La regola ministeriale valuta i periodi coperti da contratto e retribuiti, anche in misura ridotta. I mesi di congedo rientrano nel servizio valutabile?
A cura dello Studio Legale Esposito Santonicola
Dopo aver esaminato la questione con riferimento alle graduatorie provinciali permanenti, le cosiddette graduatorie dei 24 mesi, lo Studio Legale Esposito Santonicolarivolge ora l’attenzione allegraduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA, nelle quali la valutazione del servizio segue una regola propria, fissata dal D.M. 21 maggio 2024, n. 89.
L’occasione è offerta dall’incarico finalizzato a tutelare una lavoratrice ATA che, nell’anno scolastico 2025/2026, era titolare di una supplenza conferita fino al 31 agosto e, nel corso del rapporto, ha fruito del congedo straordinario per l’assistenza a un familiare con disabilità grave. Si tratta del congedo previsto dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La dipendente ha appreso che i mesi di congedo non sarebbero valutabili come servizio nelle graduatorie di terza fascia. La vicenda si inserisce in un dibattito che, nei mesi scorsi, ha investito le graduatorie dei 24 mesi, oggetto anche di un’interrogazione parlamentare, e che l’avvocato Aldo Esposito ha già affrontato nell’approfondimento pubblicato il 18 luglio 2026 e nella rubrica L’Avvocato Risponde del 21 ottobre 2026. Per la terza fascia, tuttavia, la valutazione del servizio è regolata da una nota specifica del decreto ministeriale che disciplina quelle graduatorie, ed è da questa che occorre muovere.
La posta in gioco è concreta. Nelle graduatorie di terza fascia il servizio pesa in misura rilevante. Per il profilo di collaboratore scolastico, ad esempio, la tabella A/5 del decreto di cui si dirà attribuisce 0,50 punti a ogni mese di servizio, o frazione superiore a quindici giorni, prestato in quel profilo nelle scuole statali e nelle altre istituzioni che essa elenca, fino a un massimo di 6 punti per anno scolastico. Escludere i mesi di congedo può dunque comportare la perdita fino a 6 punti per ciascun anno scolastico interessato, con un arretramento nelle graduatorie, dal cui scorrimento dipende il conferimento delle supplenze.
La regola è dettata dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 21 maggio 2024, n. 89, che disciplina le graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 (articolo 1, comma 2). La nota alla tabella di valutazione dei titoli, contenuta nell’Allegato A, stabilisce che «Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta». La stessa nota esclude dalla valutazione i periodi per i quali «è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni», salvo che si tratti di situazioni disciplinate dalla legge o dal contratto nelle quali quel tempo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Ne discende che nell’impianto della tabella il criterio generale sarebbe la copertura contrattuale accompagnata da una retribuzione, anche ridotta, mentre l’anzianità di servizio interverrebbe soltanto in via d’eccezione, per recuperare, ai fini valutativi, i periodi privi di qualsiasi assegno.
Il congedo straordinario non è un periodo senza assegni. Il comma 5-ter dell’articolo 42 riconosce al lavoratore, per il periodo di congedo, «un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento» e dispone la copertura del periodo con contribuzione figurativa, entrambe entro un importo complessivo massimo annuo, rivalutato annualmente. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro, secondo le modalità previste per i trattamenti economici di maternità. Durante il congedo, inoltre, il dipendente «conserva il posto di lavoro» (articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, richiamato dall’articolo 42): per il supplente, il periodo resta dunque coperto dal contratto in corso. Orbene, un trattamento commisurato all’ultima retribuzione e corrisposto dal datore di lavoro in costanza di rapporto integrerebbe la «retribuzione, anche ridotta» cui la nota collega la valutazione, sicché i mesi di congedo ricadrebbero nella regola generale e non nell’eccezione.
La tesi contraria, sostenuta dal Governo riguardo alle graduatorie dei 24 mesi, si fonderebbe su un diverso passaggio della medesima disciplina. Il comma 5-quinquies dell’articolo 42 stabilisce che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi precedenti, lo stesso comma rinvia poi all’articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000, secondo il quale il congedo ivi disciplinato «non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali». Su questo combinato disposto il Governo ha illustrato la replica scritta all’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-05675, pubblicata il 28 luglio 2026 nell’allegato al bollettino della VII Commissione della Camera dei deputati. Richiamata una nota del Dipartimento della funzione pubblica del 15 gennaio 2013, la risposta ha concluso che il congedo «non risulta valutabile ai fini della procedura cosiddetta 24 mesi», aggiungendo che l’orientamento troverebbe conforto nella recente giurisprudenza di merito e che ogni modifica richiederebbe un apposito intervento normativo.
