Direttiva Ministeriale per la Conferma degli “Incarichi Dirigenziali e/o di Presidenza” nell’Anno Scolastico 2025-2026: Prosecuzione del “Regime di Chiusura alle Nuove Nomine dal 2006” – Ipotesi di contenzioso

Quesito/Consulenza Informativa

Gentile avvocato,

Sono un docente di ruolo nella classe di concorso A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e desidero sottoporre alla vostra attenzione un quesito di possibile interesse giuridico-amministrativo.

Dalla lettura della recente direttiva ministeriale del 27 marzo 2025 a firma del Ministro Valditara, rilevo che viene ancora una volta confermato il meccanismo previsto dall’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio n. 7/2005, convertito dalla legge n. 43/2005, secondo cui “a decorrere dall’anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti“.

Tale normativa ha creato, a mio avviso, un sistema chiuso che consente solo ai docenti già titolari di incarico prima del 2006 di accedere alle relative graduatorie e posizioni dirigenziali scolastiche, escludendo tutti gli altri insegnanti di ruolo come lo scrivente, indipendentemente dai titoli e dalle competenze possedute.

Ritengo che questo meccanismo generi una palese sperequazione tra colleghi, in quanto:

  1. Crea due categorie di docenti: quelli che possono accedere agli incarichi dirigenziali (già inclusi nelle graduatorie del 2005-2006) e quelli permanentemente esclusi;
  1. Impedisce la mobilità verticale e la progressione di carriera di chi è entrato in ruolo successivamente, cristallizzando posizioni acquisite ormai quasi vent’anni fa;
  2. Non consente l’apertura del sistema a nuove professionalità, nonostante i posti vacanti vengano comunque coperti con incarichi di reggenza (art. 4 della direttiva).

Alla luce di quanto esposto, chiedo:

  • Se esistano i presupposti giuridici per contestare tale sistema chiuso;
  • Se sia possibile, ed eventualmente attraverso quali strumenti, ottenere l’inclusione nelle graduatorie per gli incarichi di presidenza, nonostante il blocco in vigore dal 2006.

Ritengo che, se esiste un beneficio quale l’assegnazione di incarichi dirigenziali, lo stesso dovrebbe essere accessibile a tutti i docenti di ruolo in possesso dei requisiti necessari, secondo principi di equità e meritocrazia, e non riservato ad una categoria chiusa di soggetti individuati in base ad un criterio meramente temporale.

RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ESPOSITO E SANTONICOLA

Gentile insegnante,

L’attuale sistema di conferma degli incarichi di presidenza per l’anno scolastico 2025-2026, disciplinato dalla direttiva ministeriale n. 11 del 27 marzo 2025, si fonda sull’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7/2005, convertito dalla legge n. 43/2005, che effettivamente blocca “dal 2006” l’inserimento di nuovi candidati nelle graduatorie, limitando l’accesso ai soli docenti già titolari di incarico nell’anno scolastico 2005-2006.

Tale meccanismo, formalmente giustificato dalla necessità di garantire continuità gestionale, di fatto crea una sorta di monopolio generazionale, impedendo strutturalmente a qualsiasi docente entrato in ruolo dopo il 2006 di accedere alle posizioni di presidenza, seppure in possesso dei medesimi requisiti.

Si passano in rassegna le Disposizioni Chiave della Direttiva 2025:

  • Art. 1: conferma il blocco alle nuove nomine, consentendo solo la riconferma degli incarichi esistenti.
  • Art. 2: gli incarichi sono assegnati sui posti residui dopo le nomine in ruolo, utilizzando esclusivamente il punteggio storico del 2005-2006.
  • Art. 3: la domanda telematica (6-26 maggio 2025) è riservata ai precedenti incaricati, con priorità alla continuità nella sede attuale.
  • Art. 4: i posti vacanti sono coperti con incarichi di reggenza, senza bandi pubblici.

