DIPLOMA AFAM ABILITANTE E REINSERIMENTO, IN VIRTÙ DEL DICHIARATO VALORE ABILITANTE, NELLE GRADUATORIE DEL CONCORSO D.D.G. N. 85/18 (FASE TRANSITORIA) – ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO ANCHE AL TRIBUNALE DEL LAVORO DI SALERNO.

RECUPERO RUOLO F.I.T. 2018 – SCUOLA SECONDARIA.

SANCITO, DALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO DI SALERNO, IL DIRITTO ALLA RICOLLOCAZIONE NELLE GRADUATORIE CONCORSUALI  2018 – SECONDARIA.

Un nuovo pronunciamento giudiziario sulla spendibilità dell’abilitazione A.F.A.M. – già sancita dal Tribunale civile – anche per la partecipazione al concorso “riservato agli abilitati”, è stato emesso dalla Magistratura del Lavoro salernitana, a seguito del ricorso urgente, patrocinato dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola e a beneficio di un docente (Comparto AFAM). 

Il ricorrente, insegnante A.F.A.M. dichiarato abilitato all’insegnamento – con precedente pronuncia giudiziaria emessa dal Tribunale del Lavoro – avvalendosi della citata pronuncia, partecipava al concorso- bandito con D.D.G. Miur n. 85 01.02.2018– per il reclutamento, a tempo indeterminato, rivolto al personale docente nella scuola secondaria, classi AFAM interessate. 

All’istante veniva consentito l’espletamento della prova orale, di natura didattico-metodologica e non selettiva.

Pubblicate le graduatorie di merito, dopo che il docente era stato già ammesso alla procedura concorsuale, ne veniva successivamente escluso, in quanto, secondo l’Amministrazione, l’abilitazione posseduta si riteneva spendibile ai soli fini dell’inserzione nella seconda fascia Graduatorie d’istituto.

Parte ricorrente, dolendosi dell’esclusione dal concorso, ha rappresentato in giudizio (Magistratura del Lavoro di Salerno) come la precedente pronuncia giudiziaria– nel dichiarare espressamente che il Diploma rilasciato dalle istituzioni d’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica A.F.A.M. è equipollente al Diploma Accademico di secondo livello, con valore abilitante- abbia riconosciuto la piena natura abilitante del titolo, spendibile, secondo l’interpretazione dei legali, tanto ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, quanto ai fini concorsuali. 

Nell’accogliere il ricorso (presentato nelle forme dell’art. 700 codice di procedura civile), il Magistrato del lavoro, Dott. Giovanni Magro, Salerno, si è espresso nei seguenti termini (estratti del pronunciamento, ritenuti essenziali):

Anzitutto, in limine litis, va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, formulata da parte resistente (controparte ministeriale), in quanto gli atti relativi alle procedure di inserimento dei docenti nelle graduatorie, anche per ciò che riguarda AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica) ……. possono essere impugnati, davanti al giudice amministrativo, solo quando abbiano contenuto generale e, diversamente, quando siano contestati singoli provvedimenti di esclusione, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

In secondo luogo, scendendo nel merito…….il riconoscimento del diritto all’inserimento nella II fascia, riconoscimento conseguente all’accertato valore formativo/abilitante dei diplomi accademici vecchio ordinamento di alta formazione artistica, musicale e coreutica, valido per l’accesso alle classi concorsuali AFAM, annette in sé (perché soddisfa i requisiti utili a garantire la partecipazione a procedure concorsuali), ovviamente, anche il diritto a tale partecipazione e, in definitiva, all’inserimento nella graduatoria di merito, dalla quale il ricorrente è stato illegittimamente depennato.

Assolutamente irragionevole è il comportamento dell’amministrazione convenuta di graduare/frammentare la natura abilitante del titolo, il quale sarebbe così applicato, nella pienezza degli effetti, ai fini del riconoscimento della fascia, ma risulterebbe affievolito nell’ipotesi di partecipazione alle procedure concorsuali.

Non si comprende, infatti, come, con il medesimo titolo abilitante, possa essere permesso l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo/istituto, che, ai sensi del D.M. 13/6/07, è riservato soltanto ai soggetti abilitati, ma non la partecipazione alla procedura selettiva, la quale nella fattispecie che ci occupa, tra l’altro, è caratterizzata dall’intervenuto superamento delle prove concorsuali da parte del docente.

L’esclusione dalle graduatorie di merito preclude……la possibilità di ottenere, eventualmente, un’immissione in ruolo e l’attesa di un giudizio ordinario……. procrastinerebbe tale preclusione, non ristorabile (tralasciando l’aspetto economico) sotto il profilo della realizzazione personale e professionale, oltre che rispetto alla maturazione dei requisiti per successivi trasferimenti e quant’altro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n…. del ruolo generale del lavoro dell’anno 2020, promosso da …………contro il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania:

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, accertata l’illegittimità dell’esclusione del…………dalle graduatorie di merito del concorso, bandito con DDG. 85/2018 Regione Campania per le classi di concorso………condanna il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., al reinserimento del……nelle predette graduatorie di merito, per le predette classi di concorso.

Per accedere allo specifico “RICORSO GDL URGENTE “AFAM (ABILITATI GIUDICE DEL LAVORO), ESCLUSI DALLE GRADUATORIE DEL CONCORSO FIT 2018-REINSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI MERITO CONCORSUALI”, SI CLICCHI SOTTO: https://scuolalex.it/ricorso-afam-esclusi-dalle-graduatorie-del-concorso-2018-usr-campania-sicilia-giudice-del-lavoro/

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