Quesito/Consulenza informativa

Gentili avvocati Esposito e Santonicola,

Sono un docente con contratti di supplenza temporanea, brevi e saltuari. Insieme ad alcuni colleghi, ritenendo ingiusta l’esclusione dal beneficio della “Carta Docente”, vorrei presentare ricorso al giudice del lavoro, per far stabilire se i “principi di non discriminazione e di parità di trattamento” possano giustificare l’estensione del beneficio anche agli insegnanti con contratti “non al 30.06. o 31.08.” Cosa ne pensa in proposito?

Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Gentile docente,

il vostro caso solleva, ancora una volta, importanti questioni di diritto legate alla parità di trattamento e alla non discriminazione, temi centrali della normativa europea. Ecco un’analisi dettagliata della situazione e delle possibili implicazioni legali:

A) Il giudice del lavoro di Novara, in merito alla problematica da lei sollevata, aveva trasmesso pregiudizialmente gli atti alla Corte di Cassazione per chiedere nuovamente un suo intervento risolutore. Le questioni sollevate riguardavano:

  • Se il beneficio spetti anche ai titolari di contratti di supplenza temporanea.
  • Se esista una durata minima del contratto e dell’orario di lavoro al di sotto della quale il beneficio non deve essere riconosciuto.
  • Se le soluzioni di continuità tra diversi contratti di supplenza breve nel medesimo anno scolastico escludano il beneficio.
  • Se la diversità delle materie insegnate e delle scuole in cui si è prestato servizio possano rilevare ai fini dell’attribuzione della carta.
  • Se il beneficio debba essere riconosciuto nella misura intera o proporzionata ai giorni e/o all’orario di insegnamento effettivamente svolti.

B) La Corte di Cassazione ha purtroppo ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale, indicando come la questione fosse stata già risolta – in senso negativo per la sua posizione – con la sentenza n. 29961/2023, che ha escluso i supplenti temporanei dal beneficio.

C) Tuttavia, il Tribunale di Lecce, con un’ordinanza del 16 aprile 2024, ha deciso di rinviare la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. (N.B. Il caso specifico riguarda una ricorrente che aveva svolto un lungo periodo di supplenza articolato in tre tronconi nell’arco dell’anno scolastico).

  • In sostanza, il Tribunale del lavoro di Lecce sta cercando di stabilire, attraverso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, se i principi di non discriminazione e parità di trattamento, sanciti dalla normativa europea, possano giustificare l’estensione del beneficio della “Carta Docente” anche agli insegnanti che hanno svolto supplenze temporanee, brevi e saltuarie, e non solo a quelli con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

La pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sarà, ancora una volta, determinante!

Nel frattempo, vi consigliamo di ordinare tutta la documentazione relativa ai vostri contratti di supplenza, includendo dettagli su durata, orario di lavoro e materie insegnate, poiché risulteranno  necessari per sostenere la vostra posizione, in caso di “riscontri europei favorevoli”.

Per ulteriori chiarimenti o assistenza legale, vi invitiamo a contattarci tramite i seguenti canali:

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