CHIARIMENTI SULL’ESECUZIONE DELLE SENTENZE FAVOREVOLI, LADDOVE EMESSE DAL GIUDICE DEL LAVORO

LE STESSE, PARIMENTI ALLE SENTENZE FAVOREVOLI, EVENTUALMENTE PUBBLICATE DALLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA, SONO PIENAMENTE EFFICACI ED IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, 

Le rivolgo una domanda da non addetta ai lavori, anche alla luce della possibile confusione che, talvolta, possono generare i commenti social.

Avendo interesse a intraprendere, con il suo studio legale, ricorso per l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, al cospetto della Magistratura del lavoro, non vincolata dagli orientamenti resi in sede giudiziaria amministrativa, nel caso di accoglimento, con sentenza definitiva, la scuola potrebbe rifiutare l’esecuzione, motivando che la decisione proviene dal Giudice del lavoro e non dal Tar o Consiglio di Stato?

Studio legale Esposito/Santonicola

Gentile docente, la risposta al suo quesito, ricavabile dal codice di procedura civile, è negativa. 

Ogni rifiuto sarebbe illegittimo.

La sentenza, stilata dalla Magistratura del lavoro, contenente l’ordine giudiziario “d’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto”, è titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 474 n. 1 codice procedura civile.

Di conseguenza, allorché la scuola rifiutasse la sua esecuzione, si potrebbe avviare una “procedura coattiva”, volta a ottenere l’ottemperanza del dispositivo (il P.Q.M.).

Più semplicemente, la sentenza è obbligatoria e vincolante per le parti; laddove necessario, consente l’avvio dell’esecuzione forzata. 

Tuttavia, statisticamente parlando, possiamo affermare che i pronunciamenti favorevoli in nostro possesso, con particolare riferimento all’avanzamento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, sono stati, nella stragrande maggioranza dei casi, eseguiti senza particolari problemi.

Per concordare mirate strategie, nella sede giudiziaria del lavoro, sui “RICORSI FUNZIONALI ALL’INSERIMENTO IN SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO”, s’inoltri WhatsApp scritto al numero 366 18 28 489.

Risponderà direttamente il legale, con un vocale, in media entro sette giorni dall’invio del quesito.