DIPLOMA AFAM ABILITANTE E “RECUPERO DEL DIRITTO AL COLLOQUIO ORALE NON SELETTIVO – CONCORSO 2018 SECONDARIA”.

ENNESIMA CONFERMA DAL TRIBUNALE DI VELLETRI…QUANDO L’ABILITAZIONE GIUDIZIARIA “RETROAGISCE”, CONSENTENDO  LA PARTECIPAZIONE AL “COLLOQUIO ORALE CONCORSO 2018 DELLA SCUOLA SECONDARIA”.

ACCOGLIMENTO ESPLOSIVO: ORDINATA L’ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO CON IL QUALE, IL MAGISTRATO DEL LAVORO, HA GIÀ ACCERTATO IL DIRITTO DEL RICORRENTE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER DOCENTI ABILITATI, EX D.D.G. 85/2018.

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

LA VICENDA

Tutto è nato da un pronunciamento giudiziario sulla spendibilità dell’abilitazione A.F.A.M. – già sancita dal Tribunale civile – anche per la partecipazione al concorso “riservato agli abilitati”, maturato dallo studio legale Esposito Santonicola ed emesso dalla Magistratura del Lavoro di Velletri.

I dettagli di tale pronunciamento sono illustrati nel sottostante link:

https://scuolalex.it/diploma-afam-abilitante-e-recupero-del-diritto-al-colloquio-orale-non-selettivo-concorso-2018-secondaria/

Riepilogando i fatti, il docente, diplomato AFAM, era stato, innanzitutto, “dichiarato abilitato all’insegnamento” (nell’estate 2018), in sede giudiziaria, con precedente ricorso, sempre incardinato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

Lo stesso, in virtù del possesso di titolo accademico A.F.A.M. “ritenuto abilitante nella sede giudiziaria” – già prima del formale riconoscimento giudiziario e in piena sintonia con i legali – attraverso istanza cartacea, aveva domandato la partecipazione al concorso semplificato 2018, scuola secondaria, riservato agli abilitati, per le classi musicali interessate.

Orbene, se l’abilitazione alla docenza era stata giudizialmente riconosciuta, per il diploma accademico A.F.A.M. vecchio ordinamento, la stessa non poteva che valere “ex tunc”, dal momento del conseguimento del titolo accademico AFAM (anno 2011), ragion per cui, all’atto di presentazione della domanda concorsuale, inoltrata in tempo utile per la partecipazione al reclutamento “riservato agli abilitati”, seppure con modalità cartacea, l’istante disponeva di un valido titolo d’accesso

Questa la tesi sostenuta dai legali, pienamente condivisa dal giudicante di Velletri, Dott.ssa Marrani, che, nell’accogliere il ricorso urgente ex art. 700 c.p.c. (nell’Ottobre 2020), accertava il diritto del ricorrente alla partecipazione al concorso per docenti abilitati ex D.D.G. 85/2018, con riferimento alle classi…ai fini dell’inserimento nelle graduatorie regionali di merito, ordinando, al Ministero dell’Istruzione, di adottare ogni conseguente provvedimento”.

Pur notificandosi l’accoglimento giudiziario, all’Ufficio Scolastico Regionale interessato, la pronuncia è rimasta “almeno in parte ineseguita”, tant’è  che il docente, sempre per il tramite dei legali Esposito Santonicola, si è visto costretto a “ritornare in giudizio”, per domandare, al competente magistrato di Velletri, la corretta esecuzione del provvedimento cautelare di accoglimento, con il quale, il Tribunale, ha accertato il diritto del ricorrente alla partecipazione al concorso per docenti abilitati (ex D.D.G. 85/2018), con riferimento alle classi AO55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado – Canto), A029 (musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A030 (musica nella scuola secondaria di I grado).

Il Ministero dell’Istruzione resistente si è costituito in giudizio, preliminarmente sostenendo che la competenza a risolvere la controversia non appartenesse al Magistrato civile del Lavoro.

Nel respingere le argomentazioni ministeriali, il Giudicante dott.ssa Beatrice MARRANI, condividendo la tesi dello studio legale, ha motivato nei seguenti termini (estratti dell’ordinanza, ritenuti essenziali):

“La problematica della sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario ha già formato oggetto di valutazione in sede di ordinanza, emessa da questo stesso giudicante, in data …10.2020…deve quindi essere ribadito che …il pronunciamento d’urgenza che può essere chiesto non può che limitarsi all’accertamento del diritto alla partecipazione al concorso dal quale la parte ricorrente è stata ingiustamente esclusa, a seguito della mancata ottemperanza del MIUR al dictum giudiziale…la questione di merito della sussistenza del diritto alla partecipazione al concorso per docenti abilitati, ex D.D.G. 85/2018, per tutte e tre le classi di riferimento, deve ritenersi non più discutibile…

Il (precedente) dictum giudiziale del …10.2020 prevedeva espressamente, tra le classi di riferimento, non solo quella A029 (musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A030 (musica nella scuola secondaria di I grado), ma anche la classe AO55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado)… Nel corso del giudizio il MIUR produceva determina emessa, dall’Ambito Territoriale Provinciale di Roma…con la quale veniva disposta la convocazione dell’istante alla procedura concorsuale per cui è causa, classi di concorso A030 – A029…È stata quindi esclusa la convocazione, per la classe A055, senza che a supporto di tale decisione sia stato allegato dall’Amministrazione resistente alcunché..

Deve quindi …essere accolto il ricorso quanto alla restante terza classe…

P.Q.M. Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, ordina al MIUR di estendere la convocazione del ricorrente alla procedura concorsuale per cui è causa, già disposta…per le sole classi di concorso A030 – A029, alla classe A055, in ottemperanza all’ordinanza emessa da questo Tribunale…”

Con la precisazione finale che il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite…

Per info/preventivi e per concordare mirate strategie sui “RICORSI AFAM (RE)INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DEL CONCORSO D.D.G. 85/2018, ANCHE PER QUANTO CONCERNE LA FASE DELL’OTTEMPERANZA, FINALIZZATA AL RECUPERO DEL RUOLO”, SI INOLTRI MESSAGGIO WHATSAPP O AUDIO AL NUMERO 366 18 28 489 (NO TELEFONATE). RISPONDERA’ IL LEGALE CON VOCALE PERSONALIZZATO.

Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:

  • Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
  • Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.