanno regolato i trienni precedenti: la tutela richiede pertanto una nuova impugnazione anche da parte di chi, in passato, sia stato estromesso dalle graduatorie senza contestare l’esclusione.

Fondamento Giuridico del Ricorso.

Si passano in rassegna i riferimenti giurisprudenziali ritenuti più significativi e il quadro normativo di riferimento:

A. La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2007, n. 329, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, dell’art. 128, secondo comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, “nella parte in cui non prevede l’obbligo dell’amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall’impiego, emesso ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell’amministrazione dello Stato”. La questione era sorta proprio nel contenzioso scolastico, in un giudizio promosso da una docente esclusa dalle graduatorie permanenti a causa di una pregressa decadenza. La Corte ha osservato che la preclusione colpiva “per una durata illimitata nel tempo e automaticamente, senza distinzione” tutti i comportamenti riconducibili alla decadenza, in contrasto con il principio di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione; ne ha tratto la necessità che l’amministrazione valuti il provvedimento, tenendo conto dei suoi presupposti e della sua motivazione, per ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento e il divieto di concorrere ad altro impiego.

B. In una prospettiva convergente, la Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo 2024, n. 40, ha dichiarato illegittima, per violazione del principio di eguaglianza, la previsione che faceva della guida in stato di ebbrezza costituente reato una causa di esclusione dal concorso per allievi finanzieri. La Corte ha rilevato che la norma delineava “un meccanismo automatico di esclusione”, il quale sottraeva all’amministrazione il potere di valutare l’illecito commesso dal candidato, mentre per l’accesso alle altre Forze di polizia lo stesso fatto è apprezzato caso per caso, quale elemento utile ad accertare il requisito dell’incensurabilità della condotta.

C. Il quadro normativo. La preclusione trova il proprio fondamento legislativo, per i destituiti e i dispensati, nell’art. 2, quinto comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, secondo cui “Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione”; per i dichiarati decaduti, nell’art. 128, secondo comma, del medesimo decreto, nel testo risultante dalla sentenza n. 329/2007. L’art. 2, comma 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, fonte di rango regolamentare, estende il divieto a coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari. Le censure si fondano sull’art. 3 della Costituzione, per ritenuta violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità; sugli artt. 4 e 35, perché una barriera perpetua e insensibile al merito comprimerebbe il diritto al lavoro che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini e tutela in tutte le sue forme e applicazioni; sull’art. 97, secondo comma, perché il buon andamento dell’amministrazione non trarrebbe alcun giovamento dalla rinuncia definitiva a risorse professionali che nessuno torna più a valutare.

D. La strategia processuale. In via principale sarà chiesto al TAR di annullare la clausola di esclusione, previa interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni che la sorreggono: per i dichiarati decaduti, la clausola contrasterebbe con l’obbligo di valutazione che l’art. 128, secondo comma, del D.P.R. n. 3/1957 prevede dopo la sentenza n. 329/2007; per i licenziati, la preclusione poggerebbe su una fonte regolamentare, sindacabile direttamente dal giudice amministrativo. In via subordinata, ove il tenore delle norme di legge non consenta una lettura adeguatrice, sarà chiesto al TAR di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, quinto comma, del D.P.R. n. 3/1957, ai sensi dell’art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

La posizione probabilmente più solida sarebbe quella di chi sia stato escluso a titolo di decadenza, perché su di essa la sentenza n. 329/2007 inciderebbe in modo diretto. Per chi sia incorso in destituzione, dispensa o licenziamento, la condotta fu già vagliata in un procedimento disciplinare svolto in contraddittorio, e la censura investe non l’assenza di una valutazione iniziale, bensì la perpetuità e l’irreversibilità del successivo sbarramento: si tratta di un’estensione considerata coerente, ma più innovativa, del medesimo principio. Ad ogni modo, saranno determinanti, per ciascun ricorrente, il tempo trascorso dal provvedimento, la gravità effettiva del fatto, la condotta successiva e l’eventuale riabilitazione.

OBIETTIVO: Ottenere, per il triennio 2027/2030, l’annullamento del decreto ministeriale nella parte in cui preclude in via automatica e perpetua l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. per chi sia stato destituito, dispensato, licenziato o dichiarato decaduto, affinché l’Amministrazione valuti in concreto la gravità del fatto, il tempo trascorso e la condotta successiva, ai fini delle supplenze.

