È possibile far eseguire le ordinanze cautelari che hanno sancito il diritto di partecipazione ai concorsi, mai tradotte in concreto espletamento della prova e conseguente inserimento in graduatoria? 

La strada da valutare è procedere “nelle forme dell’ottemperanza”.

Gentile Studio Legale Santonicola and partners, 

Sono un docente della scuola secondaria ammesso “con riserva”, a seguito di ordinanza resa dal Consiglio di Stato, al concorso riservato-Fase Transitoria-F.I.T., consistente nell’espletamento di un colloquio orale non selettivo e conseguente inserzione nella graduatoria di merito regionale.

È ormai decorso più di un anno e, nonostante il provvedimento giudiziario, “provvisorio ma esecutivo”, non ho avuto la possibilità di espletare il colloquio d’esame.

È possibile agire per ottenere, dall’ufficio Scolastico Regionale, con riferimento alla mia classe di concorso, l’esecuzione dell’ordinanza cautelare e la calendarizzazione del colloquio orale?

Gentile docente, 

L’articolo 114 codice del processo amministrativo esplicita i contenuti del “giudizio di ottemperanza”. In particolare, il quinto comma della citata norma, parla della possibilità di chiedere “l’esecuzione di un’ordinanza”. 

E ancora, l’articolo 59 codice del processo amministrativo (rubricato “esecuzione delle misure cautelari”) precisa: “qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato, con istanza motivata notificata alle altre parti, può chiedere…….le opportune misure attuative. Il Tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza (di cui al titolo primo del libro quarto) e provvede sulle spese”.

Ebbene, le ordinanze cautelari sono provvedimenti giurisdizionali idonei ad essere eseguiti. Le esigenze di tutela giurisdizionale possono trovare soddisfazione, con il citato rimedio, avverso l’eventuale inerzia o riluttanza della parte a dare esecuzione alle misure cautelari. 

In caso di domanda per ottenere l’esecuzione della misura cautelare e l’adozione delle opportune misure attuative, il giudice amministrativo esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza, compresa la nomina, laddove necessaria, di un commissario ad acta, determinando, in sostanza, le modalità esecutive.

Quanto illustrato si fonda sul presupposto per cui la decisione cautelare, anche se caratterizzata dalla provvisorietà, determina l’effetto conformativo analogo a quello della sentenza.

PER ALTRI CHIARIMENTI IN MERITO AL “RICORSO NELLE FORME DELL’OTTEMPERANZA”, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO AL NUMERO 3661828489 (NO TELEFONATE). 

RISPONDERÀ DIRETTAMENTE IL LEGALE, IN MEDIA ENTRO SETTE GIORNI DALL’INVIO DEL QUESITO.