STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA. Contenzioso A.F.A.M., si segnala un’importante novità. 

Tutto è nato da una sentenza emessa dal Magistrato del lavoro di Napoli – dott.ssa Erminia Catapano – nel primo grado di giudizio, in virtù della quale il diploma A.F.A.M. “conseguito al termine del corso di studi svoltosi secondo il previgente ordinamento è per legge equiparato tout court al diploma accademico di secondo livello, che costituisce titolo abilitante all’insegnamento per i diplomati con il nuovo regime…”.

Fruivano della decisione giudiziaria un clarinettista, due diplomati in tromba, sei pianisti, quattro flautisti, due violinisti, due sassofonisti, un diplomato in arpa ed un collega cantante, tutti assistiti dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

Avverso la sentenza ricorreva, con appello, una diplomata A.F.A.M. – in possesso di abilitazione all’insegnamento, a seguito della frequenza di percorso abilitante speciale – al fine di ottenere la riforma della prima decisione e per richiedere, in sostanza, la modifica del provvedimento che aveva accertato e dichiarato, per i diciannove docenti, il diritto d’inserimento nelle graduatorie degli abilitati.

Nel costituirsi a difesa degli assistiti, lo studio legale Esposito Santonicola, al cospetto della Corte napoletana (Sezione lavoro) – rappresentava come l’appellante – non avendo rivestito la qualifica di “parte in senso formale” del procedimento di primo grado – non rientrava tra i soggetti che avrebbero potuto appellare

A questo punto, la Corte di Appello di Napoli – nella fase giudiziaria in cui si discuteva in merito ad una possibile provvisoria sospensione della sentenza di primo grado – dichiarava l’appello inammissibile, condividendo, evidentemente, le tesi dei legali.

Giunta alla fase processuale di merito, la stessa Corte d’Appello napoletana – composta dai Magistrati dott.ssa Mariavittoria Papa (Presidente), dott.ssa Nicoletta Giammarino (Consigliere relatrice) e dott.ssa Matilde Pezzullo (Consigliere) – con recente sentenza, ha dichiarato l’appello improcedibile, confermandosi “l’abilitazione AFAM e il correlato diritto all’inserimento nelle graduatorie degli abilitati”, per i 19 ricorrenti.

In virtù dei difformi orientamenti giudiziari che si registrano sulle analoghe vertenze per l’abilitazione all’insegnamento – attivate dallo studio legale e che domandano, nell’attuale momento storico, per i docenti A.F.AM., “il riconoscimento del valore abilitante dei titoli accademici con 24 CFA” – sarà possibile contattare gli avvocati con whatsapp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate). Tanto al fine di plasmare la tipologia di ricorso per la singola posizione, previa analisi dei titoli e servizi posseduti.

Tra l’altro, in vista della predisposizione degli “elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS, a vantaggio di quanti conseguiranno il titolo di abilitazione entro il 01 luglio 2021”, si potrà domandare “con urgenza”, ai sensi dell’art. 700 C.P.C. e nelle modalità che il legale potrà illustrare ai diretti interessati, l’inserimento nelle graduatorie degli abilitati.