DIPLOMA AFAM DICHIARATO ABILITANTE DAL MAGISTRATO DEL LAVORO E DISPOSTO REINSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DEL CONCORSO, BANDITO CON D.D.G. MIUR N. 85 DEL 01.02.2018  

Doppio recentissimo accoglimento giudiziario, sancito dai Tribunali di Salerno e Crotone, spendibile per il reclutamento, a tempo indeterminato, del personale docente nella scuola secondaria – Studio Legale Esposito Santonicola.

Come noto, numerosi docenti – in possesso del diploma AFAM – avevano ottenuto il riconoscimento del valore abilitante, relativo al titolo accademico musicale osteso, congiunto alla maturità, mediante pronunce giudiziarie (ordinanze o sentenze “tuttora valide ed efficaci”) emesse dalla Magistratura del Lavoro ed in virtù dell’equipollenza, dei citati diplomi, ai percorsi accademici di 2º livello. 

Costoro partecipavano al concorso – bandito con D.D.G. M.I.U.R. n. 85 del 01.02.2018 per il reclutamento, a tempo indeterminato, del personale docente abilitato nella scuola secondaria di primo e secondo grado – a seguito della presentazione, tramite il sistema Polis del Ministero, della relativa domanda di ammissione, per la Regione prescelta, con allegati i titoli giudiziari comprovanti il possesso dei requisiti d’accesso.

All’esito dei colloqui concorsuali, gli interessati si ritrovavano depennati dalle graduatorie di merito, in quanto privi, secondo la discutibile interpretazione di talune diramazioni periferiche ministeriali, dei requisiti previsti dal D.D.G. n. 85 del 01 febbraio 2018, ovvero del titolo abilitante.

Rebus sic stantibus, gli insegnanti non potevano che adire la Magistratura del lavoro territorialmente competente, rilevando come la partecipazione al concorso fosse ritenuta pienamente ammissibile, in forza del provvedimento giudiziario, a loro favorevole, con cui era stato riconosciuto il valore abilitante dei titoli posseduti. 

Specificavano, altresì, che lo stesso bando (D.D.G. n. 85 del 01 febbraio 2018) avesse previsto la partecipazione concorsuale – quantomeno con riserva – per gli aspiranti con i requisiti posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i cui diritti si sarebbero perfezionati all’esito della vertenza.

Concludevano chiedendo, previa disapplicazione dei provvedimenti d’esclusione, d’accertare e dichiarare il diritto soggettivo ad essere reinseriti, ai fini dell’assunzione, nelle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 85/2018, con condanna delle Amministrazioni al citato reinserimento.

Ebbene, con due recentissime sentenze (Tribunale di Salerno e Crotone) del febbraio 2021, un sassofonista e una flautista, rappresentati e difesi dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, hanno ottenuto il diritto alla ricollocazione nel canale di reclutamento a tempo indeterminato.

Si riportano ampi estratti dei citati pronunciamenti, considerati essenziali:

  1. TRIBUNALE DI SALERNO (Giudice dott. ssa Caterina Petrosino). “…Nel caso che ci occupa, con sentenza n…veniva accertato il diritto dell’odierno ricorrente ad essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie di istituto… si legge nella parte motiva della detta pronuncia che illegittima, quindi, appare la scelta compiuta dal D.M.323/2014, in base al quale tra i titoli ritenuti equipollenti all’abilitazione all’insegnamentosi rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane estraneo quello rilasciato prima della riforma delle istituzioni definite di alta formazione artistica,, musicale e coreutica (AFAM). Ed ancora, va, infine, osservato come, tra l’altro, le previsioni normative ex art. 4 della L. 508/1999, a mente delle quali i diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all’art. 1, anteriormente alla data in vigore della detta legge, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e ai corsi di specializzazione, depongono nel senso di considerare i detti diplomi come abilitanti all’insegnamento… dalla lettura combinata del dispositivo e della motivazione della richiamata sentenza, risulta l’accertamento in via definitiva del possesso, in capo al ricorrente, del titolo abilitante per le dedotte classi di concorso, dunque, del requisito necessario alla partecipazione al concorso… Risulta pertanto che il riconoscimento del diritto all’inserimento nella 2ª fascia, riconoscimento conseguente all’accertato valore formativo/abilitante dei diplomi accademici vecchio ordinamento, annette in sé (perché soddisfa i requisiti utili a garantire la partecipazione a procedure concorsuali) ovviamente anche il diritto a tale partecipazione e, in definitiva, all’inserimento nella graduatoria di merito, dalla quale il ricorrente è stato illegittimamente depennato… Pertanto, non sussistono i presupposti per l’esclusione del ricorrente dalle graduatorie di merito del concorso, ossia l’assenza del titolo abilitante all’insegnamento, in presenza di una pronuncia giudiziale che l’accertamento di tale titolo contiene… Il ricorso pertanto merita accoglimento… P.Q.M. Accoglie la domanda e, per l’effetto, accertato e dichiarato il diritto di…ad essere reinserito a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 85/2018 Regione Campania, per le classi di concorso… condanna l’Amministrazione Scolastica resistente a reinserire, a pieno titolo, il ricorrente nelle predette graduatorie di merito”;
  2. TRIBUNALE DI CROTONE (nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Angiuli). “Con sentenza n…, emessa dal Tribunale di Crotone, sez. lavoro, in data… è stato riconosciuto il valore abilitante del diploma AFAM conseguito dalla ricorrente. Ne deve conseguire il corollario che il riconoscimento del titolo abilitante, contenuto nella predetta sentenza, abbia la natura di riconoscimento del valore abilitante ai fini concorsuali, anche se nella sentenza ciò non è detto espressamente… Deve pertanto ritenersi che il riconoscimento del valore abilitante dei diplomi accademici vecchio ordinamento, anche se ottenuto in un giudizio volto ad ottenere l’inserimento nella II fascia, debba contenere anche il diritto alla partecipazione al concorso e all’inserimento nella graduatoria di merito, dalla quale la ricorrente è stata invece esclusa, perché tale riconoscimento comporta in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito necessario a garantire la partecipazione a procedure concorsuali… Per tali motivi, il ricorso dev’essere accolto… P.Q.M. Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione monocratica, provvedendo sull’istanza di… in accoglimento del ricorso – previa disapplicazione del decreto di esclusione – accerta e dichiara il diritto della ricorrente…ad essere inserita nelle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG 85/2018 Regione Calabria, per le classi di concorso indicate in ricorso, con condanna dell’Amministrazione al reinserimento.

A questo punto, anche in ragione delle difformità di valutazioni (che generano disparità di trattamento) – considerato, tra l’altro, che è stato interrogato “sulla delicata questione” il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione –  è possibile portare avanti la vertenza “AFAM REINSERIMENTO G.M. D.D.G. 85/2018”, al cospetto della Magistratura del Lavoro.PER INFO DETTAGLIATE SUI “RICORSI AFAM ABILITATI GIUDICE DEL LAVORO ED ESCLUSI DALLE GRADUATORIE DEL CONCORSO 2018”, s’inoltri WhatsApp scritto o breve audio (no telefonate) al numero 366 18 28 489.