Con sentenza dell’ottobre 2026, il in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso di un docente che per un decennio ha lavorato ininterrottamente con contratti a tempo determinato annuali, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcirgli il cosiddetto danno comunitario nella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La vicenda: un decennio di contratti a termine annuali
Il ricorrente ha prestato servizio come docente, secondo quanto documentato in giudizio, in forza di contratti a tempo determinato annuali che si sono succeduti senza interruzioni dall’anno scolastico 2015/2016 all’anno scolastico 2025/2026: un arco temporale che la stessa sentenza qualifica come decennale e che supera ampiamente la soglia dei trentasei mesi. Assistito dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, il lavoratore si è rivolto alla Sezione Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’essere stato reiteratamente assunto a tempo determinato oltre quella soglia. Il Ministero ha resistito in giudizio e la causa, acquisita la documentazione, è stata decisa con sentenza dopo il deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell’udienza.
Le ragioni della domanda: il quadro europeo e nazionale
La pretesa risarcitoria trova fondamento nel diritto dell’Unione europea e, segnatamente, nella clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che indica agli Stati membri di prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti a termine attraverso misure relative alle ragioni obiettive che ne giustificano il rinnovo, alla loro durata massima complessiva o al numero dei rinnovi.
Proprio con riguardo alla scuola italiana, la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 26 novembre 2014, resa nelle cause riunite C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13 (Mascolo e altri), ha affermato che quella clausola osta a una normativa nazionale che consenta di rinnovare i contratti a termine per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), in attesa dei concorsi, senza tempi certi per il loro espletamento e senza alcuna possibilità di ottenere il risarcimento del danno.
Nel pubblico impiego la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato: lo stabilisce l’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che in luogo della conversione riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno. In conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di giustizia con l’ordinanza del 12 dicembre 2013, causa C‑50/13 (Papalia), e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 15 marzo 2016, n. 5072, la giurisprudenza di legittimità configura quel danno come danno presunto, da liquidare assumendo a parametro l’indennità già prevista dall’articolo 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, salva la prova di un pregiudizio maggiore.
Su questo assetto è intervenuto il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, il cui articolo 12, dedicato alla procedura d’infrazione n. 2014/4231, ha riscritto l’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001: per effetto della novella, nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, il giudice stabilisce un’indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione, anche in rapporto al numero dei contratti in successione e alla durata complessiva del rapporto, fatta salva la facoltà del lavoratore di provare il maggior danno.
La regola vale anche per la scuola, perché il comma 5-quinquies del medesimo articolo 36, nell’escludere dall’ambito di applicazione della disposizione il reclutamento a tempo determinato del personale docente, educativo e ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative, fa espressamente salvo il comma 5: la norma sul risarcimento si applica dunque anche al personale della scuola, che per il reclutamento a termine resta invece soggetto alla propria disciplina di settore.
La decisione: danno presunto e misura del risarcimento
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, dott. Carlo Mancuso, ha ritenuto il ricorso fondato muovendo dal dato documentale: il docente ha documentato di aver lavorato con contratti a termine annuali per un periodo complessivo ben superiore ai trentasei mesi. La sentenza richiama quindi l’orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità che, sulla scorta dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nel 2016 a proposito dell’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, riconosce al lavoratore pubblico un risarcimento parametrato all’articolo 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario.
Il risarcimento si determina tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio, che non può tuttavia farsi derivare dalla perdita del posto, perché l’accesso agli impieghi pubblici passa, secondo l’articolo 97 della Costituzione, attraverso il concorso. Il Giudice ha poi dato conto della riforma del 2024 e della nuova forbice da quattro a ventiquattro mensilità, da determinare secondo criteri equitativi commisurati alla gravità della violazione, al numero dei contratti in successione e alla durata complessiva del rapporto.
Calati questi criteri nel caso concreto, la sentenza ha dato rilievo alla circostanza che il docente avesse lavorato annualmente con contratti a termine, ininterrottamente per un decennio, dall’anno scolastico 2015/2016 all’anno scolastico 2025/2026, e ha stimato equo un risarcimento pari a dodici mensilità. Con il dispositivo, disattesa ogni diversa istanza, il Tribunale ha accolto il ricorso, ha accertato che i contratti a tempo determinato si sono protratti per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi, ha dichiarato il diritto del docente al risarcimento del danno comunitario, determinato «nella misura massima di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto», e ha condannato il Ministero al relativo pagamento, oltre che alla rifusione delle spese di lite.
Il commento dello Studio legale Esposito Santonicola: il peso di dodici mensilità
A parere dello Studio legale Esposito Santonicola, il profilo che più qualifica la pronuncia è la misura del risarcimento. Dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto corrispondono, in concreto, a dodici mesi di stipendio, riconosciuti senza che il docente dovesse dimostrare un pregiudizio specifico, in forza del principio del danno presunto e sulla base della sola prova documentale della reiterazione. La misura coincide con il limite massimo della forbice da 2,5 a 12 mensilità che le Sezioni Unite hanno assunto a parametro e, anche rispetto alla nuova forbice legale da quattro a ventiquattro mensilità, si colloca ben al di sopra della soglia minima, in coerenza con la durata e con la continuità della reiterazione che la sentenza ha posto a base della liquidazione.
La decisione si colloca nel solco dell’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2016 e ne coniuga i principi con la disciplina introdotta nel 2024: nella scuola come nel resto del pubblico impiego, al divieto di conversione dei contratti a termine in rapporti stabili corrisponde un ristoro effettivo e dotato di valenza sanzionatoria. La sentenza, che pronuncia condanna in favore del lavoratore per crediti derivanti da un rapporto di lavoro pubblico, rientrante tra quelli indicati dall’articolo 409, numero 5, del codice di procedura civile, è per legge provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’articolo 431, primo comma, del medesimo codice.
Lo Studio legale Esposito Santonicola ritiene, pertanto, che questo precedente di merito costituisca un utile riferimento per i docenti e per il personale ATA il cui servizio a termine si sia protratto, con contratti reiterati, oltre la soglia dei tre anni. Resta fermo che ogni posizione vada vagliata individualmente, sulla base dei contratti e degli atti dei singoli rapporti, della loro durata, natura e successione, dell’eventuale immissione in ruolo e dei profili di prescrizione, e che nessuna decisione giudiziaria possa essere assunta a garanzia dell’esito di giudizi diversi.
Docenti e personale ATA che si trovino in una situazione analoga, per aver lavorato con contratti a tempo determinato reiterati oltre i trentasei mesi, possono richiedere una consulenza preliminare allo Studio Legale Esposito-Santonicola contattando il numero WhatsApp 366 18 28 48 9, anche con un messaggio scritto o vocale.
Ogni eventuale valutazione circa la sussistenza dei presupposti per un’azione giudiziaria sarà formulata esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale e nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale.