DOVE SARÀ PRESENTATO IL RICORSO?

Il ricorso sarà proposto al TAR del Lazio, sede di Roma, avverso il decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2027/2030.

Costo del Ricorso «ATA Ergastolo Professionale, Esclusione Perpetua per Destituzione, Dispensa, Licenziamento o Decadenza» (triennio 2027/2030):

Per l’adesione il costo previsto ammonta a € 300,00 (trecento euro).

Estremi per il Pagamento:

Intestazione: Avv. Ciro Santonicola

IBAN: IT10V0306940213100000002662

Causale: Ricorso ATA Ergastolo Professionale, Nome, Cognome, C.F.

Importo: Euro 300,00

Documentazione Necessaria per la Preadesione:

  • Scheda di adesione e dichiarazione sostitutiva: compilata in ogni parte, datata e firmata, con l’indicazione del titolo di studio e del provvedimento di destituzione, dispensa, licenziamento o decadenza.
  • Modulo Privacy: informativa sul trattamento dei dati personali, datata e sottoscritta.
  • Titolo di studio o qualifica: copia del titolo valido per l’inserimento nelle graduatorie del personale A.T.A.
  • Provvedimento espulsivo: copia del provvedimento di destituzione, dispensa, licenziamento o decadenza, completo di motivazione e, ove disponibili, degli atti del relativo procedimento (contestazione degli addebiti, giustificazioni, provvedimenti e sentenze che lo abbiano esaminato).
  • Percorso successivo: ogni documento idoneo a dimostrare il tempo trascorso, la condotta tenuta da allora e l’eventuale riabilitazione (attività lavorative svolte, titoli e formazione conseguiti, provvedimenti di riabilitazione).
  • Posizione attuale (ove esistente): copia delle domande presentate nei trienni precedenti e degli eventuali provvedimenti di esclusione o di mancata inclusione.
  • Documenti personali: copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale.
  • Procura: compilata in ogni parte.
  • Diffida: istanza di ammissione previa valutazione in concreto del provvedimento, da inviare a mezzo PEC al Ministero dell’istruzione e del merito, all’Ambito territoriale provinciale appositamente scelto e all’istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento, in vista della sua presentazione per il triennio 2027/2030, conservando le ricevute di accettazione e di consegna. Le ricevute potranno essere inoltrate successivamente all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com (Oggetto: Nome, Cognome, DIFFIDA ATA ERGASTOLO PROFESSIONALE 2027/2030).
  • Domanda di inserimento nelle graduatorie di III Fascia A.T.A. per il triennio 2027/2030, eventualmente presentata, con dichiarazione veritiera della propria posizione.
  • Ricevuta del bonifico effettuato secondo gli estremi sopra indicati.

La documentazione per la preadesione andrà inviata, in formato PDF, all’indirizzo e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com, con il seguente oggetto:

«PREADESIONE RICORSO TAR ATA ERGASTOLO PROFESSIONALE 2027/2030, NOME COGNOME E CODICE FISCALE DEL RICORRENTE»

PRECISAZIONI:

  • Potranno preaderire anche coloro che siano stati esclusi dalle graduatorie dei trienni precedenti, trattandosi di un atto nuovo, nonché coloro che abbiano già contestato in giudizio una precedente esclusione, previa valutazione, da parte dello Studio, degli effetti dell’eventuale giudicato.
  • Il ricorso non riapre il procedimento che ha condotto alla destituzione, alla dispensa, al licenziamento o alla decadenza, ma investe soltanto l’automatismo e la perpetuità della preclusione che ne deriva.
  • Nella domanda per il triennio 2027/2030 la propria posizione dovrà essere dichiarata in modo veritiero: le dichiarazioni non corrispondenti a verità comportano l’esclusione dalla procedura e l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  • Per ricevere ulteriori informazioni e la risposta vocale diretta del legale, si prega di inviare un messaggio scritto o audio, via WhatsApp, al numero 3661828489 (no telefonate).
  • Lo Studio declina ogni responsabilità in merito all’eventuale mancato inserimento nell’iniziativa qualora la documentazione non pervenga via e-mail, ovvero qualora non siano rispettate le procedure previste nella presente informativa, riservandosi il diritto di accettare i mandati.
  • Ulteriori istruzioni o strategie processuali saranno comunicate dal legale via e-mail.

Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.

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