QUESITO TRATTO DALLA RUBRICA “L’AVVOCATO RISPONDE”, CURATA DAI LEGALI STABIESI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA-ESPERTI DI DIRITTO SCOLASTICO.

RICORSO DIRIGENTI SCOLASTICI “INIZIALMENTE ESCLUSI DALLE PRESELEZIONI, SUCCESSIVAMENTE AMMESSI-IN SEDE GIUDIZIARIA- ALLA PROVA SCRITTA “.

I RICORRENTI CHE HANNO OTTENUTO “L’AMMISSIONE ALLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO E, PER OGGETTIVA IMPOSSIBILITÀ, NON HANNO POTUTO PARTECIPARVI POTREBBERO ESSERE INDIRIZZATI VERSO NUOVE SESSIONI SUPPLETIVE“.

SONO IN CORSO GLI “ACCERTAMENTI MINISTERIALI”, SULLA BASE DI QUANTO RECENTEMENTE DISPOSTO DAL CONSIGLIO DI STATO.

QUESITO.

Buon pomeriggio Avvocato, sono un aspirante Dirigente Scolastico ed ho partecipato alla prova preselettiva, in data 23.07.2018, per l’ammissione alla procedura di reclutamento dei Dirigenti Scolastici, regolamentata dal decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico 23 Novembre 2017 (bando del 23 novembre 2018).

Sono stato escluso dalla PRESELEZIONE e mi sono rivolto al suo studio, insieme ad altri colleghi, per lamentare, nella sede giudiziaria amministrativa, i malfunzionamenti delle strumentazioni informatiche che avevano, a mio parere, arrecato una situazione di svantaggio nello svolgimento della prova (questionario computerizzato di cento domande a risposta multipla) risultando, tali anomalie, decisive per l’esito negativo finale.

Avvalendomi della sua attività processuale, ho ottenuto, nel primo grado T.A.R. Lazio Sezione III Bis (tra i pochi in Italia), il diritto alla ripetizione della prova preselettiva.

L’ORDINE GIUDIZIARIO è stato commutato, dopo pochi giorni e per volere del Consiglio di Stato, addirittura nel più proficuo “diritto di partecipazione diretta alla successiva prova scritta” .

Tuttavia, è stato per me impossibile sostenere il secondo step concorsuale nella data del 18 ottobre 2018, non solo perché il provvedimento del Consiglio di Stato, contenente l’ordine di partecipazione alla FASE 2, veniva reso noto dalla Magistratura poche ore prima (il 17 Ottobre 2018), ma anche in ragione di una “oggettiva impossibilità non imputabile alla mia condotta”.

A questo punto le domando, QUALI SONO GLI SVILUPPI PROCESSUALI IN CONSIGLIO DI STATO PER quei ricorrenti-coperti da pronunciamento favorevole- che NON ABBIANO SOSTENUTO LA PROVA DEL 18 OTTOBRE, IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI OTTENERE NUOVE SESSIONI “SUPPLETIVE” DELLA SECONDA FASE CONCORSUALE (PROVA SCRITTA)?

AVV.TI CIRO SANTONICOLA ED ALDO ESPOSITO.

Gentile docente,

Con una serie di ordinanze (N. 06054/2018, 06056/18, 06057/18 ed altre) pubblicate in data 12 ottobre 2018, il TAR DEL LAZIO SEZ. III BIS, condividendo le argomentazioni dello studio legale, disponeva che l’Amministrazione, a tutela dei nostri assistiti, dovesse procedere alla ripetizione delle prove preselettive.

L’Avvocatura di Stato, a difesa del M.I.U.R., subito depositava gli appelli in Consiglio di Stato per ottenere, con urgenza, la sospensione dei provvedimenti T.A.R., al fine di paralizzarne gli effetti.

A questo punto, il Consiglio di Stato, in data 17 ottobre 2018 (NEL GIORNO CHE PRECEDEVA LA PROVA SCRITTA) con una decisione cautelare dal notevole impatto mediatico, riteneva di disporre “l’ammissione con riserva al concorso del 18 ottobre 2018”, tenuto conto che “le questioni ed i relativi motivi di ricorso erano considerate sufficienti a consentire l’ammissione con riserva della parte ricorrente a queste ultime prove”.

In occasione di ulteriore udienza, tenutasi in CONSIGLIO DI STATO il 21 marzo 2019, è stato affrontato il caso di quanti, impossibilitati a sostenere la prova concorsuale scritta nella data stabilita (nemmeno svolta in contemporaneità a livello nazionale) domandano la partecipazione a nuove “sessioni suppletive”, sulla base delle precedenti decisioni e della loro effettiva esecuzione.

Ebbene, il Collegio Giudicante C.D.S. Sez. VI (Presidente Sergio De Felice)  ha disposto che il Ministero, nella fase esecutiva dei pronunciamenti giudiziari di ammissione alla prova scritta, debba effettuare puntuali accertamenti in ordine alle singole posizioni, “per verificare se la mancata partecipazione sia stata determinata da ragioni di scelta volontaria ovvero da una oggettiva impossibilità non imputabile alla condotta dei ricorrenti”.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

AL FINE DI RICEVERE CHIARIMENTI, ANCORA PIÙ DETTAGLIATI, SUGLI SVILUPPI DELLA VICENDA GIUDIZIARIARICORSO ESCLUSIONE CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI”, si inoltri WhatsApp scritto al numero 3661828489“, SEGUIRÀ RISPOSTA DIRETTA DEL LEGALE.