PARTITI I RICORSI AFAM ED ITP AL TAR LAZIO ……SI PUNTA AD OTTENERE L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO PER OFFRIRE UNA CONCRETA PROSPETTIVA OCCUPAZIONALE A CENTINAIA DI DOCENTI!!
Impugnato, in sede amministrativa, il Decreto ministeriale 374 del 01/06/2017 di aggiornamento triennale della II e III Fascia Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo, per non aver riconosciuto:
– il valore abilitante all’insegnamento del diploma accademico A.F.A.M. vecchio ordinamento;
– ed il valore abilitante all’insegnamento dei diplomi accademici di scuola secondaria superiore, validi ai fini dell’insegnamento tecnico pratico negli istituti di istruzione secondaria.
IN MERITO ALLA VERTENZA AFAM, COME NOTO, AVENDO IL LEGALE “INVENTATO” TALE TIPOLOGIA DI RICORSO A PARTIRE DAL GENNAIO DEL 2014, DISPONE DI NUMEROSI PRECEDENTI FAVOREVOLI, TALUNI DEFINITIVI, INAPPELLABILI, MATURATI AL COSPETTO DEI MAGISTRATI DEL LAVORO DI TUTTA ITALIA, CHE “TRASFERIRA’ IN SEDE AMMINISTRATIVA”. SI PUNTERA’, GIA’ NELLA FASE CAUTELARE, A FAR VALUTARE, COME EQUIPOLLENTE ALL’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO, IL TITOLO ACCADEMICO IN POSSESSO DEI RICORRENTI.
QUANTO ALLA VICENDA I.T.P., pur considerati dal MIUR non titolari della regolare abilitazione, gli insegnanti tecnico pratici mai sono stati messi nella condizione di poter acquisire tale qualifica.
Lo stesso Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nell’Adunanza del 27 gennaio 2016, sulla richiesta di Parere formulata dall’On.le Ministro tramite la nota prot. 878 del 12 gennaio 2016, rilevava: “Il numero di docenti abilitati risulta molto esiguo in quanto per gli ITP, come già esplicitato in premessa, non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario. Per tale ragione questo concorso risulta penalizzante perché non permette la partecipazione a docenti che in molti casi possono vantare competenze acquisite anche in relazione ai numerosi anni di servizio prestato”.
Ugualmente, anche nel prosieguo del parere, in riferimento alla formazione della Commissione esaminatrice del medesimo concorso, si evidenziava: “Per alcuni insegnamenti (in particolare strumento musicale, classi di concorso di nuova istituzione ed ITP) non è mai stato effettuato un concorso (l’ultimo risale a 20 anni fa) né sono stati attivati (se non per pochi anni) percorsi ordinari di abilitazione. Si rischia quindi di non poter reperire commissari”.
In definitiva per le categorie A.F.A.M. ED I.T.P. si battaglierà affinché sia riconosciuto il valore abilitante dei diplomi accademici posseduti, sin dal momento in cui detti titoli sono stati conseguiti.
Veniamo alle tempistiche:
I ricorsi sono stati notificati all’amministrazione resistente e ai controinteressati.
Avendo il legale allegato un pregiudizio ritenuto “grave ed irreparabile” per i ricorrenti, durante il tempo necessario per giungere alla decisione della controversia, è stata richiesta, unitamente al ricorso di merito, l’emanazione di misura cautelare.
Su tale ultima domanda il T.A.R. pronuncerà in tempi brevi, con ogni probabilità entro qualche mese.
Sarà curato ogni dettaglio e si farà di tutto affinchè il Collegio Giudicante possa ritenere le esigenze di parte ricorrente favorevolmente apprezzabili e tutelabili, adeguatamente, anche con una sollecita definizione del giudizio nel merito.
Il legale Ciro Santonicola