Profili di Illegittimità Costituzionale che potrebbero essere sollevati in Giudizio

  1. Violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.)

La riserva delle graduatorie ai soli docenti inseriti nel 2005-2006 determinerebbe una sperequazione irragionevole tra soggetti omogenei per titoli e competenze.

  1. Lesione del diritto al lavoro e alla progressione di carriera (Art. 4 e 35 Cost.)

L’impossibilità di accedere a ruoli dirigenziali per i docenti di ruolo successivi al 2006 lederebbe il diritto alla mobilità verticale. Il sistema violerebbe altresì l’art. 97 Cost., che impone l’accesso ai pubblici uffici mediante concorso, salve eccezioni temporanee e giustificate.

  1. Contrasto con il diritto comunitario

L’esclusione dei docenti più giovani, pur in possesso di requisiti, configurerebbe una violazione degli obblighi UE, aprendo anche la via a contenziosi presso la Corte di Giustizia Europea.

La narrazione dei fatti, innanzi al preposto Giudicante, evidenzierebbe:

  1. La posizione professionale del ricorrente: docente di ruolo nella classe di concorso A-12, con indicazione dell’anzianità di servizio, titoli posseduti e potenziale idoneità a ricoprire incarichi dirigenziali.
  1. La direttiva ministeriale del 27 marzo 2025 che, in applicazione dell’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7/2005, conferma il divieto ventennale di inserimento di nuovi docenti nelle graduatorie per incarichi di presidenza, limitando l’accesso ai soli docenti già inseriti nell’anno scolastico 2005-2006.
  1. L’impossibilità strutturale per il ricorrente di accedere alle graduatorie per conferimento di incarichi dirigenziali, nonostante il possesso dei requisiti sostanziali richiesti per tale funzione, a causa della cristallizzazione del sistema al 2005-2006.

Il ricorso articolerebbe molteplici profili di illegittimità:

  1. Violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione;
  2. Lesione del diritto al lavoro e alla progressione di carriera;
  3. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA (Art. 97 Cost.);
  4. Contrasto con la normativa antidiscriminatoria europea (discriminazione indiretta basata sull’età/anzianità di servizio.

Si domanderebbe, dunque, l’accertamento del diritto all’inserimento nelle graduatorie per conferimento degli incarichi di presidenza per l’anno scolastico 2025-2026.

Sarebbe infine sollevata in giudizio una “questione di costituzionalità” nei seguenti termini: la direttiva ministeriale del 27 marzo 2025 conferma una situazione che va avanti dal 2006: solo i docenti che già vantavano il possesso di un incarico di presidenza nell’anno scolastico 2005-2006 possono continuare a ricevere questi incarichi.

Nel dettaglio, la normativa che dovrebbe essere analizzata dalla Corte Costituzionale è l’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. La disposizione stabilisce che “a decorrere dall’anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti”.

È proprio tale articolo – ritenuto costituzionalmente illegittimo – che ha creato il sistema chiuso impedendo a nuovi aspiranti di accedere alle graduatorie per incarichi di presidenza, limitando tale possibilità esclusivamente ai docenti che già detenevano tali posizioni prima del 2006.

Nel valutare la legittimità costituzionale, la Corte dovrebbe considerare che una misura nata come transitoria (nel 2005) è diventata permanente, creando una disparità di trattamento tra docenti con analoghi titoli e competenze.

CONSULENZA PERSONALIZZATA

Lo Studio Legale Esposito Santonicola, specializzato nella tutela legale dei docenti ed operatori scolastici di ogni ordine e grado, offre consulenza individualizzata per valutare i profili di contestazione in merito all’esclusione dalle graduatorie per incarichi di presidenza disciplinate dalla direttiva ministeriale del 27 marzo 2025.

Per ricevere assistenza legale personalizzata, è possibile contattare direttamente lo Studio Legale Esposito Santonicola tramite WhatsApp al numero 366 18 28 489 (con messaggi di testo o audio).

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