Quesito/Consulenza informativa.
Gentile collega,
Posto che sarà bandita, a breve, la nuova procedura concorsuale straordinaria per i docenti della scuola secondaria (classi di concorso dei posti comuni) – non ricompresi nelle assunzioni da I fascia GPS – che avranno svolto “a partire dal 2017/2018”, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni (anche non consecutivi);
Considerato che, ai fini della partecipazione concorsuale, occorrerà aver svolto “almeno un anno di servizio nella specifica classe di insegnamento per la quale si concorre”, accedendosi ad un’unica prova (orale, valutativa e non selettiva) – dalla durata massima di 30 minuti e da espletarsi entro il 15 giugno 2022 – collocandosi i vincitori nella specifica graduatoria di merito, patecipando, con oneri a proprio carico, ad un percorso di formazione e svolgendo, infine, il periodo annuale di prova che precede l’immissione in ruolo;
Ti domando, nella qualità di docente e di legale, a mò di confronto, quali tutele si potrebbero avviare, a seguito delle inevitabili esclusioni derivanti dalle discutibili scelte ministeriali?
STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA
Gentile collega,
Il NUOVO CONCORSO STRAORDINARIO DELLA SCUOLA SECONDARIA, già previsto dal Decreto Sostegni Bis (25 maggio 2021, n. 73, in Gazz. Uff. 25 maggio 2021 n. 123, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) – procedura reclutativa semplificata rivolta ai docenti che avranno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi, nelle ultime cinque annualità – non potrà che generare, per come modulato, le seguenti “CATEGORIE DI ESCLUSI”:
A) DOCENTI CHE HANNO SVOLTO, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, UN SERVIZIO DI ALMENO TRE ANNI, anche non consecutivi, nelle ultime cinque annualità scolastiche “MATURATO IN TUTTO O IN PARTE ALLE DIPENDENZE DELLE SCUOLE PARITARIE O DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE che assolvono l’obbligo scolastico”;
B) DOCENTI CHE HANNO SVOLTO, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, UN SERVIZIO DI ALMENO TRE ANNI, anche non consecutivi “maturato in tutto o in parte PRIMA DELL’A.S. 2017/2018”;
C) DOCENTI che pur avendo svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi, nelle ultime cinque annualità scolastiche, risultano “ESCLUSI IN QUANTO PRIVI DELL’ANNUALITÀ DI SERVIZIO NELLA SPECIFICA CLASSE DI INSEGNAMENTO per la quale si intende concorrere”;
D) DOCENTI che pur avendo svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi, nelle ultime cinque annualità scolastiche, risultano “ESCLUSI IN QUANTO ASSUNTI DA I FASCIA GPS”.
Chiarito tanto, in presenza di un “concorso straordinario 180X3 semplificato” IL REQUISITO, NORMATIVAMENTE IMPOSTO – CONSISTENTE NELLA PREVISIONE DELLE 3 ANNUALITÀ DI INSEGNAMENTO STATALE “NEGLI ULTIMI 5 ANNI” DI CUI ALMENO UN’ANNUALITA’ SPECIFICA – POTREBBE ESSERE SOTTOPOSTO AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, per il tramite della Magistratura Amministrativa (competente T.A.R./Consiglio di Stato).
Risulterebbe, dunque, possibile avviare le tutele legali, al cospetto della Magistratura Amministrativa, che si pongano l’obiettivo di far DICHIARARE COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO IL DECRETO
SOSTEGNI BIS 25 MAGGIO 2021, N. 73 (in Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) – NELLA PARTE IN CUI HA AUTORIZZATO UNA PROCEDURA CONCORSUALE STRAORDINARIA, APERTA AI SOLI DOCENTI CON TRE ANNI DI SERVIZIO STATALE “NELLE ULTIME CINQUE ANNUALITÀ” E CON L’ULTERIORE REQUISITO DEL POSSESSO DI ALMENO UN ANNO DI SERVIZIO NELLA SPECIFICA CLASSE DI CONCORSO, anziché prevedere una procedura concorsuale straordinaria, riservata ai docenti “del sistema nazionale d’istruzione” con tre anni di servizio in qualunque momento svolto, senza la necessità del servizio specifico, prescindendo dalla circostanza che gli aspiranti, nel frattempo, siano stati assunti con altro canale di reclutamento.
L’eventuale pronuncia costituzionale sostitutiva, nei suindicati termini, laddove concessa, potrebbe evitare che la citata normativa – nella parte in cui non prevede la valorizzazione del reiterato servizio “anche non statale (non necessariamente specifico, in qualunque momento svolto, prescindendo dalla circostanza che, nel frattempo, l’aspirante sia stato assunto da altro canale di reclutamento ) – confligga con gli articoli 2, 3, 4, e 97 terzo comma Cost., limitandosi ogni ipotesi per cui la discrezionalità della P.A. si tramuti in arbitrio.
Per acquisire ulteriori info sulle IPOTESI DI TUTELE LEGALI RIVOLTE AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA ESCLUSI DAL NUOVO CONCORSO STRAORDINARIO “180X3” DA SVOLGERSI ENTRO IL 15 GIUGNO 2022 – si inoltri WhatsApp scritto o vocale al 366 18 28 489 (no telefonate).
Riscontrerà il legale con vocale personalizzato.