IL CASO SPECIFICO…
Con una sentenza dell’ottobre 2026 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (Giudice, dott. Tullio Perillo), ha accolto il ricorso di una docente assistita dallo Studio Legale Esposito-Santonicola: ha accertato l’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2019/2020 e ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a corrisponderle un’indennità pari a quattro mensilità della retribuzione, per complessivi 11.168,69 euro, oltre interessi e spese. La pronuncia acquista rilievo perché l’esito matura all’interno di un orientamento di segno rigoroso, che il Tribunale dichiara di condividere.
La docente ha stipulato con il Ministero diversi contratti a tempo determinato, uno per ciascun anno scolastico, tutti con termine al 31 agosto, per insegnamenti nelle classi di concorso A043, A022 e A011 e, per due anni, su posto di sostegno, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con il ricorso depositato nel luglio 2026 ha chiesto al Giudice del lavoro di accertare l’abuso nella successione dei contratti. Il Ministero ha resistito, documentando i concorsi banditi nel corso del rapporto.
La tesi dello Studio legale Esposito Santonicola: il limite superato e la nuova indennità
Il ricorso sosteneva che la successione dei contratti, considerata nel suo insieme, avesse superato il limite di durata fissato dalla legge, integrando un abuso dello strumento contrattuale a termine contrario alle norme imperative interne e ai principi della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999. Invocava, in particolare, l’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall’articolo 12 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. La disposizione, che il comma 5-quinquies fa espressamente salva per il personale della scuola, fissa per l’abuso di una successione di contratti a termine un’indennità tra quattro e ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, commisurata alla gravità della violazione, anche in rapporto al numero dei contratti e alla durata complessiva del rapporto.
Secondo il parere degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, la motivazione ha intercettato la tesi difensiva su tre snodi. Il primo è il metro dell’abuso: pur dando atto dell’abrogazione del limite legale, la sentenza misura l’illecito proprio sulla soglia dei trentasei mesi e lo riconosce per l’annualità che la oltrepassa. Il secondo è il modo di contare: la successione è stata valutata nel suo insieme, come chiedeva il ricorso, e i primi trentasei mesi comprendono infatti servizi resi nelle classi A043 e A022 e su posto di sostegno, senza che il rapporto sia stato frazionato per tipologia di incarico. Il terzo è la liquidazione: la soglia è stata introdotta nell’art. 36, comma 5, dalla riforma del 2024 invocata nel ricorso, e il Tribunale l’ha applicata a un abuso riferito all’anno scolastico 2019/2020, anteriore alla riforma stessa.
I docenti con una lunga successione di contratti a termine possono richiedere informazioni allo Studio Legale Esposito Santonicola tramite WhatsApp, al numero 366 18 28 489, con un messaggio scritto o vocale. Ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti per un’azione giudiziaria sarà formulata soltanto all’esito dell’esame della documentazione individuale.