Quella risposta non è fonte del diritto né provvedimento giurisdizionale, e la sua conclusione riguarda espressamente la procedura dei 24 mesi. Il ragionamento che la sorregge è interamente costruito sull’anzianità di servizio. È vero che la risposta afferma, in termini generali, che gli Uffici si sono conformati agli orientamenti del Dipartimento ai fini delle procedure selettive relative al personale scolastico. Essa non esamina, tuttavia, né la nota del D.M. n. 89 del 2024 né la questione “se l’indennità prevista dal comma 5-ter integri una retribuzione, anche ridotta”. Ne consegue che l’esclusione del congedo dall’anzianità di servizio, affermata per le graduatorie permanenti, non deciderebbe di per sé la questione della terza fascia, nella quale l’anzianità viene in rilievo soltanto per i periodi privi di assegni.
Per la terza fascia la domanda decisiva sarebbe dunque se il congedo sia un periodo retribuito, anche in misura ridotta. È su questo punto che la tesi contraria potrebbe insistere, richiamando lo stesso articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000, per il quale durante il congedo il dipendente «non ha diritto alla retribuzione».
Secondo una tesi alternativa, quella disposizione si applicherebbe al congedo straordinario soltanto «per quanto non espressamente previsto» dai commi precedenti dell’articolo 42, e il comma 5-ter prevede espressamente l’indennità commisurata all’ultima retribuzione, così come prevede la contribuzione figurativa là dove la legge n. 53 del 2000 esclude il congedo dal computo ai fini previdenziali. Il rinvio, in questa lettura, non potrebbe quindi trasformare in un periodo senza assegni un periodo che la legge accompagna con un trattamento commisurato alla retribuzione.
Emerge, infine, una ragione di sistema. Lo stesso Governo ha definito il congedo straordinario «uno dei principali strumenti attraverso i quali l’ordinamento garantisce il diritto della persona con disabilità grave a ricevere assistenza continuativa nell’ambito del proprio nucleo familiare». Sottrarre punteggio a chi se ne avvale significherebbe penalizzare, proprio nell’accesso al lavoro, il familiare che ha esercitato un diritto attribuitogli dalla legge a tutela della persona con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Un simile esito apparirebbe difficilmente conciliabile con il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, posto dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000. Con la sentenza dell’11 settembre 2025, causa C-38/24, resa su rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto quel divieto applicabile anche al lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell’assistenza che fornisce al figlio affetto da disabilità. La Corte ha precisato che si tratta dell’assistenza «che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono». Il principio è stato dunque affermato in merito all’assistenza prestata da un genitore al figlio, e la sua estensione all’assistenza ad altri familiari e alla formazione delle graduatorie dovrebbe essere argomentata nel caso concreto; esso offre, tuttavia, il criterio alla luce del quale la regola ministeriale potrebbe essere interpretata.
Sul piano pratico conviene distinguere i tempi. Nelle graduatorie vigenti i titoli di servizio sono valutati se posseduti alla scadenza del termine per la domanda, fissato al 28 giugno 2024 (articoli 2, comma 13, e 4, comma 1, del D.M. n. 89 del 2024). I mesi di congedo fruiti successivamente, come quelli dell’anno scolastico 2025/2026, verranno quindi in rilievo con il prossimo aggiornamento delle graduatorie, e occorrerà verificare che il decreto che lo disciplinerà confermerà la regola oggi vigente. Per i periodi già dichiarati nella domanda del 2024, la questione può invece porsi quando la scuola presso cui l’aspirante stipula il primo contratto sulla base delle graduatorie di terza fascia controlla le dichiarazioni rese e, in caso di esito negativo della verifica, ridetermina punteggio e posizione (articolo 6, commi da 11 a 13). Il positivo accertamento dei titoli di servizio dichiarati comporta, peraltro, la loro validazione anche per i trienni successivi (articolo 6, comma 14).
Quanto ai rimedi, contro le graduatorie è ammesso reclamo al dirigente della scuola che gestisce la domanda, entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, e, dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (articolo 8, commi 1, 2 e 4). Per i mesi di congedo successivi al 28 giugno 2024 il reclamo andrà dunque proposto, se il nuovo decreto confermerà questa disciplina, contro la graduatoria provvisoria del prossimo triennio, mentre i rimedi contro un’eventuale rideterminazione disposta in sede di controllo andranno individuati sul singolo provvedimento.
Lo Studio Legale Esposito Santonicola assisterà quanti conferiranno l’incarico nella verifica del punteggio e, qualora i periodi di congedo non saranno valutati, nella contestazione della valutazione mediante reclamo e, ove necessario, dinanzi al giudice del lavoro. Il personale ATA iscritto in tali graduatorie che abbia fruito, nel corso di una supplenza, del congedo straordinario per l’assistenza a un familiare con disabilità grave può sottoporre ai legali scuolalex la propria posizione. Per richiedere informazioni, è possibile contattare lo Studio legale Esposito Santonicola inviando un messaggio scritto o vocale, tramite WhatsApp, al numero 366 18 28 489. Ogni eventuale valutazione circa la sussistenza dei presupposti per un’azione giudiziaria sarà formulata esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale e nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale.
