ERRORI GPS. RICORSI INDIVIDUALI: ESCLUSIONI, DENUNCE DI MALFUNZIONAMENTO DELL’ALGORITMO MINISTERIALE, MANCATI CONFERIMENTI D’INCARICO, ERRATA ATTRIBUZIONE DELLE SUPPLENZE, RECUPERO DELLE SPETTANZE ECONOMICHE E DEL PUNTEGGIO, DIRITTO AL COMPLETAMENTO…

PROPOSTE GIUDIZIARIE AVANZATE DAI LEGALI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

DOVEROSA PREMESSA ESPOSITIVA

La diversità di ogni situazione, da cui deriva l’eterogeneità delle posizioni, impone la stesura di RICORSI INDIVIDUALI AL GIUDICE DEL LAVORO.

DISAMINA DEI CASI PRATICI

-Docenti inseriti in I fascia “con riserva” e non convocati.

Possono ricorrere al Giudice del Lavoro, per la stipula del contratto “anche se sottoposto alla clausola risolutiva”.

FONDAMENTO DEL RICORSO: l’ammissione con riserva è da considerare come provvedimento ampliativo a carattere provvisorio, che non comporta una deminutio della facoltà (TAR LAZIO, SEZIONE III BIS, Sentenza n. 03137 del 11/03/2020).

-Assegnazione dell’incarico ad aspiranti con punteggio inferiore. Si consiglia, con richiesta di accesso agli atti, di acquisire copia della domanda (di inserimento/aggiornamento G.P.S.) presentata dal collega, al fine di confrontare le istanze di inserimento/aggiornamento, prima di avviare qualsiasi ricorso.

-DOCENTI LAUREATI O DIPLOMATI CHE HANNO OTTENUTO, ATTRAVERSO PRONUNCE GIUDIZIARIE “ANCORA VALIDE ED EFFICACI”, IL DIRITTO ALL’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DEGLI ABILITATI, PURTUTTAVIA ESCLUSI DALLA I FASCIA G.P.S. MATERIA O SOSTEGNO.

Possono ricorrere, al Giudice del Lavoro, per LA PERMANENZA NELLA PRIMA FASCIA GPS, posto che il provvedimento giudiziario nominativo è ancora valido, in quanto non appellato o reclamato dal Ministero.

-Mancata possibilità di essere CONVOCATI, nemmeno in un successivo turno di nomina, SULLE SEDI non espresse nella domanda “in quanto ignote”. E’ possibile impugnare la normativa ministeriale (art. 12 comma 4 dell’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 e nuovo regolamento per le supplenze, D.M. n. 188 del 21 luglio 2022, art. 4 comma 8), nella parte in cui ha considerato rinunciatario/a colui/colei che, nel presentare la domanda di inserimento/aggiornamento GPS, non potendo conoscere le disponibilità di talune sedi (rese note in ritardo), nella più totale buona fede ha omesso di indicarle, essendo stato/a, per ciò solo, considerato/a rinunciatario/a al conferimento dell’incarico dalle graduatorie per le quali sia risultato/a in turno di nomina, con preclusione del diritto al rifacimento delle operazioni (anche per altra classe di concorso o tipologia di posto).

FONDAMENTO DEL RICORSO: Come recentemente sancito dal Tribunale del Lavoro di Lecce in composizione collegiale (giugno 2022), “l’indicazione di talune sedi piuttosto che di altre non può assumere valore dirimente al fine di considerare come rinunciate quelle non indicate, proprio perché non conosciute a priori dagli aspiranti”. Ergo, la normativa che considera la rinuncia all’incarico preclusiva del diritto al rifacimento delle operazioni di conferimento della supplenza, senza tener conto del punteggio posseduto dall’aspirante, è ritenuta lesiva del principio meritocratico.

-Aspiranti che hanno ottenuto supplenze su spezzoni, non considerati, per i turni successivi, ai fini del completamento “SEPPUR RICHIESTO IN DOMANDA”. Si rivendicherà in giudizio il diritto al completamento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

-MANCATO RICONOSCIMENTO DI TALUNI PUNTEGGI (ESEMPIO TITOLI ARTISTICI). E’ POSSIBILE CONTESTARE, PREVIA ANALISI DI QUANTO DICHIARATO IN DOMANDA, L’IMMOTIVATA RIDUZIONE DEL PUNTEGGIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TITOLI GIA’ VALUTATI SECONDO PREGRESSE E CONSOLIDATE MODALITÀ.

-RIGUARDO AI DOCENTI DELLE CLASSI DI CONCORSO RIENTRANTI IN “A55” (STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO), ESCLUSI DALLA II FASCIA G.P.S. IN QUANTO PRIVI DEL REQUISITO DEL SERVIZIO DIDATTICO SPECIFICO (ALMENO 16 GIORNI), PRESSO I PERCORSI DI LICEO MUSICALE. Come argomentato dal Giudice del Lavoro di Genova (Dott. Marcello Basilico), la previsione che conferisce il diritto di accedere alla II fascia G.P.S. ai soli docenti, non abilitati, con almeno “16 giorni di servizio” nei Licei musicali, non è affatto imposta dalla normativa ministeriale, emergendo da una semplice nota che deve essere disapplicata.

Per una disamina approfondita sulla singola posizione in merito agli “ERRORI GPS: ESCLUSIONI, DENUNCE DI MALFUNZIONAMENTO DELL’ALGORITMO MINISTERIALE, MANCATI CONFERIMENTI D’INCARICO, ERRATA ATTRIBUZIONE DELLE SUPPLENZE, RECUPERO DELLE SPETTANZE ECONOMICHE E DEL PUNTEGGIO, DIRITTO AL COMPLETAMENTO – RICORSO INDIVIDUALE AL GIUDICE DEL LAVORO”, si inoltri whatsapp (scritto o vocale) al 3661828489. Replicherà il legale con vocale personalizzato.