Accoglimento giudiziario recentissimo che respinge il reclamo del Ministero dell’Istruzione e del Merito (U.S.R. Campania), confermando la decisione cautelare favorevole alla dirigente, professoressa Anna Maria Papa, difesa dallo studio legale Esposito Santonicola.
La discrezionalità tecnica attribuita dalla legge all’Amministrazione non può mai tradursi in arbitrio, come osservato dal Collegio Giudicante.
Un significativo esempio di “giustizia anamnestica”…
Antefatto
La controversia trae origine dall’unione tra l’I.S.I.S. “Graziani” e l’I.S.I.S. “Cesaro Vesevus” di Torre Annunziata. In tale contesto, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania aveva disposto il trasferimento della prof.ssa Anna Maria Papa, dirigente del “Graziani”, presso un istituto di Nola.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con un provvedimento del Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca Tritto, aveva già accolto il ricorso degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, annullando il provvedimento di trasferimento.
La decisione cautelare, adottata ai sensi dell’art. 700 c.p.c., riconosceva il diritto della ricorrente a conservare la titolarità presso l’istituto “accorpante”, dichiarando illegittima l’assegnazione della dirigenza a un’altra collega.
A seguito di reclamo proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (U.S.R. Campania) per ottenere la revoca degli effetti di tale ordinanza – la quale aveva permesso alla dirigente Papa, dal 24 novembre 2024, di rientrare nella sede denominata “Graziani Cesaro Vesevus” – gli avvocati Esposito e Santonicola hanno sostenuto le ragioni dell’assistita dinanzi al Tribunale del Lavoro di Torre Annunziata, in composizione collegiale.
Il Collegio giudicante (Presidente: dott.ssa Rosa Molè, Giudice relatore: dott. Emanuele Rocco) ha integralmente confermato le ragioni della ricorrente, divenuta parte reclamata.
La Questione di Diritto Affrontata in sede cautelare Collegiale
La controversia ha riguardato la legittimità della nomina del dirigente scolastico a seguito dell’accorpamento/fusione tra i due istituti. In particolare, il Tribunale ha analizzato:
- L’esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione nella nomina del dirigente scolastico per il nuovo istituto risultante dall’accorpamento/fusione.
- Il rispetto dei criteri oggettivi previsti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la nomina dei dirigenti, con riferimento specifico ai casi di accorpamento o fusione.
- La necessità di una motivazione chiara, analitica e trasparente delle decisioni amministrative, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.
- La valorizzazione dell’esperienza professionale e dell’anzianità di servizio dei dirigenti coinvolti nella riorganizzazione scolastica.
La tesi difensiva dei legali Esposito e Santonicola
Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno articolato una difesa puntuale, sostenendo:
- L’illegittimità del trasferimento: il provvedimento di trasferimento presso l’istituto di Nola era stato adottato in violazione di legge.
- La violazione dei criteri di nomina: la nomina di altro dirigente per il nuovo istituto non rispettava i criteri stabiliti dalla Nota Prot. 35553 del 19 giugno 2024 dell’USR Campania.
- Il principio di continuità amministrativa: la prof.ssa Papa aveva diritto a mantenere la titolarità presso l’istituto ritenuto accorpante.
- La valorizzazione dell’esperienza professionale: la prof.ssa Papa vantava un’esperienza di 18 anni come dirigente scolastico, di cui 10 presso l’I.S.I.S. “Graziani”.
- La richiesta di riassegnazione: è stata avanzata istanza di conferma della già disposta riassegnazione della dirigente presso l’istituto di Torre Annunziata.
La Decisione del Giudice del Lavoro
Il Collegio giudicante, presieduto dalla dott.ssa Rosa Molè, ha confermato l’ordinanza precedente, rigettando il reclamo ministeriale e confermando il diritto della prof.ssa Papa a mantenere la dirigenza del nuovo istituto di Torre Annunziata (figlio dell’accorpamento o fusione).
Hanno precisato i Giudicanti che:
- Per quel che concerne il fumus,…anche a voler ritenere che nel caso di specie si sia verificata una fusione e non un accorpamento, e che pertanto sussista il potere – dovere dell’Amministrazione di nominare un nuovo dirigente (che non deve necessariamente coincidere con quello della scuola accorpante), in ogni caso la “discrezionalità tecnica” che la legge attribuisce all’Amministrazione non può tradursi in arbitrio.
- Appare evidente che, al di là dei principi generali che regolano l’attività amministrativa, la P.A.. , nel designare la prof.ssa …. quale dirigente , preferendola alla Papa, non ha rispettato i criteri oggettivi che essa stessa aveva posto a base del proprio potere di scelta. L’Amministrazione, infatti, ha omesso di considerare che la prof.ssa Papa, oltre a vantare una maggiore anzianità di servizio, ha esercitato funzioni di dirigente scolastico per ben 18 anni, di cui 10 presso l’I.S.I.S. “Graziani” di Torre Annunziata. Non viene, inoltre, in alcun modo esplicitata la ragione per la quale le esperienze professionali della …… sarebbero tali da porre in secondo piano la maggiore esperienza sul campo indubbiamente acquisita dalla Papa.
- L’Amministrazione è venuta meno al preciso obbligo, scaturente innanzitutto dall’art. 97 della Costituzione, di motivare le proprie scelte in maniera pregnante, esaustiva e trasparente, atteso che, per giurisprudenza consolidata (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, 12/9/2019, n. 6161), la discrezionalità tecnica della P. A. non può tradursi in arbitrarietà, atteso che ogni scelta deve essere supportata da una motivazione chiara e analitica. Resta assorbita ogni ulteriore questione, inclusa quella relativa alla qualificazione giuridica (accorpamento o fusione) della vicenda relativa agli istituti “Graziani” e “Cesaro Vesevus” di Torre Annunziata.
- Sussiste anche l’ulteriore requisito del periculum in mora, atteso che l’illegittima privazione dell’incarico dirigenziale fino ad ora ricoperto e il trasferimento presso un altro istituto esporrebbero la prof.ssa Papa ad un gravissimo danno alla professionalità e all’immagine, pregiudizio che, per la sua natura e per le peculiari caratteristiche della vicenda oggetto di causa, non appare suscettibile di risarcimento monetario ex post.
Effetti della Pronuncia
Il Tribunale in composizione collegiale ha dunque confermato la reintegra della prof.ssa Papa nella dirigenza dell’istituto di Torre Annunziata, richiamando l’Amministrazione al rispetto dei criteri di continuità e delle normative in materia di accorpamenti e fusioni scolastiche.
L’ordinanza, secondo il punto di vista dei legali Esposito Santonicola, rappresenta un riconoscimento della storia professionale della ricorrente, costituendo un significativo esempio di “giustizia anamnestica”.
Contatti per Ulteriori Informazioni
Per ulteriori chiarimenti, i Dirigenti scolastici coinvolti in simili processi di riorganizzazione o accorpamento possono contattare gli avvocati Esposito e Santonicola, inviando un messaggio scritto o audio su WhatsApp al numero 3661828489.